martedì 4 ottobre 2016

Coppie di fatto, tutele rafforzate col contratto di convivenza

La legge 76 del 2016 ai commi 36 – 65 disciplina le convivenze di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni:
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (Dpr n. 223 del 1989).
Ai commi successivi vengono riconosciuti una serie di diritti per i conviventi, attraverso un’estensione, nei confronti di questi ultimi, dei diritti previsti in favore dei coniugi: innanzitutto il comma 38 prevede per il convivente le medesime garanzie stabilite per il coniuge in materia di ordinamento penitenziario; al successivo comma 39 sono garantiti i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari. Significativo anche il riconoscimento di un potere di rappresentanza per le scelte mediche, disciplinato ai commi 40 e 41, che ammettono ciascun convivente di fatto a designare, in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone, il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
La novella prosegue disciplinando la materia dei diritti relativi all’abitazione sancendo che: « Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni». Il comma 42 prosegue rilevando che: « Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni».
In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
In materia di successione nel contratto di locazione si ammette il convivente di fatto a detta facoltà nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza.
Il comma 45 dispone in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.
Interessante l’estensione al convivente di fatto delle prerogative previste in materia di impresa familiare: attraverso l’inclusione, nel codice di merito, di un nuovo articolo, il 230-ter , infatti: «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
In tema di risarcimento del danno per il decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, la neointrodotta disciplina, al comma 49, prevede che, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, «si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite», con una dichiarata equiparazione della convivenza di fatto al rapporto matrimoniale.
Il contratto di convivenza
Dal comma 50 al 63 è contenuta la disciplina in materia di «contratto di convivenza», ossia l’accordo mediante il quale i partner decidono di regolamentare gli aspetti economici della convivenza.
Quanto ai requisiti di forma del contratto di convivenza, valevoli anche nel caso di mere modifiche e in caso di sua risoluzione, è richiesta la forma scritta ad substantiam, ossia a pena di nullità, da soddisfarsi con ricorso ad un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio ovvero da un avvocato che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Il contenuto del contratto è indicato al comma 50 che ammette che lo stesso preveda: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può, inoltre, essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, nell’osservanza degli specifici requisiti formali di cui al comma 51.
Al comma 55 è previsto l’adeguamento del trattamento dei dati sensibili, contenuti nelle  certificazioni anagrafiche, alle prescrizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. Nel particolare, è posta, sul punto, una specifica clausola di non discriminazione, secondo la quale «I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza».
Inoltre il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il comma 55 individua le ipotesi di nullità assoluta, indicando che il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra)».
Viene poi regolata la sospensione del contratto di convivenza: Gli effetti del factum restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Anche le ipotesi di risoluzione del contratto sono state rigidamente individuate dal legislatore. Il contratto di convivenza si risolve innanzitutto su accordo delle parti o in caso di recesso unilaterale. In questi due casi è prescritta l’osservanza dell’obbligo di forma scritta solenne di cui al comma 51. Qualora il regime prescelto dai conviventi fosse quello della comunione dei beni, in caso di risoluzione si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione previste nel codice di merito sulla comunione legale, in quanto compatibili, se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi resta ferma la competenza del notaio.
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Altre cause di risoluzione espressamente individuate sono: alla lettere c) il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; e alla lettera d) la morte di uno dei contraenti.
Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Mentre nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
È stata altresì introdotta una regolamentazione ad hoc in tema di diritto internazionale privato, aggiungendo alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l’art 30-bis che prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti. Mentre nel caso di contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.
Viene riconosciuto, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati, con provvedimento del Tribunale, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma c.c., ossia avendo riguardo allo stato di bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’onerato, sia pure in misura non superiore a quanto necessario per la vita dell’avente diritto. La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Coppie di fatto, tutele rafforzate col contratto di convivenza

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