giovedì 31 agosto 2017

Il terzo può usucapire il bene espropriato per pubblica utilità se resta inutilizzato dal Comune

Non è impedita l'usucapione del bene espropriato da soggetto diverso dall'ex proprietario se alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il concreto utilizzo o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell'ente espropriante. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20442/2017, depositata ieri, ha accolto il ricorso di un privato che rivendicava l'avvenuta proprietà per usucapione di un fondo e di un piccolo fabbricato inserito nel Parco della Caffarella a Roma.
L'arma spuntata della retrocessione - In primis, il ricorrente aveva perseguito la via del diritto alla retrocessione del bene espropriato, ma in tutti e tre i gradi di giudizio gli era stata negata la titolarità di tale diritto soggettivo a contenuto potestativo. Con l'unico e concorde argomento che si trattasse di diritto riservato solo all'ex proprietario. Sul punto la Corte di cassazione non si addentra fino a darvi una soluzione essendo stata ora chiamata a definire il diritto reale di proprietà sul bene espropriato in base al decorso dei termini per l'acquisto tramite usucapione.
La prova dell'animus possidendi - Successivamente il tribunale di Roma respingeva anche la domanda fondata sulla sussistenza dell'usucapione del terreno e della baracca ricadente nell'area sottoposta a vincolo pubblico dal 1966 e programmata zona a verde pubblico solo nel piano regolatore generale del 2000, ma su cui non era mai stata avviata alcuna opera pubblica da parte del Comune di Roma. I beni oggetto di espropriazione andavano a ricostituire l'originaria proprietà fondiaria, unitamente al terreno adiacente già acquistato direttamente dagli ex proprietari. Il tribunale romano affermava che non erano beni usucapibili in quanto si trattava di area acquisita al demanio pubblico, cioè di beni non commerciabili e non acquisibili da terzi. Anche la Corte di appello definiva i beni sottoposti a vincolo archeologico e paesaggistico perchè rientranti in area vincolata appunto. E affermava, in base al codice civile, che «l'eventuale possesso di cose di cui non si possa acquistare la proprietà è senza effetto».
Beni demaniali e indisponibilità - La dichiarazione di una zona comunale a vincolo paesaggistico o archeologico non è sufficiente a far ritenere di interesse archeologico qualsiasi bene ricadente nell'area. Inoltre, l'area che sia dichiarata zona N del Comune, cioè destinata a verde pubblico, non fa rientrare automaticamente il fondo nel patrimonio indisponibile dell'ente locale. L'indisponibilità di un bene è legata alla sua necessaria funzionalità pubblica. E se non viene utilizzato per lo svolgimento di alcun servizio pubblico il crisma dell'indisponibilità viene meno. Così la Cassazione rispedisce ai giudici l'esame di merito per accertare se vi sia stata o meno una condotta possessoria che determina l'acquisto della proprietà. Dato per acquisito che la dichiarazione di pubblica utilità e la destinazione indicata nel Prg non sono altro che attività programmatica. Così come la lottizzazione e la relativa convenzione, fino alla concreta realizzazione delle attività o delle opere pubbliche.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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