sabato 9 aprile 2016

Intercettazioni tramite virus informatici: la parola alle Sezioni Unite

Si segnala il deposito dell’ordinanza n. 13884/16 della sesta sezione penale con cui sono state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto circa la legittimità di intercettazioni disposte tramite l’installazione di virus informatici (cd. trojan) attivati su computer e smartphone:

- se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;

- se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;

- se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.

«Considerata la delicatezza della materia, in cui il ricorso a strumenti di sofisticata tecnica informatica, di così formidabile invadenza nella sfera della privacy e nello stesso tempo di applicazione tendenzialmente semplice, può determinare, da un lato, la compromissione di diritti costituzionali, dall’altro, assicurare una maggiore capacità investigativa finalizzata alla repressione di gravi reati», la Corte ha ritenuto che la questione debba essere rimessa alle Sezioni Unite «per evitare potenziali contrasti di giurisprudenza su un tema di tale rilevanza, anche tenuto conto della ormai diffusa utilizzazione delle tecniche di intercettazione con il c.d. agente intrusore».

Per leggere l'Ordinanza clicca qui: 13884/2016

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com

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