giovedì 13 ottobre 2016

Unioni civili: il testo del decreto con le modifiche al c.p. e al c.p.p.

La formazione sociale delle unioni civili (che costituiscono una importante novità legislativa nel nostro ordinamento, a cui il legislatore ha riservato una disciplina autonoma con l. 76/2016), implica vincoli affettivi che devono trovare riconoscimento anche ai fini penali. Da qui lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo.
Il D.Lgs. intende intervenire (nell’ambito penale appunto) per assicurare ai cittadini omogeneità di trattamento in situazioni equiparabili con l’introduzione nel nostro testo codicistico di quelle necessarie integrazioni volte ad adeguare l’ordinamento alla nuova disciplina delle unioni civili (realizzando così il coordinamento previsto dall’art.1 comma 28 della l. 76/2016).
L’art. 1 si sviluppa in tre sotto paragrafi.
Alla lettera a) viene integrato l’art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata) equiparando al coniuge (nell’ipotesi di favoreggiamento) la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Così estendendo, in via generale, agli effetti penali, la qualità di “prossimo congiunto” alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 307 codice penale. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Alla lettera b) viene introdotta una norma generale definitoria (l’art. 574-ter c.p.) che equipara il termine “matrimonio” alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, così come la qualità di coniuge alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Alla lettera c) viene integrato l’art. 649 c.p. estendendo la non punibilità del coniuge alla parte dell’unione civile per fatti commessi a danno di congiunti, introducendo il paragrafo 1 bis.
Art. 649 codice penale. Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
L’art. 2 novella invece il codice di procedura penale estendendo la possibilità di rifiutare la testimonianza in procedimenti che vedono imputata l’altra parte dell’unione civile anche per fatti appresi durante la convivenza more uxorio con la persona dello stesso sesso.
Art. 199 c.p.p. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Fonte: www.quotidianogiuridico.it/Unioni civili: il testo del decreto con le modifiche al c.p. e al c.p.p. | Quotidiano Giuridico

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