mercoledì 10 maggio 2017

L’incontinenza non giustifica il dispetto al vicino di casa

La “guerriglia” tra vicini di casa che raggiunge il culmine con un «atto contrario alla pubblica decenza» immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Inutile invocare l’incontinenza patologica che affligge la donna, la salvezza arriva però dalla depenalizzazione del reato di atti contrari alla pubblica decenza.
La faida tra vicini di casa arriva davanti ai Supremi Giudici che mettono fine alla vicenda con la sentenza n. 20852/17 depositata il 2 maggio.
La vicenda. Il Tribunale di Belluno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, assolveva l’imputata dal reato di ingiuria per non aver commesso il fatto mentre, in considerazione dell’accertato vizio parziale di mente, pronunciava condanna alla pena di € 70,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). Ripresa dalla telecamera di sorveglianza, la donna era infatti stata sorpresa ad orinare sul muro del vicino di casa, comportamento giustificato davanti al giudice con un certificato medico che attestava l’incontinenza urinaria, circostanza ritenuta però non sufficiente ad escludere il reato.
Depenalizzazione. La Corte di Cassazione condivide l’argomentazione fornita dal Tribunale nella ricostruzione dell’episodio. Certa la faida tra vicini di casa, peraltro «già nota alle aule di quel tribunale», la giustificazione medica relativa all’incontinenza urinaria di cui soffrirebbe la donna non può escludere il reato posto che ella «si trovava a pochi passi dalla propria abitazione» e che «il gesto aveva chiaramente il significato del dispetto alla persona offesa». Ciononostante, le perizie mediche avevano confermato la sussistenza di un parziale vizio di mente, in ragione del quale il giudice aveva effettivamente disposto una considerevole riduzione del risarcimento del danno.
Gli Ermellini sottolineano però come il reato di cui all’art. 726 c.p. sia stato depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016: da tale premessa, discende l’annullamento senza rinvio della sentenza, ad esclusione però del risarcimento.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/L’incontinenza non giustifica il dispetto al vicino di casa - La Stampa

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