martedì 4 luglio 2017

L’Unione delle Camere Penali Italiane delibera l’astensione per il 18 luglio 2017

L’Unione delle Camere Penali Italiane contrasta il disegno di legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla “confisca allargata”, in quanto riforma autoritaria che allontana il nostro Paese dal giusto processo e dai principi costituzionali, come evidenziato anche da autorevoli accademici, giuristi e parte della magistratura. Per tale ragione, l’Unione proclama una giornata di astensione per il giorno 18 luglio, organizzando una manifestazione nazionale nella stessa data a Salerno.
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 4 luglio 2017
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane,
RILEVATO
che all’indomani dell’approvazione della legge di riforma del codice penale e di procedura penale, contenente istituti gravemente distonici rispetto al modello accusatorio del giusto ed equo processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l’iter legislativo del DDL 2134 di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla “confisca allargata” estendendone l’applicazione ai reati contro la P.A. secondo un’irragionevole e pericolosa logica di espansione degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminosi eccezionali;
che il ricorso allo strumento eccezionale della prevenzione costituisce, nel panorama europeo, una anomalia tutta italiana che, come ha impietosamente evidenziato il massimo consesso di Strasburgo nella Sentenza della Grand Chambre nel procedimento “De Tommaso c. Italia”, integra una grave violazione del principio di precisione/determinatezza che, come noto, costituisce una articolazione diretta del principio di legalità, architrave dei sistemi penalistici contemporanei;
che, peraltro, profili d’incostituzionalità sono stati sollevati dalla Corte d’Appello di Napoli - VIII sezione misure prevenzione - con provvedimento del 14.03.2017;
che il Legislatore della riforma, anziché dare risposte coerenti ai richiami perentori del massimo consesso eurounitario – attraverso un drastico ridimensionamento dello strumento della prevenzione - ha inteso ampliarne ulteriormente le ipotesi applicative a fattispecie di reato caratterizzanti contesti criminali fra loro eterogenei e totalmente differenti da quelli che, eccezionalmente, avevano giustificato il ricorso alle suddette misure personali e patrimoniali;
che deve essere altresì denunciata la mancata risposta della politica alle censure che l’Unione, già in sede delle audizioni tenutesi nel corso dell’iter formativo della proposta di legge, aveva formulato in riferimento alle gravi mancanze nella riforma di quei minimi adeguamenti procedimentali in grado di rendere meno pregiudizievole il procedimento di prevenzione, come, ad esempio, solo per citarne alcuni, l’eliminazione dell’audizione a distanza del proposto, la concessione di termini a comparire congrui e rispettosi del dettato costituzionale, il prolungamento dei termini per l’impugnazione, l’ampliamento dei vizi rilevabili in sede di legittimità, il diritto di difendersi provando;
che lo spirito autoritario della riforma emerge anche nell’inverosimile regressione, rispetto ai principi riconosciuti dalle stesse SS.UU. e dalla CEDU in materia di “confisca allargata”, che si accredita come strumento elettivo per la lotta al crimine economico;
che la sovrapposizione tra la cosiddetta confisca estesa e la misura di prevenzione patrimoniale che conseguirebbe all’approvazione della riforma, unificherebbe inammissibilmente istituti basati su presupposti giuridici differenti, come di recente ribadito dalle stesse SS.UU, attraverso un restringimento delle possibilità di difesa contemplate nella norma vigente, dovendosi ritenere che la confisca estesa ex art. 12 sexies è da considerarsi pena vera e propria alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della giurisprudenza interna, la cui applicazione, al di fuori di una sentenza di condanna, risulta incompatibile con i principi sovranazionali e costituzionali ex art. 117 della Costituzione.
CONSIDERATO
che occorre riportare urgentemente la materia della prevenzione e delle ablazioni del patrimonio nell’area di operatività dei principi del giusto processo, della legalità e della presunzione di innocenza, principi ignorati sull’onda di irrazionali spinte populistiche che finiscono con l’introdurre all’interno dell’Ordinamento pericolosi elementi di totale arbitrio che evocano la politica criminale del tipo d’autore;
