Assolutamente non sufficiente il richiamo, da parte del barista, alla ipotesi di una reazione sopra le righe del cliente per il ‘no’ ad un’ulteriore consumazione. Ciò che conta non è la sensazione soggettiva di timore, ma una situazione oggettiva che faccia presumere un pericolo effettivo.
Il caso
Cliente ubriaco, evidentemente ‘su di giri’, e potenzialmente pericoloso. Ma quest’ultimo elemento deve essere lapalissiano e concreto. Altrimenti il barista non può pensare di giustificare come obbligata la scelta di acconsentire alla richiesta di “un altro giro” da parte del cliente... (Cassazione, sentenza 22015/13). Nessun dubbio è stato espresso, già dal Giudice di pace, sulla condotta addebitata all’«addetto alla mescita» di un locale: ecco spiegata la condanna per «somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza». E nessun dubbio, per la verità, viene proposto neanche dal barista, il quale riconosce di aver «servito una bevanda alcolica ad un avventore che presentava evidenti segni di ebbrezza». Per provare a modificare il quadro, però, il barista sostiene di aver temuto che «il diniego della somministrazione potesse determinare la reazione del cliente», e parla, per la precisione, di «gravi fatti di minaccia» che l’hanno indotto «a servire la consumazione», richiamandoli come «causa di giustificazione» rispetto al reato che gli viene contestato. Ma questo appiglio non è ritenuto credibile dai giudici della Cassazione, perché fondato solo su un «criterio di carattere meramente soggettivo», ossia il semplice «timore del barista». E invece, viene chiarito, per dare sostanza all’idea di «legittima difesa putativa» è necessaria «una situazione di pericolo supposta sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva, atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta». Non può bastare, quindi, l’eccessivo, e senza giustificazioni, timore del barista... Ecco spiegata, perciò, la conferma della condanna emessa dal Giudice di pace.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /a Stampa - Cliente ubriaco, e pericoloso? Non basta la paura del barista per giustificare «un altro giro»
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martedì 8 ottobre 2013
Cliente ubriaco, e pericoloso? Non basta la paura del barista per giustificare «un altro giro»
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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