mercoledì 27 aprile 2016

Contribuenti decaduti, il Fisco fornisce le istruzioni per la riammissione

Riammissione ai piani di rateazione decaduti, ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha concesso la riammissione alla rateazione per quei contribuenti che sono decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015. Con la Circolare n. 13/E pubblicata venerdì 22 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, modalità e termini per poter godere del beneficio della riammissione, evidenziando due ambiti particolari: uno soggettivo ed uno oggettivo.
Nel primo caso, rientra la tipologia di contribuenti potenzialmente interessati alla riammissione in rateazione; nel secondo, le condizioni che devono sussistere per poter usufruire del beneficio della riammissione.
Venendo al primo dei due ambiti, l’Agenzia ha specificato che la riammissione è consentita per quei contribuenti che hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure per acquiescenza; che hanno optato per il pagamento in forma rateale e che, ovviamente, sono decaduti dal piano di rateazione, perché  non hanno rispettato le successive scadenze dopo il versamento della prima rata.
In merito all’ambito oggettivo, invece, l’Agenzia identifica che la decadenza dalla rateazione si deve essere verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”: vale a dire nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. Inoltre, è chiarito che “le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette”. Non, quindi, imposte come l’IVA, bensì l’IRPEF, l’IRES o l’IRAP.
Osserva l’Agenzia che i contribuenti potranno essere riammessi alla rateazione “a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”, ove la prima delle rate è quella “dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva”. Bisognerà compilare il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
A quel punto, il contribuente dovrà trasmettere all’ufficio delle Entrate competente la quietanza di pagamento entro i dieci giorni successivi. “Il mancato rispetto di tale adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento in esame; l’acquisizione della quietanza è tuttavia indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento in questione e quindi attivare con tempestività l’iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo”.
Il Fisco provvederà quindi a ricalcolare le rate valutando quelle dovute in base al piano di ammortamento originario, elaborando quindi un nuovo piano rateale. E, informa ancora l’Agenzia dell’Entrate, “dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi”.

Fonte: www.fiscopiu.it /Contribuenti decaduti, il Fisco fornisce le istruzioni per la riammissione - La Stampa

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