martedì 1 agosto 2017

No all’espulsione dell’immigrato irregolare disabile

Niente espulsione per gli immigrati irregolari colpiti da sanzione amministrativa come alternativa alla detenzione se hanno una grave disabilità per la quale, in patria, non riceveranno la stessa assistenza che hanno in Italia. Lo ha deciso la Cassazione che con la sentenza 31 luglio 2017 n. 38041. I giudici di legittimità hanno così bloccayo il rimpatrio di un magrebino, da 30 anni nel nostro Paese, amputato della gamba sinistra e assistito dall'Inps. I supremi giudici osservano che sebbene la legge non preveda questa deroga, i principi umanitari impongono di valutare caso per caso le categorie “vulnerabili”.

Nella loro decisione, i supremi giudici rilevano che la grave disabilità motoria invocata dall’immigrato per rimanere in Italia, non rientra nel diritto «alle cure urgenti o essenziali» per le quali la legge sull'immigrazione Bossi-Fini del 1998 consente la permanenza in Italia anche per gli irregolari. Tuttavia, secondo la Cassazione, una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata in base a quanto suggerito da verdetti della Consulta non consente provvedimenti espulsivi che ledono quel “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione. Decidendo dei ricorsi di persone immigrate senza documenti e disabili, contro i rimpatri forzati, occorre valutare “caso per caso” tenendo presente le disposizioni «di carattere umanitario in materia di categorie cosiddette 'vulnerabili'» contenute nella Bossi-Fini da considerare come un elenco non esaustivo al quale si devono affiancare i principi della Corte dei diritti umani. La vicenda ora sarà rivista dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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