mercoledì 5 aprile 2017

Unioni civili e convivenze: prime istruzioni INPS per gli autonomi

Con la Circolare n. 66 del 31 marzo 2017 l'Inps fornisce i primi chiarimenti sul regime previdenziale di commercianti e artigiani a seguito dell'entrata in vigore della normativa in tema di unioni civili e convivenze di fatto (Legge n. 76/2016).
Riguardo alle unioni civili, ricorda l’Istituto, tutte le disposizioni normative, regolamentari o amministrativi richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione (v. anche DPCM n. 144/2016.
Alle unioni civili, inoltre, si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 230 bis c.c., in tema di impresa familiare.
Tra i familiari cui è assicurata la tutela rientra il coniuge; quindi, precisa l’INPS, anche qui il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare va equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Riguardo alle convivenze di fatto, le nuove norme estendono espressamente al convivente alcune tutele, riservate al coniuge o ai familiari, ad es. in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa; nessuna disposizione, invece, estende al convivente gli stessi diritti e obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Essendo privo dello status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, il convivente di fatto non è contemplato quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Secondo l’INPS l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, in base all’art. 230 ter, non fa sorgere l’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, per mancanza dei requisiti soggettivi (legame di parentela o affinità rispetto al titolare).

Fonte:www.altalex.com/Unioni civili e convivenze: prime istruzioni INPS per gli autonomi | Altalex

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