venerdì 21 luglio 2017

Rimosso il barbecue troppo vicino a un’abitazione per la potenzialità nociva o molesta

Il rispetto della distanza prevista dall'articolo 890 Cc, nella cui regolamentazione rientrano anche i forni è collegato a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima. In difetto di una disposizione regolamentare, si ha sempre una presunzione di pericolosità, sia pure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 20 giugno 2017 n. 15246.
Secondo i giudici della sezione seconda la presunzione che deve essere superata - comunque - non è una presunzione di danno, ma di pericolo che si produca il danno e prescinde dall'accertamento in concreto del danno, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno ancorché non in attività.
Il caso esaminato dalla Corte - Nella specie era stato realizzato un barbecue costituito da un manufatto in muratura il cui comignolo si trovata a una distanza minima da meno di un metro a due metri da alcune finestre del soprastante appartamento dell'attore. Sulla scorta di una consulenza tecnica che aveva accertato che il manufatto avrebbe dovuto essere collocato a non meno di 5-6 metri dalla proprietà dell'attore, i giudici del merito hanno accolto la domanda diretta alla sua rimozione. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha confermato tale pronunzia evidenziando che era irrilevante l'accertamento svolto con il forno in attività, essendo sufficiente la potenzialità della esalazione nociva o molesta.
Il rispetto della distanza per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Analogamente, per l'affermazione che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'articolo 890 Cc è collegato a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2009 n. 22389, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto presunta la nocività di un impianto a fronte della fuoriuscita di esalazioni di fumo da un tubo posto sul confine con la proprietà limitrofa, in violazione di una norma regolamentare che imponeva la distanza di tre metri.
Sempre nel senso che un regolamento locale indichi in modo specifico l'altezza a cui deve essere posto il comignolo, la disposizione civilistica risulta pienamente integrata e al giudice non residua alcuna discrezionalità al riguardo, Cassazione, sentenza 26 maggio 2015, n. 10814, in Diritto & Giustizia, 2015, 27 maggio.
Per il rilievo che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 Cc, nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato a una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino. Cassazione, sentenza 6 marzo 2002 n. 3199, in Rivista giuridica dell'edilizia, 2002, II, p. 1073
Altri orientamenti - Sempre in argomento si è ritenuto, altresì, in giurisprudenza:
- il rispetto delle distanze previste per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi, nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegata a una presunzione di assoluta nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento comunale che stabilisca la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha una presunzione relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino, Cassazione, sentenza 30 giugno 2016, n. 13449, in Rivista giuridica dell'edilizia, 2016, I, p. 702;
- nella installazione del forno in aderenza al muro di confine, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 844 Cc rileva il dato oggettivo della immissione e della sua caratterizzazione oltre i limiti della normale tollerabilità a prescindere dal suo carattere continuativo, Tribunale di Bari, 30 giugno 2015, in Redazione Giuffè, 2016;
- nel caso di installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale dell'edificio comune non può legittimamente invocarsi la violazione dell'art. 1102 Cc giacché quest'ultimo articolo riconosce a ciascun condomino la facoltà di far uso della cosa comune anche apportando a essa delle modifiche per il migliore godimento laddove non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; né l'ulteriore norma sulle distanze di cui all'art. 906 Cc attenendo, quest'ultima, all'apertura di vedute oblique e laterali sul fondo del vicino ma dovendo, semmai, rientrare nella disciplina di cui all'art. 890 Cc a norma del quale chi intende realizzare le opere ivi previste, fonti di pericolo di danno, deve attenersi alle distanze stabilite dai regolamenti e in mancanza alle distanze necessarie a preservare il fondo del vicino da ogni «danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza», Tribunale di Bari, sentenza 16 giugno 2014, n. 2973, in Guida al diritto, 2014, f. 47, p. 53;
- la pericolosità di un forno a gas, rifornito da bombole per uso domestico, in relazione al fondo limitrofo deve essere valutata ai sensi dell'art. 890 Cc., e non applicando l'art. 889, comma 2,Cc con la conseguenza che il presunto pericolo non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere dimostrato, Cassazione, sentenza 3 ottobre 2013, n. 22635, in Diritto & Giustizia, 2013, 4 ottobre.
La posizione dei giudici amministrativi - Per i giudici amministrativi, nel senso che è illegittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale s'impone al suo destinatario di dismettere l'uso di un forno camino (nella specie un piccolo forno barbecue a legno posto all'aperto sul terreno di proprietà del ricorrente), perché privo di una canna fumaria di adeguata altezza e fonte di pericolo per la salute pubblica in ragione delle continue moleste immissioni di fumi e vapori nelle proprietà finitime, trattandosi di circostanza già esclusa a seguito di verifiche eseguite sul posto sia dal servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale sia dai vigili urbani, con la conseguente comprovata mancanza dei presupposti legislativamente richiesti per l'adozione da parte del sindaco di un provvedimento extra ordinem, tenuto anche conto della notevole distanza che intercorre fra il fondo del ricorrente e quelli dei proprietari finitimi, TAR Torino, sez. II, sentenza 7 luglio 2010, n. 200, in Foro amministrativo TAR, 2010, p. 2277 .

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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