sabato 9 luglio 2016

Tifoso violento, divieto di accesso agli stadi. Provvedimento legittimo anche se lui è allenatore di calcio

Risse, scontri, violenze. Sullo sfondo anche la gestione dei biglietti per lo stadio.
Situazioni poco compatibili col calcio. Ecco spiegato il ‘Daspo’ nei confronti di uno pseudo tifoso della Juventus, con connesso obbligo di presentarsi alle forze dell’ordine in concomitanza con le partite della squadra bianconera.
E tali provvedimenti non possono essere certo messi in discussione dal ruolo di allenatore che l’uomo ricopre in una società di calcio dilettantistica.
Provvedimento. Misure drastiche nei confronti di un esponente di un gruppo ‘ultras’ della Juventus. A inizio maggio arriva «il decreto del Questore di Torino»: divieto «di accedere per otto anni agli stadi dove si disputano partite del campionato di calcio o della nazionale italiana e nei luoghi limitrofi» e «obbligo, per cinque anni, di presentarsi alla autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le partite di calcio della Juventus». Provvedimenti assolutamente legittimi, chiarisce alla fine di maggio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Secondo il difensore dello pseudo tifoso, però, vi è un errore: «il provvedimento del Questore di Torino si riferisce a fatti commessi tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, anteriori al provvedimento adottato dal Questore di Milano nel 2013». Ciò significa, sostiene il legale, che non può scattare «l’automatica applicazione dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza». E questo provvedimento, per giunta, spiega ancora il difensore, ha recato «pregiudizio al diritto al lavoro» del suo cliente, impegnato come «allenatore di calcio».
Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i magistrati della Cassazione, difatti, lo pseudo tifoso è sicuramente «recidivo», cioè già «destinatario di un precedente provvedimento» frutto della normativa per la sicurezza nelle strutture sportive (così si legge nella sentenza di Cassazione n. 28241 depositata ieri).
Legge alla mano, secondo i giudici, è da contemplare «la precedente emissione di un altro provvedimento di divieto di accesso quale presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo provvedimento». Ciò per riuscire a effettuare un adeguato «giudizio di pericolosità» del soggetto chiamato in causa.
Allo stesso tempo, i giudici respingono anche l’ipotesi che «il provvedimento del Questore» possa «incidere sull’attività lavorativa» dello pseudo tifoso, che svolge mansioni di «allenatore» in una «squadra di calcio» dilettantistica.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Tifoso violento, divieto di accesso agli stadi. Provvedimento legittimo anche se lui è allenatore di calcio - La Stampa

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