lunedì 16 maggio 2016

Essere artigiani non implica di per sé dover pagare l’IRAP

Il fatto di essere un artigiano non è significativo, di per sé, per giustificare la soggezione all’IRAP: lo ha specificato la Cassazione, con la sentenza dell’11 maggio 2016, n. 9561.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto spettante il rimborso dell’IRAP richiesto da un artigiano, in quanto nella sua attività non era ravvisabile il presupposto che fa scattare l’imposta, ovvero la presenza di un’autonoma organizzazione. I Giudici avevano evidenziato come il contribuente esercitasse la sua attività avvalendosi addirittura dei macchinari dei clienti; i suoi unici beni strumentali erano l’auto e il telefonino. Ma nonostante i giudici avessero dato torto all’Agenzia delle Entrate, questa ha caparbiamente insistito fino in Cassazione, ottenendo il rigetto del ricorso presentato.

I Giudici di Cassazione hanno ripetuto ancora una volta che l’attività di lavoro autonomo, anche se svolta con abitualità, deve sottostare al requisito dell’autonoma organizzazione, che “ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”.

E hanno spiegato: “La circostanza che la parte svolga l’attività di artigiano e rivesta perciò la qualità di imprenditore sia pure piccolo non è di per sé significativa ai fini della sua soggezione al tributo, in quanto non è la natura dell’attività che lo rende soggetto passivo dell’imposta, ma è il modo in cui l’attività è concretamente esercitata che può integrare […] la sussistenza di quei parametri valutativi che la giurisprudenza di questa Corte ha già indicato come espressivi di un’attività autonomamente organizzata”.

Fonte: www.fiscopiu.it /Essere artigiani non implica di per sé dover pagare l’IRAP - La Stampa

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