lunedì 15 febbraio 2016

Corte Ue: possibile trattenere richiedente asilo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico

È lecito, secondo le norme comunitarie, che un Paese trattenga un richiedente asilo, se a imporlo sono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue in una sentenza pubblicata oggi, in merito a un ricorso del Raad van State , il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Per i giudici la presentazione di una nuova domanda di asilo da parte di una persona destinataria di una decisione di rimpatrio, non può invalidare tale decisione.
IL CASO
La sentenza fa riferimento alla vicenda di un migrante che, fra il 1995 e il 2013 ha presentato tre domande di asilo, tutte respinte. L’ultimo no nel 2014, quando il segretario di Stato gli ha ingiunto di lasciare immediatamente l’Unione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto di ingresso per un periodo di dieci anni. Il ricorso a tale decisione è stato respinto con sentenza definitiva. Fra il 1999 e il 2015 J.N. è stato condannato in ventuno occasioni per diversi reati (in maggioranza furti), poi arrestato e posto in stato di trattenimento poiché, mentre era in carcere, aveva presentato una quarta domanda di asilo.
LA SENTENZA
La Corte ha constatato che la misura di trattenimento, prevista dalla direttiva, entro i limiti dello stretto necessario, risponde effettivamente ad un obiettivo d’interesse generale riconosciuto dall’Unione, ricordando che la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico contribuisce anche alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Sottolinea che la possibilità di trattenere un richiedente asilo è subordinata al rispetto di un complesso di condizioni che concernono in particolare la durata della detenzione (che deve essere la più breve possibile).
OBBLIGO DI MASSIMA CELERITA’
Il Raad van State aveva fatto presente alla Corte che, sulla base della propria giurisprudenza, la presentazione di una domanda d’asilo da parte di una persona interessata da una procedura di rimpatrio ha l’effetto d’invalidare una decisione di rimpatrio anteriore. A tale riguardo la Corte ha rimarcato che, in ogni caso la direttiva 2008/115 impone che una procedura avviata e da cui è derivata una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta - a causa del deposito di una domanda di protezione internazionale - dal momento del rigetto in primo grado della stessa. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare con la massima celerità.

fonte: www.lastampa.it//Per la Corte Ue è possibile trattenere richiedente asilo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico - La Stampa

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