mercoledì 17 febbraio 2016

L’ex moglie si deve mantenere comunque. Anche se aiutata dai suoi 

Il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie separata risponde del reato di cui all'art. 570 c.p., anche se, nelle more, l'avente diritto all'assegno ha migliorato la propria condizione economica, trasferendosi a casa dei genitori (e dunque annullando le spese di abitazione). Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3741 del 28 gennaio scorso.

Violazione obbligo di assistenza familiare. Il Tribunale, prima, la Corte di appello, dopo, condannavano un uomo per non aver versato alla moglie separata l’assegno di mantenimento.

Il marito ricorreva allora in Cassazione, poiché, a suo dire, i giudici non avevano tenuto conto: a) della sua sopravvenuta impossibilità economica, documentata in atti; b) del fatto che la donna aveva migliorato la propria condizione economica, avendo, con tutta probabilità, dovuto procurarsi i mezzi di sostentamento, iniziando a lavorare e trasferendosi dai propri genitori.

Nessuna prova. Ma la difesa del marito non ha convinto la Cassazione che ha rigettato il suo ricorso per tre ordini di motivi. Innanzitutto per i Supremi Giudici la sopravvenuta impossibilità dell’uomo a pagare l’assegno era generica e indimostrata e comunque non tale da «integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti». In secondo luogo, «il pur ipotetico miglioramento delle condizioni di vita» della donna, «grazie all’ausilio dei genitori, non incide in alcun modo sulla persistenza, in capo al prevenuto, dell’obbligo» di mantenimento. E poi, come non bastasse, per la Cassazione l’affermazione circa il reperimento di un’attività lavorativa da parte della donna risultava essere generica (“prospettata in termini meramente ipotetici”) e non dimostrata.

Fonte: www.ilfamiliarista.it /L’ex moglie si deve mantenere comunque. Anche se aiutata dai suoi  - La Stampa

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