sabato 30 luglio 2016

On-line una Guida alla costituzione delle start-up con modello tipizzato

Le Camere di commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno pubblicato una guida per fornire un supporto agli imprenditori che intendono costituire una start-up innovativa senza l’intervento di un notaio: dal 20 luglio scorso, infatti, è operativa la nuova procedura di costituzione digitale di tali società, mediante modello standard tipizzato.
La guida fornisce, dunque, istruzioni per la redazione del modello standard (che è costituito da due sezioni: atto costitutivo e statuto) e per accedere all’applicazione che permette di redigere il modello standard, in conformità alle specifiche tecniche. Una volta compilato e firmato Il modello standard tipizzato, l’imprenditore deve farlo registrare fiscalmente, e dopo tale registrazione è necessario iscrivere la start-up al Registro delle imprese, nella sezione speciale dedicata: vengono illustrati, a tal fine, i requisiti necessari per la richiesta di iscrizione.
Oltre a rinviare, per ogni informazione, alla piattaforma online startup.registroimprese.it, le Camere di commercio mettono a disposizione degli imprenditori un servizio gratuito di assistenza, fino al 30 settembre prossimo, per fornire il supporto necessario alla costituzione della start-up, alla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di comunicazione al Registro delle imprese.

Fonte: www.ilsocietario.it /On-line una Guida alla costituzione delle start-up con modello tipizzato - La Stampa

Infezione da emotrasfusione: non evocabile lo stato di necessità

Non evocabile lo stato di necessità nella infezione da emotrasfusione: Cassazione Civile Sezione III 7 luglio 2016 n. 13919. L'urgenza è contemplata nei protocolli sanitari e si traduce nella organizzazione interna finalizzata alla gestione dell'emergenza,
Il fatto
Un militare, ferito  gravemente da un colpo d'arma da fuoco accidentalmente partito, veniva sottoposto a diverse trasfusioni, dalle quali contraeva epatite acuta, che conduceva alla morte del militare. Evocato il giudizio dai congiunti, il Tribunale dichiarava prescritta l'azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Salute e rigettava l'azione contrattuale nei confronti dell'ospedale, il quale riteneva di aver operato in stato di necessità ed urgenza.  La Corte di Appello confermava il decisum. I congiunti ricorrevano in Cassazione.
La decisione
Una struttura ospedaliera, allorché effettui  una operazione d'urgenza, non  opera in stato di necessità e, pertanto, non è esente da ogni  obbligo di rispetto delle ordinarie regole di prudenza, canalizzate all'interno della  strutture ospedaliere in dettagliati protocolli medico chirurgici ai quali i sanitari operanti   nella struttura si devono attenere.
Perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 cod. civ. come causa di  esclusione della responsabilità civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè  od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. La norma implica che un  soggetto si venga a trovare fortuitamente, a prescindere dalla sua volontà e dalla sua  possibilità di esercitare un controllo sulla situazione in atto, in questa imprevista ed imprevedibile situazione, all'interno della quale soltanto si giustifica il compimento da parte sua di scelte, altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purché finalizzate alla necessità di salvare sé od altri dalla imprevista e imprevedibile situazione  di pericolo.
Secondo il Supremo Collegio, l'elemento della imprevedibilità è dunque strettamente connaturato al  sorgere della causa di giustificazione, dovendo altrimenti una situazione di pericolo esser  affrontata e risolta nei modi ordinari senza richiedere o giustificare un intervento da  parte di un soggetto che sia al contempo lesivo di altri diritti.
Tuttavia, detto elemento di “imprevedibilità” non può essere integrato nella mera necessità di intervenire d'urgenza con un intervento chirurgico, per  salvare la vita di un'altra persona, a meno che  il medico si trovi fuori da una adeguata struttura sanitaria e non sia in  grado di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo.  Solo in questo caso, chi interviene non potrà usufruire dei controlli preventivi e degli standard  di sicurezza e di igiene che sono imposti all'ospedale per il suo ordinario funzionamento,  sia come struttura di cura che come struttura chirurgica.
Invece, se l'intervento chirurgico, per quanto di “chirurgia d'urgenza”, e quindi non programmato, avviene all'interno di una struttura a ciò deputata e quindi professionalmente organizzata proprio, tra l'altro, per poter affrontare interventi d'urgenza in condizioni di sicurezza, non è configurabile lo stato di necessità, perché l'urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e al suo verificarsi scatta o deve scattare l'adozione di specifici protocolli, tra i quali la predisposizione di sacche di sangue già controllate.  Nei compiti di una struttura ospedaliera organizzata ed operante sul territorio, rientra,  tra gli altri, la programmazione delle situazioni di  emergenza, che si deve tradurre in una apposita organizzazione interna finalizzata  proprio alla professionale ed organizzata gestione dell'emergenza, con appositi  protocolli, la previsione di turni in chirurgia di tutte le qualifiche professionali coinvolte,  la disponibilità all'occorrenza delle sale operatorie con priorità su interventi che possono  attendere, come l'approvvigionamento preventivo di risorse ematiche verificate o comunque  la predeterminazione delle modalità di un approvvigionamento aggiuntivo straordinario  ove necessitato dalla situazione di emergenza.  Ne consegue che, a  fronte della contrazione da parte di un paziente di epatite post trasfusionale, grava sulla  struttura ospedaliera l'onere di provare di aver eseguito, sul sangue somministrato, tutti i  controlli all'epoca dei fatti previsti.
Per completezza, con recente sentenza (Corte di Cassazione Sezione III 19 febbraio 2016 n. 3261) non richiamata nella decisione, la III Sezione aveva affrontato la questione del riparto di responsabilità tra Ministero e struttura medica  in tema di sangue infetto: sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza, mentre la struttura ospedaliera risponde soltanto nelle attività di tracciabilità interna del sangue, non anche quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.

Fonte: www.altalex.com/Infezione da emotrasfusione: non evocabile lo stato di necessità | Altalex

Scatta la pausa estiva, cause sospese per il mese di agosto

Da lunedì 1° agosto fino a mercoledì 31 agosto è sospeso il decorso dei termini processuali. Quest'anno poi la sospensione riguarda anche ciò che scade il 30 ed il 31 luglio (perché sabato e domenica, articolo 155 Codice di procedura civile). La tregua riguarda tutti i processi (civili, penali, amministrativi e tributari). Ciò significa che se un atto processuale scade durante il periodo di sospensione, i termini si sospendono e i giorni rimanenti si calcolano a decorrere dal 1 settembre. Se un termine inizia a decorrere tra il 1 agosto ed il 31 agosto (ad esempio, viene notificata una sentenza il 5 agosto, da impugnare in 30 giorni) occorre iniziare il calcolo dei 30 giorni dal 1 settembre. La tregua deriva dalle leggi n. 12 del 1941 e 742 del 1969, norme che garantiscono un turno di riposo per gli operatori giudiziari.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Scatta la pausa estiva, cause sospese per il mese di agosto

