giovedì 21 aprile 2016

Graffito come forma d’arte: vittoria definitiva per ‘Manu Invisible’

I giudici del Tribunale hanno considerato l’opera del giovane street artist sardo come realizzazione artistica. I giudici d’Appello, invece, hanno considerato il fatto come non punibile: il graffito è stato realizzato su un muro già imbrattato da ignoti. E su questa linea di pensiero si assestano anche i magistrati della Cassazione che hanno confermato l’assoluzione per ‘Manu Invisible’ (sentenza n. 16371 del 20 aprile 2016).  La vittoria del giovane sardo diventa ‘medaglia al valore’ per l’intero mondo dei graffitari.
Opera. A far esplodere il caso è l’operato di ‘Manu Invisible’ a Milano. A lui viene attribuito il reato di «deturpamento». Secondo l’accusa, difatti, il ragazzo ha «imbrattato un muro, posto sulla pubblica via, con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta ‘manuinvisible.com’».
A sorpresa, però, i giudici del Tribunale di Milano valutano il murale realizzato come una vera opera d’arte. Così viene evidenziato che «la parete era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti», e ciò permette di affermare tranquillamente che ‘Manu Invisible’ «aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico».
Illogico, quindi, seguendo questa linea di pensiero, parlare di «imbrattamento del muro». Per i giudici di primo grado, invece, ci si trova di fronte alla «esecuzione di un’iniziativa artistica».
Di parere parzialmente diverso i giudici della Corte d’Appello. A loro avviso il fatto è sì «astrattamente configurabile come reato», ma «non è punibile per la sua particolare tenuità».
In questa ottica è decisiva la constatazione che «il muro era già stato deturpato da ignoti» e, quindi, «l’intervento di ‘Manu Invisible’» non aveva determinato «alcun danno».
E tale visione viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione.
Cadono definitivamente le accuse nei confronti del giovane street artist. Inequivocabili le «modalità della condotta» e la «esiguità del danno». E significativo è anche il curriculum di ‘Manu Invisible’, artista a tutto tondo, capace di operare anche nei settori della “decorazione di ambienti” e della “pittura alternativa su piccolo formato”, e non solo in quello del “muralismo” e dei “graffiti”.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Graffito come forma d’arte: vittoria definitiva per ‘Manu Invisible’ - La Stampa

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