martedì 14 febbraio 2017

Il contribuente si trasferisce: nulla la cartella inviata al vecchio indirizzo

Nulla la cartella di riscossione delle Entrate notificata al contribuente che si è trasferito in un altro Comune se la sua nuova residenza è nota agli uffici del Fisco. Lo dice la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3597/2017, accogliendo il ricorso di un contribuente che aveva impugnato la sentenza che aveva confermato la validità dell’atto.
Il caso. Il contribuente lamentava di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva delle Entrate soltanto con il fermo amministrativo, e ciò perché la cartella era stata notificata mediante deposito nel municipio, come previsto dalla legge.
Contribuente trasferito. «La notificazione in oggetto – scrivono i Giudici nel testo della sentenza – è stata eseguita mediante deposito nella casa comunale […] senza però che ne sussistessero tutti i presupposti. Segnatamente, dopo che il contribuente si era trasferito in Comune diverso da quello del deposito e dopo che tale circostanza dovesse considerarsi nota all’amministrazione finanziaria, in quanto iscritto (successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi) presso l’anagrafe tributaria. Da questo semplice riscontro anagrafico sarebbe infatti emerso che il contribuente, alla data della notificazione, non risiedeva più nel Comune di esecuzione del deposito, essendosi trasferito».
In definitiva, la Cassazione ha annullato la sentenza.

Fonte: www.fiscopiu.it/Il contribuente si trasferisce: nulla la cartella inviata al vecchio indirizzo - La Stampa

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