Strada dissestata, brutta caduta per il motociclista: niente risarcimento a causa della velocità

Tratto di strada comunale dissestato. Assurdo il comportamento del motociclista, che prima sfreccia a una velocità eccessiva e poi ricorre a una brusca frenata, che comporta una brutta caduta.
Nonostante le pessime condizioni del manto stradale, quindi, fatale si è rivelata l’imprudenza dell’uomo in sella al ciclomotore.
Impossibile, perciò, pretendere un risarcimento dal Comune.
Strada. In prima battuta il Giudice di Pace ha ritenuto fondate le pretese avanzate dal «proprietario» e dal «conducente» della ‘due ruote’. Ciò perché la caduta è ritenuta legata a doppio filo alle discutibili condizioni del «fondo stradale dissestato», ricompreso nel territorio comunale.
A liberare l’ente pubblico da ogni responsabilità e da ogni onere risarcitorio, invece, provvedono i giudici del Tribunale. A loro avviso, difatti, pur non essendo contestabili le «condizioni della sede stradale», pare evidente che la caduta sia stata frutto della «imprudente condotta» dell’uomo in sella al ciclomotore.
Condotta. A chiudere la vicenda arriva, infine, la parola dei magistrati della Cassazione con l’ordinanza n. 15399 del 26 luglio. Anche loro, come i giudici del Tribunale, ritengono evidente la «responsabilità» del motociclista. Decisiva l’«eccessiva velocità» della ‘due ruote’, che aveva costretto l’uomo alla guida «a una brusca frenata» in un «tratto stradale dissestato».
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la caduta sia stata provocata dalla «condotta imprudente» dell’uomo in sella al ciclomotore. Secondarie, quindi, le precarie condizioni del «manto stradale». E ciò comporta, concludono i magistrati, che nessuna colpa è addebitabile al Comune.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Strada dissestata, brutta caduta per il motociclista: niente risarcimento a causa della velocità - La Stampa

È valido il matrimonio celebrato all’estero via internet

La modalità con cui due nubendi esprimono il proprio consenso a sposarsi è disciplinata dalla legislazione del Paese dove il matrimonio viene celebrato. Per la Cassazione il matrimonio contratto via internet da due persone in Stati differenti, secondo la legge del Paese straniero dove era stato registrato, è da considerarsi valido e trascrivibile in Italia.
Il caso. L’Ufficiale di stato civile italiano aveva rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato tra S.F. e M.Z.B., residente in Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione via internet ritenute contrarie all’ordine pubblico. Il diniego si basava sulla presunzione dell’esistenza di un presupposto, solo eccezionalmente derogabile, che impone la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che celebra il matrimonio, assicurando che le parti esprimano una libera volontà di sposarsi.
Il matrimonio via internet è contrario all’ordine pubblico? Nonostante i Giudici di merito avessero già dato ragione ai neosposi, accogliendo il ricorso proposto dalla F. e affermando che non sussiste nessuna violazione dell’ordine pubblico internazionale, il contenzioso arriva davanti alla Suprema Corte. Il Ministero dell’interno propone ricorso per cassazione, per aver accolto la richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all’ordine pubblico italiano, «inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti dell’istituto matrimoniale». Le modalità di celebrazione, via internet e senza la presenza fisica dei nubendi, vengono considerate insufficienti a garantire che la volontà di sposarsi sia stata espressa liberamente e consapevolmente.
Se è valido all’estero è valido anche in Italia. Il motivo di ricorso è ritenuto dalla Cassazione infondato. Per la Suprema Corte già i giudici di merito hanno giustamente ritenuto che il matrimonio celebrato all’estero «è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza». Il matrimonio, validamente celebrato in Pakistan secondo la legge di quel Paese, è da ritenersi quindi valido anche in Italia, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.
La forma matrimoniale non è vincolante. Secondo la Suprema Corte l’idea che celebrare il matrimonio in via telematica o telefonica non garantisca la genuinità dell’espressione del consenso è da considerarsi errata per due ordini di motivi.
In primo luogo, ravvisare una violazione dell’ordine pubblico ogni volta che la legge straniera contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia della legge italiana, significherebbe cancellare le diversità tra i sistemi giuridici, rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato. Il giudizio di compatibilità «con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili».
In secondo luogo, «il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito […] “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano». Il solo fatto di celebrare il matrimonio in una forma non prevista dall’ordinamento italiano non è di per sé sufficiente a renderlo invalido. Inoltre, come sottolinearono anche i giudici di merito, la forma matrimoniale descritta dall’articolo 107 del Codice Civile non è considerata inderogabile neppure dal legislatore, «il quale ammette la celebrazione inter absentes (articolo 111 Codice Civile) in determinati casi».
In ultimo la Cassazione ricorda che già si espresse positivamente a riguardo del diritto al ricongiungimento familiare di una coppia pakistana, che aveva celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di testimoni.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/È valido Il matrimonio celebrato all’estero via internet - La Stampa

L'Agenzia delle Entrate diventa più social

L’Agenzia delle entrate diventa sempre più social. Dopo aver inaugurato la sua pagina Facebook settimana scorsa (il 18 luglio) questo lunedì, infatti, ha dato il via alla web radio Lombardia. Primo argomento di discussione, le lettere inviate ai contribuenti italiani nel caso in cui siano state riscontrate incongruenze nella dichiarazione dei redditi 2012. C’è da dire però che la prima direzione regionale ad aver sperimentato la web radio è stata quella dell’Emilia Romagna, che già il 7 aprile 2016 ha iniziato a pubblicare diverse puntate partendo dal tema della dichiarazione dei redditi 2016.

A costo zero. Le web radio delle Entrate, spiegano dall’Agenzia, sono a costo zero, poiché vengono autoprodotte interamente dall’amministrazione: le registrazioni avvengono all’interno delle sedi regionali e gli speaker, che sono due, sono dipendenti dell’ufficio locale che cambiano di volta in volta in base all’argomento del giorno. Non è presente un palinsesto e non è, almeno per il momento, in progetto di idearne uno. Anche perché i temi trattati derivano dalle esigenze che nascono dal territorio. Questo significa che la scelta dei temi avviene o perché si vuole promuovere una determinata materia, o perché si tratta di un tema caldo del momento o perché pervengono molte richieste all’Agenzia delle entrate territoriali su un quesito nello specifico. Ovviamente, essendo web radio regionali, i temi sono calati nelle realtà locale e quindi c’è sempre un occhio di riguardo alle iniziative e proposte del territorio.

venerdì 29 luglio 2016

In GU il regolamento per costituire le unioni civili

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 con il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Il decreto, in vigore già da oggi, prevede che:
1) Per costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
2) Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione
3) L'ufficiale dello stato civile redigerà immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscriverà unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione, in una data indicata dalle parti che immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsti dall’articolo 2, comma 1,
4) Le parti, nel giorno indicato, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.
5) L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione redigerà apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.
6) La registrazione degli atti dell'unione civile sarà eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili (che sarà istituito presso ciascun comune).
7) Nella dichiarazione le parti possono indicare il regime patrimoniale della separazione dei beni.
8) La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia.
9) Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive
10) Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione
11) Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi: I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano costituire unione civile, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
12) Documento attestante la costituzione dell'unione: spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

