martedì 6 giugno 2017

Detenuto ai domiciliari esce in pigiama per gettare l’immondizia: assolto

Ai fini dell’applicabilità del’art. 131-bis c.p., l’esiguità del disvalore della condotta deve essere adeguatamente accertata in esito alla valutazione di tutti gli indici afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza dell’agente.
Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 26867/17 depositata il 29 maggio.
Il caso. Il Tribunale assolveva l’imputato dal delitto di evasione contestato per essersi allontanato dall’abitazione dove scontava gli arresti domiciliari, fatto giudicato non punibile per particolare tenuità. La Procura Generale della Repubblica ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo di ricorso che invoca l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p..
Evasione. La Corte di legittimità ritiene infondata la doglianza richiamando il principio secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare in modo complessivo e congiunto tutte le peculiarità del caso concreto tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. L’esiguità del disvalore della condotta deve dunque essere adeguatamente accertata in esito alla valutazione di tutti gli indici afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza dell’agente.
Sulla base di tali principi, si rivela dunque adeguata la valutazione del giudice che ha dedotto la minima offensività del fatto dalle concrete modalità della condotta posto che l’imputato era stato colto nei pressi della propria abitazione mentre in pigiama gettava l’immondizia.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Detenuto ai domiciliari esce in pigiama per gettare l’immondizia: assolto - La Stampa

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