mercoledì 25 maggio 2016

Salvo il prestanome che dimostra di essere all’oscuro dei disegni criminosi

Se il prestanome accetta il ruolo di amministratore, non necessariamente deve rispondere delle accuse (nel caso di specie, bancarotta documentale e distrattiva) relative ai disegni criminosi commessi dall’amministratore di fatto, qualora dimostri che non ne era a conoscenza. Lo dicono i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 23 maggio  2016, n. 21364.
Nel caso in esame, un contribuente osservava che la Corte d’appello non aveva esaminato le doglianze contenute nel ricorso, gli elementi di prova a discarico e le deduzioni relative alla propria innocenza, visto che le condotte illecite contestate erano state poste in essere dagli amministratori di fatto e non da lui, semplice prestanome.
La sentenza d’Appello impugnata – secondo quanto affermato dai Giudici di Cassazione – esauriva il suo contenuto nella riproduzione della decisione di primo grado, senza esaminare le doglianze del contribuente indagato, riconosciuto per essere “pacificamente un muratore alle dipendenze dell’amministratore di fatto e, quindi, mero prestanome di quest’ultimo”. Dalla sentenza di appello si può evincere che il tema cruciale del vero prestanome sia stato del tutto eluso; e, hanno aggiunto i Giudici, l’accettazione del ruolo di amministratore apparente, benché consapevole, non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi messi in atto dall’amministratore di fatto, tanto nel tema della bancarotta distrattiva quanto di quella documentale. Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente.

Fonte: www.fiscopiu.it//Salvo il prestanome che dimostra di essere all’oscuro dei disegni criminosi - La Stampa

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