venerdì 24 marzo 2017

Registrazione della conversazione telefonica: non utilizzabile nel processo se l'altra parte la disconosce

Il Giudice del Lavoro di Lodi ha dichiarato inutilizzabile nel processo la registrazione di una conversazione telefonica effettuata da una "presunta" ex dipendente all'insaputa dell'altrettanto "presunto" datore di lavoro.
Nel caso che ci occupa, Tizia asseriva di aver lavorato "in nero" presso un'azienda e di essere stata licenziata oralmente senza una giusta causa.
Per tale motivo impugnava il licenziamento chiedendo la reintegrazione.
A supporto di tale tesi produceva in giudizio la registrazione di una conversazione intrattenuta con il presunto datore di lavoro a sua insaputa, in cui quest'ultimo veniva sottoposto con vari pretesti ad una serie di domande sul rapporto asserito.
Costituitosi in giudizio, il datore di lavoro disconosceva la registrazione in quanto la telefonata non sarebbe realmente avvenuta nei termini descritti, apparendo palesemente capziosa, nonché basata su una serie di domande maliziosamente volte ad "imboccarlo" di frasi equivoche.
Pertanto, disconosceva espressamente la registrazione, osservando:
"Come si evince dalla lettura dell'art. 2712 c.c. l'efficacia probatoria delle registrazioni è subordinata, in ragione della loro formazione fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso, all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio".
All'esito della fase istruttoria, con decreto del 24 marzo 2017, il Giudice di Lavoro di Lodi dichiarava l'inutilizzabilità della suddetta registrazione, così motivando:
" Come statuito dalla Suprema Corte, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e seguenti cod. proc. civ. poiché l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche – relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente – è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente."
Si può quindi sostenere che, in assenza del consenso della parte, la registrazione non può considerarsi una prova del processo.
Infatti sul punto il Giudice del Lavoro di Lodi concludeva ribadendo che "le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. ".
La pronuncia in esame afferma la necessità di garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti, ossia un principio di diritto che fonda il nostro ordinamento.
Di contro, fondare una decisione su una prova formatasi fuori dal processo, quindi senza le garanzie di legge, costituisce una forte limitazione del diritto di difesa che (correttamente) non può essere ammessa.

Fonte: www.ilsole24ore.com/Registrazione della conversazione telefonica: non utilizzabile nel processo se l'altra parte la disconosce

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