mercoledì 25 ottobre 2017

Solo l’imprevedibilità del pedone diminuisce la responsabilità dell'automobilista

La Corte di Cassazione Penale sez. IV, con la sentenza n. 45795 del 5 ottobre 2017 esamina la vexatia questio del comportamento del pedone e della responsabilità dell'automobilista in un incidente stradale . Un automobilista appella la sentenza del Tribunale di Nola che l'aveva condannato per il reato di omicidio colposo aggravato per aver causato la morte di un pedone, per imperizia, negligenza e imprudenza consistite nella circostanza che percorrendo una strada con limite di velocità di 50 km/h viaggiava a velocità quasi doppia al limite imposto. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale ritenendo le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminato la pena, revocando le statuizioni civili e confermando nel resto. Anche avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sia vizio della motivazione con riferimento al metodo espositivo utilizzato dal giudice avuto riguardo alle doglianze formulate con il gravame, anche con riferimento alla invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata alla verifica della condizione di tossicodipendenza della vittima sia violazione di legge, con riferimento alla valutazione degli elementi di prova, con specifico riferimento alla velocità, avendo la Corte ritenuto approssimata per difetto quella di 94 Km/h individuata dal consulente del pubblico ministero, a fronte delle conclusioni del consulente dell'imputato che aveva attestato la stessa a 74 Km/h, sia con riferimento alla valutazione della percepibilità dell'auto da parte del pedone.

La decisione della corte - Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ricordando che la Corte ha già chiarito che è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Per quanto concerne la pretesa apoditticità ritenuta dalla Corte territoriale che la velocità tenuta dall'imputato fosse, cioè, addirittura superiore a 94 km/h, oltre ad essere smentita dagli elementi fattuali ai quali i giudici hanno agganciato le proprie conclusioni , violenza dell'impatto e sue conseguenze sulla vittima, è del tutto irrilevante, alla luce dello stesso parere del consulente della difesa, in base al quale la velocità del mezzo era tale da superare considerevolmente quella prevista in quel tratto di strada. Con riguardo alla percepibilità dell'auto in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, poiché l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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