venerdì 20 settembre 2013

Sì al diritto di critica “aspra” delle trasmissioni Tv

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 20 settembre 2013 n. 38971
   
Lo spettacolo è sottoposto alle stesse regole cui soggiace la politica quando si tratta di dire ciò che si pensa, pertanto è legittima la critica "anche aspra" di una trasmissione televisiva. Al pari delle critiche che si riservano all'operato del mondo della politica.

È per questa ragione che la Quinta sezione penale della Cassazione, sentenza 38971/2013, ha bocciato il ricorso di Antonio Ricci, padre di 'Striscia la notizia', che si è costituito parte civile lamentando di essere stato diffamato da un comunicato diffuso da Giovanni Panunzio, fondatore del Telefono antiplagio, nel quale si diceva che "la trasmissione dimentica di denunciare i ciarlatani appartenenti alla sua parrocchia, pubblicizzati in ben 200 pagine di teletext di Mediaset" e che "non era azzardato affermare che parte dei compensi degli autori e conduttori di 'Striscia' derivi da compensi di sedicenti maghi".

Ricci ha sempre perso la sua battaglia giudiziaria perché Panunzio è stato prosciolto "perché il fatto non costituisce reato" dalla Corte d'appello di Milano (giugno 2012).

In Cassazione, la difesa del padre di 'Striscia' ha sostenuto che il comunicato era andato ben al di là del "diritto di critica". Piazza Cavour ha respinto la tesi difensiva e ha osservato che "la scriminante del diritto di critica non può essere limitata a quella politica ma può riguardare anche un avvenimento sportivo, una trasmissione televisiva o radiofonica". Del resto, fa notare la Suprema Corte, "l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione delle idee, sancito dall'art. 21 Cost., rende pienamente legittime anche forme di disputa polemica, nel caso di dibattiti politici, storici e scientifici nonché nelle campagne giornalistiche che pure risultino caratterizzate dall'uso di espressioni di disapprovazione o riprovazione e dall’asprezza dei toni usati".

La licenza, ovviamente, vale a patto che la critica non trasmodi in "attacchi personali" o, beninteso, non sfoci "nell'ingiuria". Da qui il rigetto del ricorso di Ricci. "Nella specie poi - annota ancora la Cassazione - la correlazione tra le inserzioni pubblicitarie e i compensi degli autori non appare attacco 'ad hominem' bensì espressione di quella di critica".

fonte: ilsole24ore/Sì al diritto di critica “aspra” delle trasmissioni Tv

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