giovedì 13 ottobre 2016

Trasporto di droga: l’autovettura non è sempre assoggettabile a confisca obbligatoria

Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con cui sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato. Così  si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42750/16 del 10 ottobre.
Il caso. Vistosi condannato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (punito dall’articolo. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309/90) e vistosi disposta la confisca della propria autovettura, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice non aveva motivato sulla confisca del mezzo, limitandosi a riferire che l’eventuale restituzione del veicolo all’avente diritto consentirebbe al medesimo la commissione di reati dello stesso tipo in un prossimo futuro.
Confisca obbligatoria/confisca facoltativa. Per la Cassazione il suo ricorso è fondato. La vettura di cui è stata disposta la confisca non può essere assoggettabile a confisca obbligatoria, non trattandosi né del prezzo del reato contestato né di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.
Al massimo, sostiene la Suprema Corte, potrebbe essere assoggettabile a confisca facoltativa, quale cosa servita alla commissione del reato – trasporto di sostanze stupefacenti – ciò però a condizione che fosse stato accertato un specifico e strutturale nesso strumentale tra la cosa e il reato – cosa da escludere nel caso specifico.
Il trasporto solo occasionale. Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con cui sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Trasporto di droga: l’autovettura non è sempre assoggettabile a confisca obbligatoria - La Stampa

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