sabato 20 agosto 2016

Tradisce il marito online: separazione non addebitabile alla moglie

Relazione ‘virtuale’ per la moglie. Ciò, però, non è sufficiente per addebitarle la crisi coniugale. Inutili le proteste del marito.
Relazione. Nessun dubbio, sia chiaro, sul fatto che la donna «ha intrapreso una relazione, via internet, con un altro uomo», a matrimonio ancora in piedi. Nonostante tutto, però, quel comportamento, pur censurabile, non è valutabile come causa della «rottura coniugale».
Per i giudici, quindi, sia in Tribunale che in Appello, è impossibile «addebitare la separazione» alla donna.
Confermato, invece, l’obbligo dell’uomo di provvedere al «mantenimento della moglie», versandole 500 euro al mese, e a quello «dei due figli», con un assegno mensile da 1.000 euro. A suo carico, peraltro, anche «il 70 per cento delle spese straordinarie», cioè «mediche, scolastiche e ludico-sportive», necessarie per la prole.
Rottura. A chiudere la vicenda provvedono ora i magistrati della Cassazione (ordinanza n. 14414 del 14 luglio 2016). E anche il loro pronunciamento è sfavorevole all’uomo.
A loro avviso «la relazione via internet» della moglie non è da considerare come causa principale della «crisi coniugale». Di conseguenza, la rottura del matrimonio non è addebitabile al comportamento della donna. Ciò perché il tradimento online si è concretizzato «quando era già maturata», evidenziano i magistrati, «una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche a episodi di violenza posti in essere dal marito» tra le mura domestiche e «documentati da certificati medici».
Per quanto concerne i rapporti economici, infine, appare evidente la posizione di forza del marito. Significativo anche il «comportamento processuale» da lui tenuto e consistito nella «omessa presentazione della denuncia dei redditi».
Logico, quindi, confermare gli obblighi dell’uomo nei confronti della moglie e dei figli.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Tradisce il marito online: separazione non addebitabile alla moglie - La Stampa

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