Fonte: www.quotidianogiuridico.it/In GU il regolamento per costituire le unioni civili | Quotidiano Giuridico

Cartelle di Equitalia in vacanza per 15 giorni in agosto

A Ferragosto Equitalia manda in vacanza le cartelle, o meglio le congela. Scatterà l’8 agosto, infatti, l’operazione zero-cartelle che riguarderà centinaia di migliaia di italiani, grazie al provvedimento firmato dall’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, che ha chiesto alle strutture della società di riscossione e quindi agli operatori postali, di sospendere la notifica degli atti nei 14 giorni centrali di agosto. Dall’8 agosto al 22 saranno quindi «congelati» 273.854 atti che sarebbero dovuti essere notificati per posta a cui aggiungere 86.337 da inviare attraverso la posta elettronica certificata (pec), per un totale di poco più di 360 mila cartelle che saranno bloccate. In testa, nella speciale classifica stop-cartelle delle regioni (in Sicilia Equitalia non opera), c’è il Lazio in cui saranno congelati 74.502 atti, seguita dalla Lombardia (46.786) e dalla Campania (39.780). Dietro, la Toscana (31.657), l’Emilia Romagna (25.619), il Veneto (21.056), Piemonte e Valle d’Aosta (20.752), la Puglia (16.627), Calabria (16.615), Sardegna (13.043), la Liguria (11.763), Marche (9.280), e quindi Abruzzo (8.337), Friuli Venezia Giulia (7.266), l’Umbria (7.234), il Trentino (4.766), Basilicata (3.835) e infine il Molise con 1.278 cartelle sospese nelle due settimane di Ferragosto.

Fonte: www.italiaoggi.it/Cartelle di Equitalia in vacanza per 15 giorni in agosto - News - Italiaoggi

Processo Amministrativo Telematico: slitta al 1° gennaio 2017

La carta la fa ancora da padrona nel mondo della giustizia e per questo slitta di sei mesi l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, che diversamente da quanto annunciato in precedenza, sarà operativo dal primo gennaio 2017 e non più dal primo luglio del 2016. Una decisione dell’Esecutivo, che arriva dopo che il settore giudiziario si è mostrato ancora impreparato al salto digitale. E’ il terzo rinvio.
Il rinvio in Gazzetta Ufficiale
Il rinvio è stato sancito dal Decreto Legge n. 117 del 30 giugno, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il D.L. n. 117 del 30 giugno è fatto di tre articoli. Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che “la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti” slitta dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017.
L’operatività del >Processo amministrativo telematico impone “L’adeguamento di alcune norme del CPA (Codice di Procedura Amministrativa) e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente”.
Per questo è apparso opportuno prolungare la fase di sperimentazione, per “meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale”.
Sei mesi in più
Ci saranno così sei mesi in più perché magistrati e ausiliari, personale degli uffici giudiziari e delle parti si possano dotare di firma digitale da apporre (obbligatoriamente) in calce ad ogni copia informatica degli atti cartacei (originali); uno strumento, la firma digitale, cardine del nuovo regolamento europeo eIDAS entrato in vigore il primo luglio che fissa i parametri tecnici dell’identità e dell’autenticazione digitale a livello Ue.
Magistrati riluttanti
Resta poi alquanto diffusa, soprattutto fra i magistrati, la riluttanza verso le versioni digitali degli atti. I giudici, soprattutto quelli di vecchia scuola, preferiscono stampare i documenti e lavorare sul cartaceo, per poter confrontare il tutto come hanno spere fatto (in punta di pagina). Sono molti coloro che considerano il digitale una sorta di inutile duplicato dei faldoni e non viceversa.
Il problema si era posto già in occasione dell’entrata in vigore del Processo civile telematico, quando i magistrati insistevano per il deposito da parte degli avvocati della copia di cortesia (cartacea). Una richiesta che tornerà certamente di attualità con il processo amministrativo telematico.
Molti gli avvocati che chiedono più tempo per “abituarsi alle nuove procedure telematiche” e chiedono inoltre norme unitarie e tecnologie standard che valgano per tutti i tipi di processo digitale, da quello civile a quello tributario passando per quello contabile.
In realtà, la fase sperimentale del processo amministrativo telematico c’è già stata, ma sono ancora troppi gli avvocati che nel processo amministrativo depositano i documenti cartacei, in barba alle nuove regole che li prevedono online.
Insomma, avvocati, giuristi e magistrati chiedono che le norme alla base del processo telematico siano riviste in chiave di replicabilità delle procedure, tenendo ovviamente conto delle eccezioni che valgono per le singole branche del diritto, che variano molto da caso a caso e che sono molto particolari (e complesse) in ambito amministrativo.
Copia di cortesia
Sta di fatto che nel caso del Processo amministrativo si sono riscontrati problemi nella fase sperimentale della sua versione online e che per questo si è deciso di prolungare la fase di test per altri sei mesi.
Gli avvocati hanno bisogno di più tempo per prendere confidenza con le nuove procedure telematiche, tanto più che eventuali (e possibili) errori o ritardi rischiano di creare grossi problemi in fase di dibattimento per il mancato rispetto delle procedure.
Mentre il magistrato, di fatto, dovrà avvalersi esclusivamente della versione digitale degli atti, l’avvocato potrà continuare a usare carta e penna ma dovrà nel contempo premurarsi di creare copia digitale degli atti. Copia da caricare poi sulla rete telematica, su cui però vi sono ancora dubbi in relazione alla sua tenuta.
La rete telematica reggerà il peso dei bit del processo amministrativo?
E dopo lo switch off della carta, che ne sarà delle fasi precedenti del processo?
I documenti di uno stesso caso saranno metà cartacei e metà digitali?
Di certo uno degli obiettivo con la digitalizzazione del processo è la possibilità per gli avvocati di accedere agli atti online, senza l’obbligo di passare attraverso la segreteria della controparte.

Fonte: www.key4biz.it/Processo Amministrativo Telematico: slitta al 1° gennaio 2017

domenica 24 luglio 2016

Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale

Le movimentazioni bancarie prive di giustificazione effettuate a favore di parenti fanno scattare la presunzione di evasione fiscale, con conseguente sequestro del denaro depositato. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 20 giugno 2016, n. 25451.
Nella fattispecie il Tribunale di Pordenone annullava il decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili, essendo il medesimo indagato per il reato di cui agli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti.
Secondo il Tribunale di Pordenone, la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denuncia dei redditi, e delle quali l'interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico.
La giurisprudenza ha puntualizzato come le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, sebbene non possano costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare, come nella fattispecie, l'applicazione della misura cautelare reale (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7078).
La normativa tributaria prevede, anche nel caso in cui si tratti di contribuente che svolga attività imprenditoriale, una sorta di presunzione sulla base della quale sia i prelievi che i versamenti effettuati su conti correnti bancari (anche di parenti) si considerano come ricavi: se il contribuente non riesce a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, che si tratti di redditi non soggetti a tassazione, scatta il sequestro del denaro depositato.

