sabato 10 giugno 2017

Qualche grammo di droga in casa: non è detto che sia per spaccio

Il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ai fini di spaccio.
Lo ribadiscono gli Ermellini con sentenza n. 27090/17 depositato il 30 maggio.
Il caso. Il Procuratore generale della Repubblica ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ritenendo il fatto non costituente reato.
Detenzione sostanze stupefacenti. Il Collegio di legittimità rileva il principio secondo cui «il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione».
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto assente la prova certa della destinazione allo spaccio del quantitativo di droga rinvenuto, se pur di misura rilevante.
I Giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Qualche grammo di droga in casa: non è detto che sia per spaccio - La Stampa

Nessun commento:

Posta un commento

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...