lunedì 16 maggio 2016

Gestori telefonici, l'assenso agli sms pubblicitari non deve essere scritto

Il gestore telefonico può provare il consenso del cliente alla ricezione di sms pubblicitari anche attraverso registrazioni e riproduzioni informatiche senza dunque dover produrre in giudizio un pezzo di carta scritto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16 maggio 2016 n. 9982, chiarendo che il consenso al trattamento dei dati personali comuni non è soggetto alla forma scritta, potendo, a differenza dei dati sensibili, essere espresso anche oralmente purché poi sia possibile fornirne prova “documentale”.
Bocciato dunque il ricorso di un avvocato assegnatario di tre utenze Tim che aveva lamentato l'invio di messaggi promozionali senza il suo preventivo assenso. Nella fasi di merito, però, la compagnia telefonica aveva provato attraverso la produzione di estratti del proprio sistema informatico che il ricorrente aveva dato il suo placet, in periodi diversi, per tutte e tre le utenze. Tuttavia il legale ha eccepito l'inidoneità dei “documenti” presentati a fungere da prova.
Con la decisione odierna la Suprema corte, nel confermare la decisione del giudice milanese, afferma che il Codice della privacy laddove si riferisce alla categoria dei “documenti” non intende per essi soltanto «gli atti pubblici e le scritture private» ma «fa riferimento a qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire», nozione che, del resto, prosegue la sentenza, «nel capo Il del titolo II del libro VI del codice civile, intitolato alla “Prova documentale”, trova compiuta regolamentazione».
In definitiva, affermano i giudici piazza Cavour, in tema di trattamento dei dati personali cosiddetti comuni per finalità promozionali e commerciali mediante messaggi di testo (Sms) su utenze telefoniche mobili valgono le seguenti tre regole: 1) la previsione introdotta dall'articolo 23, comma 3, del Dlgs n. 196 del 2003, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l'altro, se è documentato per iscritto, «attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione - come, invece, stabilito per il trattamento dei dati sensibili di cui al comma 4 dello stesso art. 23 -, ma al contenuto dell'onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali»; 2) «al titolare dei dati personali è imposto di dare documentazione per iscritto dell'assenso anche orale esplicitato dall'utente del servizio, al trattamento dei medesimi suoi dati per scopi pubblicitari e promozionali aggiuntivi rispetto al fornito servizio di telefonia mobile»; 3) la documentazione per iscritto «può essere integrata anche da riproduzioni meccaniche o informatiche di cui all'articolo 2712 c.c., effettuate dal titolare del trattamento, salva l'eventuale, successiva verifica dell'idoneità, adeguatezza e sufficienza del contenuto dell'acquisita annotazione».

Fonte: www.ilsole24ore.com//Gestori telefonici, l'assenso agli sms pubblicitari non deve essere scritto

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