sabato 30 luglio 2016

È valido il matrimonio celebrato all’estero via internet

La modalità con cui due nubendi esprimono il proprio consenso a sposarsi è disciplinata dalla legislazione del Paese dove il matrimonio viene celebrato. Per la Cassazione il matrimonio contratto via internet da due persone in Stati differenti, secondo la legge del Paese straniero dove era stato registrato, è da considerarsi valido e trascrivibile in Italia.
Il caso. L’Ufficiale di stato civile italiano aveva rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato tra S.F. e M.Z.B., residente in Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione via internet ritenute contrarie all’ordine pubblico. Il diniego si basava sulla presunzione dell’esistenza di un presupposto, solo eccezionalmente derogabile, che impone la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che celebra il matrimonio, assicurando che le parti esprimano una libera volontà di sposarsi.
Il matrimonio via internet è contrario all’ordine pubblico? Nonostante i Giudici di merito avessero già dato ragione ai neosposi, accogliendo il ricorso proposto dalla F. e affermando che non sussiste nessuna violazione dell’ordine pubblico internazionale, il contenzioso arriva davanti alla Suprema Corte. Il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione, per aver accolto la richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all’ordine pubblico italiano, «inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti dell’istituto matrimoniale». Le modalità di celebrazione, via internet e senza la presenza fisica dei nubendi, vengono considerate insufficienti a garantire che la volontà di sposarsi sia stata espressa liberamente e consapevolmente.
Se è valido all’estero è valido anche in Italia. Il motivo di ricorso è ritenuto dalla Cassazione infondato. Per la Suprema Corte già i giudici di merito hanno giustamente ritenuto che il matrimonio celebrato all’estero «è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza». Il matrimonio, validamente celebrato in Pakistan secondo la legge di quel Paese, è da ritenersi quindi valido anche in Italia, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.
La forma matrimoniale non è vincolante. Secondo la Suprema Corte l’idea che celebrare il matrimonio in via telematica o telefonica non garantisca la genuinità dell’espressione del consenso è da considerarsi errata per due ordini di motivi.
In primo luogo, ravvisare una violazione dell’ordine pubblico ogni volta che la legge straniera contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia della legge italiana, significherebbe cancellare le diversità tra i sistemi giuridici, rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato. Il giudizio di compatibilità «con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili».
In secondo luogo, «il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito […] “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano». Il solo fatto di celebrare il matrimonio in una forma non prevista dall’ordinamento italiano non è di per sé sufficiente a renderlo invalido. Inoltre, come sottolinearono anche i giudici di merito, la forma matrimoniale descritta dall’articolo 107 del Codice Civile non è considerata inderogabile neppure dal legislatore, «il quale ammette la celebrazione inter absentes (articolo 111 Codice Civile) in determinati casi».
In ultimo la Cassazione ricorda che già si espresse positivamente a riguardo del diritto al ricongiungimento familiare di una coppia pakistana, che aveva celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di testimoni.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/È valido Il matrimonio celebrato all’estero via internet - La Stampa

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