giovedì 9 giugno 2016

Carcassa di pneumatico sul percorso, vettura la centra in pieno: chiamata in causa la società che deve vigilare sulla strada

Sorpresa – poco gradita – lungo il tragitto percorso in macchina. All’improvviso spunta la carcassa di uno pneumatico. Inevitabile l’impatto, con conseguenti danni alla vettura e al guidatore.
Plausibile la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della società ‘Autostrade per l’Italia’, sotto accusa per presunte lacune nella vigilanza della strada.
Pneumatico. Seriamente in discussione le valutazioni compiute dal giudice di pace e dai giudici del Tribunale. Fragile la linea di pensiero secondo cui la società aveva «adempiuto ai propri obblighi di vigilanza», e ad essa non era attribuibile alcuna responsabilità per la disavventura dell’automobilista.
Poco ragionevole, obiettano ora i Magistrati della Cassazione, sostenere che la ‘Autostrade per l’Italia’ potesse limitarsi ad attendere una «segnalazione» sulla imprevista presenza di uno pneumatico. E, peraltro, assolutamente teorica, e mai provata, la ricostruzione secondo cui, viene ricordato, «la carcassa dello pneumatico» era presente sulla carreggiata «da pochi minuti» prima dell’arrivo dell’automobilista.
Responsabilità. Appaiono condivisibili, quindi, almeno sulla carta, le obiezioni mosse dall’uomo alla guida della vettura schiantatasi contro il pneumatico. E difatti i Giudici di Cassazione nella sentenza n. 10893 del 26 maggio scorso valutano teorico, troppo teorico, il «caso fortuito» considerato invece evidente in Tribunale.
Tutto ciò ripropone in primo piano le responsabilità di ‘Autostrade per l’Italia’.
Su questo fronte è irrilevante, innanzitutto, il richiamo alla presunta esistenza di una «distinzione tra cause intrinseche e cause estrinseche: le prime riconducibili alla strada, alla mancanza di controllo o di manutenzione; le secondo riconducibili a fattori estranei e naturali». E, viene aggiunto, è troppo generica e superficiale e non dimostrata l’affermazione secondo cui «l’ostacolo era stato perduto da un utente della strada che precedeva, sia pure di poco, l’autovettura».
Secondo i Magistrati della Cassazione, però, va tenuto a mente che «il danneggiato» non può essere obbligato a «dovere dimostrare quando, e da chi, è stato lasciato sul manto stradale l’oggetto» che gli ha «causato un danno». Piuttosto, deve essere la compagine societaria «proprietaria o concessionaria della strada» a «provare la propria diligenza nella custodia» della struttura e a dimostrare che «il danno è derivato da un caso fortuito».
E in questa ottica, ossia sulla valutazione della «responsabilità» della società, va sottolineato che il fatto che «l’elemento pericoloso», cioè la carcassa di uno pneumatico, «sia estrinseco» alla struttura stradale non comporta, in automatico, che esso si sia materializzato repentinamente e pochi minuti prima dell’episodio dannoso per l’automobilista.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Carcassa di pneumatico sul percorso, vettura la centra in pieno: chiamata in causa la società che deve vigilare sulla strada - La Stampa

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