Fonte: www.altalex.com//Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale | Altalex

Conduttrice rilascia l’immobile locato in condizioni deteriori: condannata

A nulla è servito, per la società conduttrice del caso, dedurre modifiche apportate all’immobile effettuate dalla locatrice dopo il giudizio di primo grado: qualora il bene venga restituito in condizioni deteriori tali da rendere necessarie modifiche e miglioramenti al locatore, il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14654/16, depositata il 18 luglio.
Il caso. Il 28 luglio 1995, una s.r.l. locava ad una società un immobile, autorizzandola ad eseguire alcuni lavori. Dopo il rinnovo del contratto alla prima scadenza, la locatrice il 3 febbraio 2004 si accordava con la conduttrice per il rilascio dell’immobile al 30 giugno 2004, concedendo poi una proroga fino al 31 agosto 2014. La locatrice conveniva dunque in giudizio la società per farla condannare al pagamento in suo favore di una somma di denaro a titolo di penale contrattuale per il ritardato rilascio (avvenuto il 22 settembre 2004) oltre che il risarcimento dei danni derivanti da deterioramento del bene locato (trovato in condizioni tanto deteriori da rendere necessario un accertamento tecnico preventivo), nonché del maggior danno ex 1591 c.c. per l’impedimento a concedere nuovamente in locazione l’immobile date le condizioni in cui era stato rilasciato. Il Tribunale rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza la società locatrice si rivolgeva alla Corte di appello di Roma, che accoglieva parzialmente la domanda e condannava la conduttrice al risarcimento dei danni e al pagamento della penale, dichiarando altresì inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società conduttrice, con due motivi.
Lo stato di manutenzione al momento della consegna. Con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto, secondo la ricorrente, la Corte d’appello aveva erroneamente riconosciuto che l’immobile si trovava in buono stato di manutenzione al momento della consegna.
Il motivo non viene accolto dalla Corte di Cassazione. Alla luce di una consolidata giurisprudenza, infatti, il vizio – nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83/12 – può ravvisarsi solo quando sia rinvenibile mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, o nel caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico alla base della decisione. Ma, le censure addotte dalla ricorrente in realtà si risolvono in una mera critica sulla ricostruzione dei fatti e sull’apprezzamento delle prove operati in modo sufficiente e plausibile dalla Corte territoriale; le stesse censure, peraltro, non aggrediscono appieno la ratio decidendi alla base della decisione, poiché la Corte d’appello ha ammesso l’esistenza di lavori della conduttrice sull’immobile, ascrivendoli però ad esigenze proprie della stessa conduttrice e non già al cattivo stato dell’immobile all’atto della consegna
La variazione strutturale degli immobili. In secondo luogo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1590 c.c., nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza. Infatti, nel corso del sopralluogo effettuato dal c.t.u. di secondo grado, era emerso che la locatrice aveva eseguito delle variazioni strutturali degli immobili, tali da non rendere necessarie le modifiche richieste alla conduttrice, ma la Corte d’appello non si era avveduta della circostanza che dal deterioramento della cosa locata non era derivato, in concreto, alcun danno patrimoniale per la locatrice, condannando erroneamente la conduttrice al risarcimento del danno relativo alla spesa occorrente per le modifiche richieste anzidette.
La Corte non ritiene di accogliere nemmeno questo secondo motivo. Infatti, il principio di diritto richiamato dalla ricorrente – «Il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze, non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore» (Cass. sent. n. 5328/07) – non è stato affatto violato dalla Corte d’appello, avendo essa accertato sia che la conduttrice è rimasta inadempiente all’obbligo di cui all’art. 1590 c.c., sia che dal deterioramento della cosa locata è derivato un danno patrimoniale per la locatrice.
Peraltro, la complessiva doglianza è costruita con il richiamo di atti di cui, in violazione dei principi di specificità e di cd. localizzazione, non si dà contezza adeguata, né si indica la sede processuale di formazione e riversamento e di attuale collocazione, né, ancora, si assume che un tale vizio sia stato tempestivamente veicolato in sede di giudizio di appello nella prima udienza successiva al deposito della stessa consulenza.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Conduttrice rilascia l’immobile locato in condizioni deteriori: condannata - La Stampa

sabato 23 luglio 2016

La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate”

Le ferie non godute vanno comunque indennizzate, anche in caso di giorni di vacanze supplementari e pure se il rapporto di lavoro è cessato per volontà del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, pronunciandosi su una causa sollevata da un cittadino austriaco e destinata a diventare un precedente giurisprudenziale da applicare in casi analoghi in tutto il territorio dell’Ue.

La storia di Hans Maschek

Hans Maschek, austriaco e dipendente pubblico della città di Vienna, è la persona da cui tutto ha origine. Ha smesso di lavorare su sua richiesta a partire dall’1 luglio 2012, ma dopo il pensionamento ha chiesto al datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi ammalato poco prima del pensionamento. Domanda respinta. A Maschek è stata negata la richiesta, motivata con la spiegazione che in base alle norme sulla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che di propria iniziativa ponga fine al rapporto di lavoro non ha diritto alle indennità come quella richieste.

La causa e la sentenza

Dal rifiuto della pubblica amministrazione ne è nata la causa, con il tribunale amministrativo di Vienna che ha chiesto alla Corte di giustizia europea di fare chiarezza. L’organismo di Lussemburgo ha ricordato che dal 2003 è in vigore la direttiva 88 sugli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La normativa comunitaria specifica che ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di «almeno quattro settimane» e che il diritto alle ferie annuali retribuite «costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione». Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. Stabilito che «il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante», ci sono inoltre sentenze (2009 e 2012) della stessa Corte Ue che stabiliscono che «un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia».