che anche tale riforma si colloca, al contrario, nell’ambito di una complessiva politica giudiziaria volta a un progressivo allontanamento dalle idee e dai principi che dovrebbero realizzare il modello del giusto ed equo processo anche nell’ambito del procedimento di prevenzione, caratterizzato da una evidente matrice inquisitoria ed autoritaria;
che il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica di evitare di introdurre nell’Ordinamento ulteriori gravi elementi di distorsione e di squilibrio;
CONSIDERATO
che le critiche formulate dall’UCPI al disegno di legge hanno immediatamente trovato il consenso esteso e convinto di vasti settori dell’accademia, della politica e di parte della stessa magistratura;
che sotto l’ennesima spinta del populismo penale il Governo si appresta a varare una riforma che frutterà assai poco sul piano della lotta alla criminalità dei “colletti bianchi”, ma che certamente contribuirà ad abbassare in maniera consistente lo standard delle garanzie ed a collocare l’Italia al di fuori dei parametri indicati dalla giurisprudenza CEDU;
che la limitazione del numero dei soggetti a pericolosità qualificata (oggetto di un emendamento che comunque imporrà un nuovo esame della Camera) a coloro che siano indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, solo se appartenenti ad associazioni a delinquere, sebbene sia volta ad attenuare la più macroscopica delle incongruenze denunziate dall’UCPI, rischia a sua volta di incrementare un uso strumentale della fattispecie associativa;
che si deve, al contrario, operare una revisione profonda e razionale dell’intero sistema della prevenzione, che recuperi i valori e le garanzie del giusto ed equo processo, rielabori e definisca i presupposti applicativi delle misure in modo che gli stessi risultino conformi a principi di civiltà giuridica, e non fondati sulla logica del sospetto;
che le misure personali e patrimoniali, che incidono in modo devastante sui diritti costituzionalmente garantiti delle persone e sulla libertà d’impresa e sulla stabilità delle situazioni economico-patrimoniali, relazionali e familiari, devono essere assistite da quei diritti fondamentali che sono scritti nella carta dei diritti dell’uomo;
che si deve ribadire come il fenomeno corruttivo si combatta con i mezzi della riorganizzazione, della semplificazione amministrativa e dell’efficienza e del rinnovato rigore politico e non attraverso l’utilizzo di strumenti eccezionali, autoritari ed illiberali che incidono gravemente sui diritti dei singoli cittadini e sulla tenuta degli stessi principi democratici;
che in data 24 giugno 2017 è stato deliberato lo stato di agitazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica ai temi della riforma del processo di prevenzione che, ispirato a presunti criteri di efficientizzazione degli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi, inocula all’interno dell’ordinamento elementi di grave destabilizzazione dei fondamentali diritti di libertà e di proprietà dei singoli;
che occorre contrastare questa ulteriore iniziativa legislativa ancora una volta fondata sulla totale indifferenza ai principi liberali e democratici del processo, svelando l’evidente volontà di aggirare le garanzie processuali che presidiano il giusto processo attraverso lo spostamento delle strategie di contrasto ai più disparati fenomeni illeciti nell’ambito di sempre più sofisticati strumenti di prevenzione, il cui utilizzo determina una evidente violazione delle più elementari garanzie processuali e la definitiva prevaricazione dello statuto penale;
DELIBERA
nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 18 luglio 2017, organizzando in tale giornata a Salerno una manifestazione nazionale sul tema della riforma del processo di prevenzione denunciando il contrasto di tale progetto di legge con i principi costituzionali e convenzionali;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Fonte:www.camerepenali.it/La confisca del processo: l’Unione delibera l’astensione per il 18 luglio 2017 - Camere Penali sito ufficiale

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