venerdì 30 giugno 2017

Detenute madri: incostituzionale il divieto dei domiciliari in caso di reati gravi

In tema di ordinamento penitenziario è costituzionalmente illegittimo l'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis. E' quanto ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 aprile 2017, n. 76.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bari dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies. comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui impediva alle madri condannate per i delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge, l'accesso alle modalità di espiazione della pena ivi contemplate.
La norma censurata dispone che “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis, l'espiazione di un terzo della pena, o di almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo – condizione necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista nel comma 1-bis del medesimo art. 47-quinquies – può avvenire presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di ulteriori delitti o fuga, nella propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di provata dimora, la madre può espiare la pena nelle case famiglia protette ove istituite.
Secondo il ricorrente la preclusione all'accesso a tali modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluno dei delitti di cui sopra, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto ispirata alla volontà di far prevalere la pretesa punitiva dello Stato rispetto alle esigenze, che dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore, violando la ratio ispiratrice della detenzione domiciliare speciale, volta a ripristinare la convivenza tra madri e figli.
La Corte Costituzionale, in diverse occasioni, ha evidenziato la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche (sent. n. 17 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 7 del 2013), venendo a qualificare come preminente l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne.
Affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte ad esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscano al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni, come avviene nella disposizione censurata, laddove la legge esclude in assoluto dall'accesso ad un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto con il minore in tenera età le madri accomunate dall'aver subito una condanna per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della l. n. 354 del 1975.
Conseguentemente, secondo il giudice delle leggi, l'art. 47-quinquies, comma 1-bis della medesima legge, deve essere dichiarato parzialmente illegittimo, nella parte in cui la norma utilizza l'espressione “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis”.

Fonte:www.altalex.com/Detenute madri: incostituzionale il divieto dei domiciliari in caso di reati gravi | Altalex

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