Fonte: www.lastampa.it/La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate” - La Stampa

sabato 16 luglio 2016

Rispettato lo ‘stop’, ripartenza però troppo veloce: automobilista responsabile per l’incidente

‘Stop’ rispettato. Troppo veloce, però, la ripartenza dell’automobile. E ciò rende per la Cassazione il conducente responsabile unico per l’impatto con un’altra vettura.
Prudenza. Sia il Giudice di Pace che i Giudici della Corte d’appello hanno ritenuto evidente la «responsabilità» dell’uomo che, alla guida della propria vettura, si è fermato allo ‘stop’ ma ha poi scelto di ripartire «repentinamente». Questo comportamento azzardato ha provocato, secondo i Giudici, lo scontro con un veicolo – completamente ignorato – proveniente «da una strada rettilinea».
E tale osservazione è condivisa ora dai Magistrati della Cassazione nella sentenza n. 14369 del 14 luglio 2016. Anche per loro, difatti, il conducente, «abbandonando repentinamente l’incrocio», ha completamente ignorato le più elementari «regole di prudenza», peraltro «non accorgendosi del sopraggiungere di una vettura da una strada rettilinea».
Legittimo, di conseguenza, ritenere irrilevante «l’osservanza del segnale di ‘stop’» e inutile «l’accertamento della seconda vettura».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Rispettato lo ‘stop’, ripartenza però troppo veloce: automobilista responsabile per l’incidente - La Stampa

Avvocati, via libera alla compensazione debiti crediti

E’ realtà la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio con i debiti fiscali. E per il 2016 la partenza è prevista dal 17 ottobre con 10 mln di euro a disposizione. E’ stato, infatti, firmato ieri dal il ministro della giustizia  Andrea Orlando, il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplina le modalità di compensazione. La disciplina in questione, nel dettaglio, prevede la possibilità di portare in compensazione i crediti vantati dai legali per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti. E’, quindi, affrontato e, in parte risolto, il problema del ritardo nella corresponsione, da parte dello pubblica amministrazione, dei pagamenti relativi agli onorari degli avvocati difensori. «Così facendo», ha fatto sapere via Arenula tramite una nota, «sono riconosciuti due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello stato anche dei meno abbienti, fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, dall’altro lato, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale».

Fonte: www.italiaoggi.it/Avvocati, via libera alla compensazione debiti crediti - News - Italiaoggi

venerdì 15 luglio 2016

Cassazione: flirt leggero se è sul web

Buone notizie per chi intrattiene flirt virtuali: la separazione non può infatti essere addebitata a chi ha una relazione sentimentale via internet, a meno che non è causa della rottura del rapporto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14414 del 14 luglio 2016, ha respinto il ricorso di un uomo che contestava alla ex una relazione via web. In poche parole per gli Ermellini solo un rapporto tanto forte da ledere l’unione matrimoniale può essere causa di addebito. Non è infatti sufficiente, scrive a chiare lettere la Suprema corte, la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c. ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso specifico, dalla lettura della motivazione risulta che la Corte di appello di Roma abbia vagliato la presunta relazione virtuale della signora ma abbia ritenuto che il suo comportamento sia intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche a episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici. Sulla base di queste valutazioni giustamente la Corte territoriale ha escluso che il fallimento dell’unione coniugale sia addebitabile a un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto risalenti nel tempo.

I giudici di merito, pur non ammettendo la prova testimoniale, avevano comunque ritenuto che la dimostrazione della relazione via internet non sarebbe stato un fatto giustificativo dell’addebito della separazione in assenza di una prova sull’efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale. Di alcun pregio, per i Supremi giudici, neppure le doglianze della difesa sul fatto che la donna svolgeva lavoretti in nero. La disparità dei redditi continua a giustificare il contributo dovuto dal ricorrente. Ora l’uomo dovrà versare alla ex 400 euro al mese più 500 in favore della figlia minore.

Fonte: www.italiaoggi.it//CASSAZIONE: Flirt leggero se è sul web (Italia Oggi) -

giovedì 14 luglio 2016

Padri lavoratori autonomi, come fruire dell’indennità di paternità

L’INPS, con circolare n. 128/2016, fornisce le istruzioni necessarie a seguito delle modifiche al Testo Unico maternità/paternità introdotte dal Jobs Act, che ha previsto una indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi, nonché maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
Indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi. Con esempi ed istruzioni su documentazione da produrre, regime contabile e fiscale, nonché modalità di pagamento, la circolare INPS n. 128/2016 analizza le seguenti casistiche:
– indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma;
– periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti;
– congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma.
Come fruire dell’indennità. In particolare, l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della novella legislativa, o per l’eventuale periodo dal 25 giugno in poi.
La misura è calcolata secondo le stesse regole dell’indennità di maternità e spetta dalla data dell’evento alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre. Il giorno del parto non è indennizzabile in favore del padre.
In presenza dei requisiti richiesti dalla legge, l’interessato deve presentare domanda di indennità di paternità cartacea (Mod. SR01) alla struttura INPS competente, inoltrata all’INPS via PEC o mezzo equivalente. Si attendono le necessarie implementazioni per l’acquisizione della domanda in via telematica.
La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Fonte: www.lavoropiu.info/Padri lavoratori autonomi, come fruire dell’indennità - La Stampa

Illegittimo licenziare per il velo

Una politica aziendale che impone a una dipendente di togliere il velo islamico quanto si trova a contatto con i clienti costituisce una discriminazione. Questa la conclusione a cui è giunta, ieri, l’avvocato generale della Corte di giustizia europea Eleonor Sharpston, esaminando il caso di una donna musulmana che era stata assunta nel 2008 in qualità di ingegnere progettista per una società di consulenza informatica francese. Tra le sue mansioni, c’era anche quella di dover incontrare e rapportarsi con i clienti della società. Ed è proprio in quest’ambito che, a seguito di una lamentela secondo la quale «il velo aveva messo in imbarazzo» gli impiegati, le è stato chiesto di non portarlo più nella successive riunioni e di confermare la disponibilità a soddisfare tale richiesta. La donna, però, rifiutando di adeguarsi, è stata licenziata. Non ritenendo corretto il comportamento messo in essere dall’azienda, la donna ha, quindi, impugnato il licenziamento davanti ai giudici francesi che, però, si sono rivolti alla Corte di giustizia per sapere se il requisito di non indossare un velo islamico, in occasione della presentazione di servizi di consulenza informatica ai clienti, potesse essere considerato un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Fonte: www.italiaoggi.it//Illegittimo licenziare per il velo - News - Italiaoggi

Start-up al via senza il notaio

Una piattaforma informatica per la predisposizione e il deposito (senza l’intervento del notaio) del modello standard per la costituzione di una start up nella forma di srl. Si chiama startup.registroimprese.it. e la sta mettendo a punto Infocamere. Il servizio permetterà dal 20 luglio la predisposizione guidata ai futuri società innovativa di questo tipo di modello, secondo i dettami della normativa vigente, nonché la sottoscrizione digitale e la sua successiva allegazione ad una pratica di Comunicazione unica per l’invio al registro imprese, mediante il collegamento diretto con l’applicativo Starweb. Ricordiamo che con il decreto direttoriale Mise dell’1/7/2016 (in arrivo in G.U.) sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, e con la circolare Mise 3691/C in pari data, sono state dettate le disposizioni applicative del dm 17/2/2016 e del decreto direttoriale 1/7/2016.

Fonte: www.italiaoggi.it/Start-up al via senza il notaio - News - Italiaoggi

martedì 12 luglio 2016

Il cliente che non vigila sul professionista risponde delle sanzioni tributarie amministrative

Gli obblighi tributari della presentazione della dichiarazione fiscale e della tenuta delle scritture contabili affidati a un professionista non manlevano il cliente/contribuente dalle sanzioni, salvo il comportamento fraudolento del professionista.

