sabato 20 maggio 2017

Stalking: anche due soli episodi per integrare il reato

Confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Cassazione, con la sentenza n. 22194 (depositata l’8 maggio 2017), ha ribadito i seguenti principi in materia di atti persecutori: «Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612-bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo ‘eventualmente’ abituale.
Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice ».
Atteggiamento persecutorio. La Corte precisa inoltre che con l’introduzione del reato di stalking il Legislatore ha colmato un vuoto di tutela rispetto a condotte non violente ma idonee a recare un apprezzabile turbamento nella vittima. In particolare, si è preso atto che la violenza spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria e si è voluto in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità fisio-psichica attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, potevano sembrare sostanzialmente inoffensive e quindi non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie “minori” come la minaccia o la molestia alle persone.
Nel reato punito dall’art. 612-bis c.p. è dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è la condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato.
Ne consegue che «il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis c.p.».

Fonte: www.ilpenalista.it/Stalking. Quanti episodi servono per integrare il reato? - La Stampa

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