giovedì 3 marzo 2016

Interessi: illegittime le variazioni genericamente collegate agli usi di piazza

La banca ha la facoltà di variare il tasso unilateralmente, ma per farlo deve ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo da assicurare con certezza una concreta determinazione fissata su scala nazionale e vincolante o comunque con riferimento ad elementi obiettivi ed esterni. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3480/16, depositata il 23 febbraio scorso.
Il fatto. Il Tribunale di primo grado dichiarava la nullità delle clausole del contratto di conto corrente, relative alla determinazione del tasso di interesse e alla capitalizzazione trimestrale e condannava la banca convenuta a restituire al correntista la somma indebitamente percepita a titolo di interessi extra legali nonché di capitalizzazione degli stessi. La banca proponeva allora ricorso, che veniva respinto dalla Corte d’appello di Campobasso, e, di conseguenza, ricorreva in Cassazione, dove lamentava la conferma della dichiarazione di illegittimità della clausola del contratto di conto corrente, determinativa del saggio di interesse, e l’applicazione del saggio legale di cui all’art. 1284 c.c..
Contratto di conto corrente. Preliminarmente la Cassazione ha ritenuto che il contratto di conto corrente in esame prevedeva che gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto contrario, si intendessero determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producessero interessi nella stessa misura (clausola a stampa). Lo stesso contratto, poi, prevedeva un “tasso debitore” determinato fino a nuovo avviso (clausola dattiloscritta) nella misura del 17%. Dall’interpretazione delle clausole effettuata nei giudizi di merito, continuano i Giudici, non appare esservi contrasto tra clausola dattiloscritta e a stampa, essendo previsto un tasso iniziale e le variazione secondo gli usi di piazza.
Tasso di interesse. Per i Giudici della Suprema Corte, però, i giudici di merito hanno sbagliato nel ritenere illegittima l’applicazione di interessi extralegali al rapporto di cui si tratta. Infatti, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., è sufficiente che gli interessi superiori alla misura legale siano determinati, come nel caso di specie, per iscritto. Ne consegue che il tasso iniziale del 17% era conforme alla previsione legislativa.
Ricorda, poi, la Corte che la banca ha la facoltà di variare il tasso unilateralmente ma, secondo l’insegnamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, esso doveva ancorarsi a criteri prestabiliti, «in modo da assicurare con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità, una concreta determinazione, sulla base di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante o comunque con riferimento ad elementi obiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di valuta, concordata tra le parti».
Nel caso di cui si tratta, invece, le variazioni erano del tutto genericamente collegate agli usi di piazza. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso vada accolto, apparendo legittimo il tasso iniziale del 17%, ma dovendosi, invece, ritenere illegittima ogni variazione unilaterale superiore a tale tasso, che va quindi riportato al 17%.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Interessi: illegittime le variazioni genericamente collegate agli usi di piazza - La Stampa

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