Il caso.
Un contribuente veniva sanzionato per la presentazione della dichiarazione in ritardo, per colpa del professionista incaricato della trasmissione; i giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente e annullavano la pretesa.
Avverso la pronuncia favorevole al contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, che lo ha accolto.
La decisione.
Con una succinta pronuncia, il Collegio liquida il ricorso richiamando alcune precedenti decisioni: «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. 22890/06).Si è aggiunto che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto" (Cass. n.12472/10; Cass. n. 27712/2013)».
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ne ha tratto le conseguenze: «Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto».
Per la sesta Sezione civile, il contribuente ha l'obbligo di vigilare sull'operato dei terzi mandatari: «rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata-cfr.Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013».
La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Ufficio e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per una nuova pronuncia.
Osservazioni.
Per la Suprema Corte, il comportamento del contribuente sanzionabile in via amministrativa richiede la consapevolezza in ordine al comportamento sanzionato, ma la condotta non deve essere necessariamente dolosa: anche la mera negligenza è sanzionabile.
Per la Cassazione, non grava sull'Ufficio l'onere della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Il cliente che non vigila sul professionista risponde delle sanzioni tributarie amministrative

No all'assegno per la separazione e il divorzio davanti al Sindaco

L’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) e Donna chiama Donna Onlus presentavano ricorso al TAR del Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e/o nullità della circolare n. 6/2015 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno. La circolare stabiliva che, relativamente all’articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014: «non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (cd. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (cd. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione e di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa».
L’articolo 12 citato introduce una nuova procedura di separazione e divorzio accelerata nel contesto dell’opera di degiurisdizionalizzazione (anche) del diritto di famiglia operata con il Decreto Legge 132/2014. La fattispecie prevede che la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione possa avvenire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, anche in assenza di una assistenza legale qualificata, qualora non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Ulteriore condizione posta è che «l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».
Con una prima Circolare, la n. 19/2014 del 28 novembre 2014, il Ministero dell’Interno aveva interpretato l’art. 12, escludendo dall’accordo «qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiarati».
Con la Circolare n. 6/2015, il Ministero fornendo ulteriori “informazioni” circa l’applicazione di detta disposizione, affermava, al contrario, che l’art. 12 escludeva dall’accordo unicamente la corresponsione, in un’unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum), facendo salve le clausole degli accordi aventi ad oggetto assegni di mantenimento e divorzili.  In questo caso, secondo il Dicastero, si tratterebbe di «disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato».
I ricorrenti denunciavano, dunque, 1) la violazione dell’articolo 12 stesso che preclude qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale non operando alcuna distinzione tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche come arbitrariamente aveva previsto la Circolare; 2) il contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, per palese violazione del diritto di difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge, potrebbero essere indotti ad accordi di tipo patrimoniale lesivi dei propri interessi.
Il TAR Lazio, pertanto, accoglie il ricorso e annulla la Circolare impugnata. Il tribunale amministrativo afferma che non può, infatti, condividersi la posizione assunta al riguardo dal Ministero. L’articolo 12 ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, sia che si tratti di uno o più beni ben individuati, sia che si tratti di somme di denaro perché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale del soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. La modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione. Tale previsione è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio, o di modifica delle condizioni, che è quella di rendere «estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli».

Fonte: www.ilfamiliarista.it/No all'assegno per la separazione e il divorzio davanti al Sindaco - La Stampa

Mutui, l’operatività della norma sull'inadempienza è differita

Il mancato pagamento di almeno 18 mensilità del mutuo ipotecario comporta che l’immobile venga trasferito alla banca finanziatrice. Ma per assistere alla concreta applicazione della normativa recentemente entrata in vigore (il dlgs72/2016, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2014/17/Ue), si dovrà attendere sino a marzo 2017. Il pagamento della rata deve considerarsi mancato qualora siano decorsi inutilmente 180 giorni dalla scadenza, mentre l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito avviene anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito è inferiore al debito residuo.

È quanto emerge dalla nota pubblicata sul proprio sito dal Consiglio nazionale del notariato lo scorso 24 giugno 2016, la quale mette in luce fra l’altro come con la recente normativa l’istituto finanziatore, in caso di inadempimento del soggetto finanziato, sia autorizzato a «saltare» le lungaggini giudiziarie della procedura esecutiva immobiliare, e gestire privatamente il recupero del proprio credito, acquistando direttamente la proprietà del bene o vendendolo sul mercato come se fosse cosa propria.

Fonte: www.italiaoggi.it/Mutui, l’operatività della norma sull'inadempienza è differita - News - Italiaoggi

sabato 9 luglio 2016

Maggiorenne e a caccia di autonomia: confermato il mantenimento da parte del padre

Raggiunta la maggiore età, il giovane investe su se stesso, con un corso di pilotaggio che gli consente un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò rende ancora più importante, nella prima fase di autonomia del ragazzo, il contributo economico dei genitori. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13609 del 4 luglio.
Aiuto. Ufficializzata la rottura tra i due coniugi, i giudici caricano sull’uomo anche il «mantenimento del figlio». Il padre, però, prova a riavere indietro, con tanto di «decreto ingiuntivo», le somme versate nel periodo «luglio 2002 – agosto 2003», richiamando «la dichiarazione giudiziale» relativa alla «cessazione dell’obbligo contributivo per la raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne».
Richiesta, quella avanzata dall’uomo, teoricamente plausibile, proprio alla luce degli obiettivi raggiunti dal ragazzo, ormai 23enne. Tuttavia, secondo i giudici non possono essere trascurate le difficoltà incontrate dal figlio all’inizio del percorso per il raggiungimento di una piena autonomia. Più precisamente, vengono poste in evidenza: primo, la «iniziale» posizione di «lavoratore in prova»; secondo, la connessa e limitata «retribuzione percepita»; terzo, le «spese» sostenute «per il corso di pilotaggio, intrapreso proprio per rendersi autonomo, anche economicamente»; quarto, l’«oneroso mutuo» sulle sue spalle, seppur «garantito dalla fideiussione dei genitori».
A fronte di questo quadro, cioè alla luce delle «ragioni economico-familiari» del «ragazzo, desideroso di trovare un’autonomia professionale ed abitativa», appare doveroso l’aiuto fornito dal padre con il «mantenimento» previsto in origine dal giudice.
Nessuna possibilità, quindi, per il genitore di riavere indietro le cifre versate, richiamando semplicemente l’«autonomia economica e professionale» del figlio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Maggiorenne e a caccia di autonomia: confermato il mantenimento da parte del padre - La Stampa

Start-up, dal 20 luglio costituzione on-line

Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso il Decreto Direttoriale 1° luglio 2016 e la Circolare n. 3691/C al fine di fornire gli strumenti necessari e al contempo fare chiarezza sul contenuto e le conseguenze della nuova procedura di costituzione digitale derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal comma 10 bis art. 4 D.L. n. 3/2015.
In particolare, con il primo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto di start-up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la nuova procedura digitale. Le disposizioni del Decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016, data a partire dalla quale gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in questione potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it. Con la Circolare, invece, viene illustrata la disciplina del Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016 con cui è stato redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata.
Come ricordato dal MISE nella Circolare, il procedimento di costituzione on-line resta facoltativo e alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, gli Uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma del Codice Civile, con atto pubblico. Inoltre, sempre nella Circolare è precisato che “Non rispetta l’onere formale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sulla base delle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale 1° luglio 2016) all’ufficio del registro delle imprese.

