domenica 22 gennaio 2017

Capacità e diritti delle persone fisiche nel diritto internazionale privato

La capacità di porre in essere un negozio giuridico è la prima cosa che va analizzata. Spesso si affrontano situazioni giuridicamente complesse ma ci si dimentica di controllare se le persone, fisiche, per quel che ci interessa ora, abbiano la capacità per porre legalmente in essere ciò che stanno facendo o di assumersi le responsabilità che ne conseguono.
In Italia è il Codice Civile ad indicare le due tipologie di capacità esistenti e a disciplinarle, e precisamente l’articolo 1 in merito alla capacità giuridica e l’articolo 2 in merito alla capacità di agire.
Secondo l’art. 1 cod. civ. la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
L’art. 2 cod. civ., disciplinando la capacità d’agire, dispone che la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno, e che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa, come ad esempio per il maggiore emancipato.
Il codice civile fa salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) disciplina nel capo II del titolo III il diritto applicabile relativamente a Capacità e diritti delle persone fisiche, nel caso venissero riscontrati elementi di estraneità nella situazione in oggetto.
Gli articoli 20 e 23 della L. 218/1995 dispongono, quale criterio generale per determinare il diritto applicabile, in relazione a capacità giuridica e d’agire delle persone fisiche, la legge nazionale del soggetto, ovvero la nazionalità, come altresì per i diritti della personalità.
La capacità giuridica delle persone fisiche, comprese le condizioni speciali di capacità, è regolata dalla loro legge nazionale (art. 20).
La capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Lo stesso vale quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacità derivantedalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa; in relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto. Dette due ultime eccezioni non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.
In relazione alla “commorienza”, quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Pertanto se, ad esempio, è necessario analizzare la successione di Tizio e Caio, deceduti insieme in un incidente stradale, bisognerà far riferimento alla legge regolatrice del rapporto di cui si tratta. Se fosse la legge italiana, si applica il disposto di cui all’art. 4 del codice civile, secondo il quale “quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.
Presupposti ed effetti di scomparsa, assenza e morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Le conseguenze della violazione di detti diritti sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Il primo elemento da verificare, in qualsiasi situazione, è l’età del soggetto. Può innanzitutto trarre in inganno il fatto che nella maggior parte del mondo la maggiore età, ovvero l’età in cui si acquista la capacità d’agire, è 18 anni, ma ciò non è così ovunque. La conseguenza di un omesso semplicissimo controllo può essere molto grave, con il rischio di inficiare l’intera validità del contratto.
In Spagna ad esempio la maggiore età è prevista a 18 anni dall’articolo 12 della Costituzione, ma vi sono eccezioni, con innalzamento di età in alcuni casi in materia di adozione.
In alcuni stati, come ad esempio nel Stati Uniti d’America, non vi è la stessa differenza tra capacità giuridica e capacità di agire. Inoltre negli U.S.A. la “capacità di agire” (ovvero la loro equivalente) dipende dalla legislazione di ogni singolo stato federale, seppur in generale l’età sia mediamente quella dei 18 anni.
Ultimo consiglio è porre attenzione alla religione. Vi sono stati che mischiano legge e religione e ciò crea una serie di confusioni, alle quali stare molto attenti. Mentre Secondo le regole internazionali, tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo, la piena responsabilità penale e la maggiore età si acquistano con il compimento dei 18 anni, in IRAN ad esempio, la legge rimanda alla Shari'a islamica. Le leggi iraniane definiscono un bambino come un individuo che non ha raggiunto l'età della maturità sotto Shari'a islamica, fissando l'età della maturità a 9 anni lunari per le ragazze e 15 anni lunari per i ragazzi.

Fonte: www.altalex.com/Capacità e diritti delle persone fisiche nel diritto internazionale privato | Altalex

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