martedì 22 agosto 2017

La riparazione per l'ingiusta detenzione: istanza ed elementi di valutazione

L'art. 315 c.p.p. nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645 c.p.p. che stabilisce che l'istanza deve essere presentata dalla parte interessata o dal suo procuratore speciale. La sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, anche per mezzo di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Infatti, dall'usuale contenuto del mandato ad litem, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (Cass., sez IV pen, sent. 5 aprile 2017 n. 17199).
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi. Il giudice della riparazione per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale - violando le le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato - aveva intrattenuto rapporti sessuali con persone che, essendo trattenute nella predetta struttura, si trovavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti. - Cass. Sez. IV pen. sent. 14 dicembre 2016 n. 52871)

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