Fonte: www.lavoropiu.info/Start-up, dal 20 luglio costituzione on-line - La Stampa

Tifoso violento, divieto di accesso agli stadi. Provvedimento legittimo anche se lui è allenatore di calcio

Risse, scontri, violenze. Sullo sfondo anche la gestione dei biglietti per lo stadio.
Situazioni poco compatibili col calcio. Ecco spiegato il ‘Daspo’ nei confronti di uno pseudo tifoso della Juventus, con connesso obbligo di presentarsi alle forze dell’ordine in concomitanza con le partite della squadra bianconera.
E tali provvedimenti non possono essere certo messi in discussione dal ruolo di allenatore che l’uomo ricopre in una società di calcio dilettantistica.
Provvedimento. Misure drastiche nei confronti di un esponente di un gruppo ‘ultras’ della Juventus. A inizio maggio arriva «il decreto del Questore di Torino»: divieto «di accedere per otto anni agli stadi dove si disputano partite del campionato di calcio o della nazionale italiana e nei luoghi limitrofi» e «obbligo, per cinque anni, di presentarsi alla autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le partite di calcio della Juventus». Provvedimenti assolutamente legittimi, chiarisce alla fine di maggio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Secondo il difensore dello pseudo tifoso, però, vi è un errore: «il provvedimento del Questore di Torino si riferisce a fatti commessi tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, anteriori al provvedimento adottato dal Questore di Milano nel 2013». Ciò significa, sostiene il legale, che non può scattare «l’automatica applicazione dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza». E questo provvedimento, per giunta, spiega ancora il difensore, ha recato «pregiudizio al diritto al lavoro» del suo cliente, impegnato come «allenatore di calcio».
Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i magistrati della Cassazione, difatti, lo pseudo tifoso è sicuramente «recidivo», cioè già «destinatario di un precedente provvedimento» frutto della normativa per la sicurezza nelle strutture sportive (così si legge nella sentenza di Cassazione n. 28241 depositata ieri).
Legge alla mano, secondo i giudici, è da contemplare «la precedente emissione di un altro provvedimento di divieto di accesso quale presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo provvedimento». Ciò per riuscire a effettuare un adeguato «giudizio di pericolosità» del soggetto chiamato in causa.
Allo stesso tempo, i giudici respingono anche l’ipotesi che «il provvedimento del Questore» possa «incidere sull’attività lavorativa» dello pseudo tifoso, che svolge mansioni di «allenatore» in una «squadra di calcio» dilettantistica.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Tifoso violento, divieto di accesso agli stadi. Provvedimento legittimo anche se lui è allenatore di calcio - La Stampa

mercoledì 6 luglio 2016

Depistaggio: introdotto il nuovo reato

DA UNO A TRE ANNI CARCERE AL PUBBLICO UFFICIALE CHE DEPISTA. La nuova norma sostituisce l'art. 375 del codice penale (finora relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: -mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; -affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario: è applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.
DEPISTAGGIO AGGRAVATO. Il nuovo reato di depistaggio è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà); il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.
NON PUNIBILE CHI HA DEPISTATO MA A INIZIO PROCESSO SI PENTE E RACCONTA LA VERITA'. La nuova legge modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

Fonte: www.altalex.com/Depistaggio: introdotto il nuovo reato | Altalex

Al via l’erogazione della nuova carta d’identità elettronica

199 i Comuni italiani in cui, dal 4 luglio 2016, è possibile richiedere il rilascio della Cie, disposta con la Circolare n. 10/2016 del Viminale. La richiesta è possibile per primo rilascio, deterioramento, furto o smarrimento del proprio documento cartaceo.
Informazioni per i comuni. Nella Circolare vengono dettate le informazioni utili agli uffici anagrafe dei comuni coinvolti – presso le quali verranno installate le postazioni di lavoro e organizzati corsi di formazione del personale -, infatti, i Comuni verranno dotati di un’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche attraverso le quali potranno acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro nazionale dei servizi demografici, che a sua volta li trasmetterà all’IPZS per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all’indirizzo indicato dal titolare. Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune rilascerà la nuova carta elettronica e non sarà più possibile procedere all’emissione della carta d’identità in formato cartaceo.
Informazioni per i cittadini. Nella Circolare vengono inoltre precisate le situazioni in cui il cittadino può richiedere la Cie, ossia: primo rilascio, deterioramento, furto o smarrimento del proprio documento cartaceo. È previsto a riguardo un portale istituzionale delle Cie, all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all’interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della carta. Dopo la richiesta, la consegna della carta avverrà entro 6 giorni lavorativi, presso l’indirizzo del cittadino ovvero presso il comune. È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.L.P.S. il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate dallo stesso Ministero.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Al via l’erogazione della nuova carta d’identità elettronica - La Stampa

martedì 5 luglio 2016

Anche il nuovo proprietario può impugnare la delibera del condominio

Il successore a titolo particolare nella proprietà condominiale ha interesse a impugnare con la richiesta di nullità le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, prese prima del suo acquisto, allorché esse abbiano avuto per oggetto materie destinate a incidere sulla sua nuova sfera giuridica. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 12235 del 14 giugno 2016.

Sulle azioni di annullamento delle delibere condominiali - Viene ribadito dal giudice di legittimità che, relativamente alle azioni di annullamento delle delibere condominiali, l'interesse all'impugnazione per vizi formali, pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio, ritenendosi tuttavia che l'interesse ad agire, richiesto dall'articolo 100 del Cpc,possa essere costituito proprio da quello inteso all'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

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“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro

