lunedì 6 giugno 2016

Trasferimento fittizio della sede sociale: ai creditori l’onere della prova

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che, in tema di trasferimento della sede legale all’estero, la presunzione della coincidenza di quest’ultima con il centro degli interessi principali della società può essere superata solo dai creditori istanti con la dimostrazione di elementi contrari, senza che si possa attribuire alla società l’onere di provare l’effettività del trasferimento della sede (sentenza n. 10925 del 26 maggio) .

La vicenda. La Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da una società contro la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato il fallimento ritenendo fittizio il trasferimento della sede sociale a Londra e sussistente la giurisdizione del giudice italiano. La società decideva così di ricorrere davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che il trasferimento della sede sociale fosse avvenuto prima del deposito dell’istanza di fallimento e che i creditori istanti non avessero fornito alcuna dimostrazione della permanenza in Italia del centro degli interessi principali della società, necessaria per superare la presunzione stabilita dall’articolo 3 del Regolamento CE 1346/2000.

La coincidenza tra centro degli interessi e sede legale. Le Sezioni Unite, ritenendo fondato il ricorso, ricordano come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente riconosciuto la presunzione della coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (cd. “COMI”, Center Of MainInterests) della società con il luogo in cui si trova la sede statutaria, salvo prova contraria. Tale presunzione può infatti essere superata dai creditori istanti dimostrando la sussistenza di elementi idonei in tal senso, quali potrebbero essere rapporti bancari o contratti in corso, che rivelino la sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività economica in un altro Stato membro. Dunque, nel caso in cui risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, quest’ultima prevale quale criterio determinante per l’individuazione della giurisdizione. Nel caso di specie, tali elementi non ricorrono in quanto la Corte d’Appello ha erroneamente posto a carico della società l’onere di dimostrare l’effettività del trasferimento della sede sociale.

Accolto il ricorso, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, decidendo nel merito della causa, hanno revocato la dichiarazione di fallimento della società.

Fonte: www.ilfallimentarista.it/Trasferimento fittizio della sede sociale: ai creditori l’onere della prova - La Stampa

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