martedì 22 novembre 2016

Nessun equo indennizzo al familiare del dipendente deceduto se fumatore 'incallito'

Il Collegio ha ritenuto che, in tema di lavoro subordinato pubblico e decesso, il diritto del familiare stretto ad ottenere l'indennizzo ex lege è condizionato all'accertamento, in un apposito procedimento e con relative valutazioni di Commissioni ad hoc, del quadro "storiografico" del soggetto deceduto, delle cause e delle relative contestualizzazioni: così, l'abitudine al fumo assume portata determinante e tale da escludere l'eziopatogenesi.
Il principio si argomenta dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4163/2016, decisa il 22 settembre e depositata il 10 ottobre 2016.
IL CASO
Il coniuge di un soggetto, deceduto per carcinoma polmonare, dipendente del Ministero della Difesa formulava istanza per ottenere la concessione di relativo equo indennizzo: quattro anni dopo il decesso, il Ministero, a seguito di parere favorevole della Commissione medica ospedaliera militare e di parere contrario della Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie (emesso tredici mesi dopo) nella cui relazione si evidenziava che (il soggetto deceduto) fosse fumatore di quaranta sigarette al giorno e da molti anni, respingeva, con decreto direttoriale e senza averne comunicato l'avvio del relativo procedimento ed il preavviso, l'istanza.
LA DECISIONE
E' legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito relativamente ad un provvedimento del Ministero con cui, accertata la qualità di fumatore del soggetto deceduto e previo parere sfavorevole della (sola) Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie, venga denegata la concessione di equo indennizzo ex labore.
I PRECEDENTI ED I POSSIBILI IMPATTI PRATICO-NORMATIVI
In primis, vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 24, 29, 35, 38, 97 e 117 Cost., 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 8, 9 e 10 l. 07-08-1990 n. 241 nonché la l. 20-11-1987 n. 472.
Bisogna, quindi, focalizzare, sul piano logico-giuridico, sui concetti di procedimento, provvedimento, illecito, danno e responsabilità.
Prima facie, si potrebbe pensare ad una sorta di lesività, ex se, del decesso di un lavoratore e di risarcibilità, sine conditione, dell'evento.
Apparentemente, quindi, bisognerebbe stabilire se: a) il coniuge vedovo possa chiedere all'ente pubblico, datore di lavoro del soggetto deceduto, istanza di riconoscimento della causa di servizio; b) sia riconoscibile una determinata prevalenza alla cronologia dei pareri emessi dalle Commissioni chiamate a pronunciarsi; c) la P.A. possa denegare con decreto.
In realtà, sotto il profilo formale-procedurale, tre le osservazioni da effettuare.
La prima sulla non necessità, e non obbligatorietà per la P.A., di comunicare l'avvio del procedimento se questo sia ad istanza di parte. Segnatamente, la P.A. non è tenuta a comunicare i successivi atti istruttori ed endo-procedimentali in quanto il privato è già conoscenza dell'iter conseguente e grava, quindi, su quest'ultimo l'onere di attivarsi per esercitare le proprie situazioni giuridiche soggettive partecipative.
La seconda sulla natura giuridica del procedimento de quo e, cioè, amministrativo e non a carattere contenzioso, sanzionatorio o giurisdizionale (Corte Cost. 21-04-1994 n. 155).
La terza sulla relazione configurabile tra commissione medica ospedaliera militare e Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie: sul punto, è da notare che quest'ultima commissione è titolare di una specifica competenza in subiecta materia (Corte Cost. 21-06-1996 n. 209 ed ord. 26-07-1996 n. 323).
Sul piano sostanziale, la principale osservazione inerisce la valutazione della (eventuale) lesività ai fini della risarcibilità del relativo nocumento.
A riguardo, va sottolineato che il decesso del lavoratore pubblico, rectius del Ministero, non costituisce, a priori, evento illecito, fonte di responsabilità e di risarcibilità in re ipsa "iure hereditatis", e che i disagi generici legati all'ambiente non rilevano quali cause determinanti ed efficienti nell'insorgenza di (tale) infermità.
De iure condito, le cause preesistenti, se ritenute da sole sufficienti a determinare l'evento dannoso, escludono l'eziologia specifica tra patologia neoplastica e decesso.
Rebus sic stantibus, è irrilevante la gravità della patologia e non invocabile, in senso differente, l'eventuale concorso di cause. Altresì, è indifferente la natura militare della commissione medica ospedaliera.
Così, i principi penali generali finiscono per "recidere" l'applicabilità delle norme speciali e di quelle di matrice civilistica ed il principio di solidarietà, connesso a quello dell'equilibrio delle finanze pubbliche (Corte Cost. 11-11-2010 n. 316 ed ord. 23-05-2003 n. 173), (finisce per) prevale(re) su quello della tutela delle esigenze di vita del familiare superstite che, pertanto, non assume portata assoluta e/o prevalente in materia de qua.
In tal senso, non si configura alcuna violazione del diritto alla salute del lavoratore nonché del diritto di difesa.
Appare, quindi, attualmente condivisibile l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in ambito di rapporti lavorativo-gerarchici tra Pubblica Amministrazione e privato, il Ministero può escludere la concessione dell'equo indennizzo da causa di servizio (anche) esclusivamente sulla base del parere, adeguatamente motivato in termini tecnico-scientifici (Cons. Stato Sez. IV 21-10-2014 n. 5179, Sez. VI 01-12-2009 n. 7516 e Sez. IV 10-12-2007 n. 6333) della Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie, anche quando sia successivo e contrario al parere della commissione medica ospedaliera militare (T.A.R. Lazio Sez. I-bis 07-04-2014 n. 3768).

Fonte: www.ilsole24ore.com/Nessun equo indennizzo al familiare del dipendente deceduto se fumatore 'incallito'

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