La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo introdotto nel 2014 dal governo Letta sulle pensioni di importo più elevato, le cosiddette pensioni d’oro. I giudici hanno infatti escluso la natura tributaria del provvedimento ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema.
La Corte ha anche ritenuto che tale contributo, che scade con la fine del 2016, rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.
Erano in tutto 6 le ordinanze di rimessione che la Consulta ha esaminato, tutte proposte da sezioni giurisdizionali di Corte dei Conti, con le quali si sollevano dubbi di violazione di diversi articoli della Costituzione, nonché di principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i difensori di numerosi pensionati intervenuti ieri durante la seduta pubblica il contributo di solidarietà è «irragionevole» e per questo viola la Costituzione. «Si tratta di misure irragionevoli - ha rilevato il prof. Vittorio Angiolini - come già detto da questa corte nella sentenza 116, in cui veniva affrontato proprio il tema del contributo di solidarietà, un reddito da pensione non ha ragione di contribuire più di altri redditi a entrate e uscite pubbliche».
Di diverso parere invece la posizione espressa dagli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri e dal legale dell’Inps, Filippo Mangiapane che invece hanno difeso l’importazione del prelievo di solidarietà, un contributo ispirato a «principi di solidarietà sociale, progressivo e temporaneo», che tocca assegni a partire da 14 volte il minimo Inps e va valutato all’interno di un quadro che punta ad «assicurare anche le pensioni future» in un’ottica di solidarietà intergenerazionale. Secondo gli avvocati, non regge l’ipotesi che il contributo di solidarietà violi principi quali quello di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione o della capacità contributiva, previsto dall’art. 53. Lo stesso vale per le obiezioni che fanno leva sull’art. 97 sull’equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni, che «invece è un nostro cavallo di battaglia - ha detto Basilica - è lo “scudo” di questo contributo».
Secondo l’avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, «l’impostazione che sta dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene conto del fatto che qualcosa è cambiato né della congiuntura economica», visto con le norme sull’equilibrio di bilancio «la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria». Qui si innesta la necessità di «valutare la misura nell’ottica complessiva del sistema previdenziale - ha sottolineato Palmieri - e di una solidarietà intergenerazionale: la stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma tutto interno al sistema previdenziale, con l’obiettivo di assicurare anche in futuro gli assegni pensionistici».

Fonte: www.lastampa.it/“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro - La Stampa

Famiglia: le novità della Legge europea 2015-2016

Il 30 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge europea 2015- 2106 (C. 3821-A) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”.  La legge rappresenta uno degli strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea. Ecco le novità di maggior interesse in materia di diritto di famiglia.
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, accesso e utilizzo delle informazioni. La nuova disciplina autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad accedere alle informazioni contenute nelle banche dati relative alla «situazione economica e patrimoniale» dei soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché queste siano trasmesse all’ufficiale giudiziario, «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente», che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
Titolo esecutivo europeo. In tema di procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea, la Legge prevede che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione europea.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È estesa la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/Famiglia: le novità della Legge europea 2015-2016 - La Stampa

sabato 2 luglio 2016

Fatture elettroniche gratuite sul sito dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate scende in campo come fornitore di servizi gratuiti relativi alla fatturazione elettronica. Da ieri, 1° luglio 2016, è stata infatti attivata sul sito internet dell’agenzia una sezione che permette a tutti i contribuenti, attraverso un’applicazione web, non soltanto di generare, ma anche di trasmettere e di conservare le fatture in formato elettronico, emesse sia nei confronti di privati che delle amministrazioni pubbliche. È stato così realizzato, nei tempi previsti dalla legge, il primo tassello del quadro delle misure varate dal dlgs n. 127/2015 allo scopo di favorire lo sviluppo della fatturazione digitale e degli adempimenti fiscali telematici. Seguiranno, dall’anno prossimo, l’apertura del «sistema di interscambio» (Sdi) alla fatturazione verso privati e l’avvio dei regimi, facoltativi salvo che per i gestori di distributori automatici, della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e dei corrispettivi. Anche su questi fronti, peraltro, i lavori in corso sono a buon punto, come dimostrano l’avvio della sperimentazione sull’apertura dello Sdi e l’adozione del provvedimento per il censimento delle «vending machine»

Fonte: www.italiaoggi.it//Le fatture elettroniche gratuite - News - Italiaoggi

venerdì 1 luglio 2016

Ricostruito il legamento, nessun beneficio. Nuovo intervento necessario. Condannato il medico autore della prima operazione

Operazione effettuata. Per la paziente, però, nessun beneficio. Necessario, perciò, un secondo passaggio in sala operatoria, questo sì finalmente risolutivo.

Inevitabile per il medico autore del primo intervento chirurgico l’assunzione della responsabilità per l’errore compiuto. Consequenziale la sua condanna – assieme alla Casa di cura – a versare un adeguato risarcimento. Così ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12776 del 23 giugno 2016.

Sala operatoria. A dare il via alla catena di eventi, poi approdata nelle aule del Tribunale di Roma, una brutta caduta di cui è vittima una donna. Le ripercussioni sono assai serie, e richiedono addirittura «un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro».

L’approdo in una Casa di cura, però, non si rivela subito fruttuoso. Il «primo intervento» non porta alcun «beneficio» alla donna, costretta, ovviamente, a sottoporsi a una «seconda operazione chirurgica».

Il nuovo passaggio in sala operatoria è finalmente risolutivo: conclusa senza intoppi la «ricostruzione del legamento». Tuttavia, la donna dovrà comunque fare i conti con i problemi provocati dalla prima malriuscita operazione. E ciò dà il ‘la’ alla battaglia giudiziaria contro il chirurgo e la struttura.

Errori. Per valutare appieno la gestione del primo intervento il giudice fa riferimento alla «relazione» del consulente tecnico d’ufficio. La documentazione è chiarissima: da un lato, «l’aver effettuato un intervento di ricostruzione del legamento su ginocchio immobilizzato da circa un mese e con apparato muscolare ipotonico costituisce la premessa di un fallimento, ovvero di un cattivo risultato», e, dall’altro, nella «esecuzione» si ravvisa un evidente «errore di posizionamento della vite di fissazione tibiale che appare essere troppo anteriore e mediale» e tale da «impedire la completa estensione del ginocchio» e da «favorire la rottura del trapianto». Peraltro, viene ancora evidenziato nella relazione, «il posizionamento errato del ginocchio nel postoperatorio e la sua mancata protezione sollecitavano il nuovo legamento e inducevano stress sulla fissazione, provocandone l’allungamento».

Evidente, ad avviso del consulente, che anche nella «seconda fase» vi sono stati «profili di criticità», poiché «la non corretta tutela del ginocchio ha agito da ulteriore elemento di pregiudizio sul trapianto già di per sé instabile».

Davvero evidenti gli «errori» commessi dal medico responsabile della «prima operazione», errori che hanno provocato problemi seri alla paziente. Logica la condanna del professionista a un adeguato «risarcimento» – comprensivo anche dei 4mila euro pagati per l’operazione – quantificato in oltre 12mila euro. La cifra sarà a carico, per un quinto, anche della Casa di cura: essa, infatti, «ha comunque il compito di selezionare, controllare e adeguare costantemente la scelta dei medici che operano al suo interno».

Sul fronte economico il ragionamento è semplice: se la persona danneggiata «fosse stata in possesso» del denaro ‘bloccato’ tra operazione e successiva invalidità, ella «le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore, in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio, in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere), ricavandone i relativi guadagni», e così, «oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione», vi sarebbe stato «un guadagno (che invece è mancato) e che pertanto è giusto e doveroso risarcire».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ricostruito il legamento, nessun beneficio. Nuovo intervento necessario. Condannato il medico autore della prima operazione - La Stampa

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...