venerdì 12 febbraio 2016

Stupefacenti: nuovi parametri per l’aggravante di ingente quantità

È ancora valido il criterio delle 2000 dosi giornaliere per la qualificazione dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente ex art. 80 D.P.R. 309/90?
È questa la questione su cui si pronuncia la Corte di Cassazione, sentenza n.1609 del 2016.
In particolare, nel caso di specie, l’imputato contestava la validità della metodica del multiplo della dose giornaliera, in misura superiore a 2000, quale criterio per la contestazione dell’aggravante dell’ingente quantità nei reati aventi ad oggetto sostanze stupefacenti.
In via preliminare appare opportuno offrire un quadro sintetico degli interventi normativi che hanno interessato il D.P.R. 309/90 e che rilevano per la soluzione del problema sollevato innanzi alla Superma Corte.
L’evoluzione della disciplina in tema di stupefacenti (a partire dal ex D.P.R. 309/90) può essere scissa in tre fasi.
In una prima fase, durante la vigenza della legge Jervolino –Vassalli (legge che introduce il D.P.R. 309/90), il sistema sanzionatorio differenziava le pene a seconda che la condotta avesse ad oggetto droghe leggere o droghe pesanti. Per i reati del primo tipo era prevista una forbice edittale tra i 2 e i 6 anni di reclusione, mentre, per ( i secondi) gli altri la pena andava dagli 8 ai 20 anni.
La riconducibilità di una specifica sostanza tra le droghe leggere ovvero tra quelle pesanti era rimessa alle Tabelle ministeriali
Durante la vigenza della Jervolino-Vassalli le Tabelle del Ministero della Salute n. 2 e 4 definivano le droghe leggere, le altre due, invece, n. 1 e 3 quelle pesanti.
Il suddetto sistema sanzionatorio venne modificato con la legge Fini-Giovanardi del 2005. Per effetto della riforma veniva superata la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e si introduceva un sistema tabellare unico. Il nuovo regime sanzionatorio, infatti, prevedeva per i reati aventi ad oggetto qualsiasi tipo di sostanza stupefacente la pena della reclusione da un minimo di 6 ad un massimo di 20 anni. Tutt’al più, l’art. 73, co. V, D.P.R. 309/90 consentiva al giudice di ridurre la pena riconoscendo l’attenuante della condotta di lieve entità.
Sennonché la legge Fini-Giovanardi è stata di recente dichiarata incostituzionale con la sentenza della Consulta n. 32/2014. La pronuncia ha avuto effetti dirompenti sul D.P.R. 309/90, ripristinando il sistema sanzionatorio della Jervolino – Vassalli (distinzione droghe leggere/droghe pesanti e sistema multi-tabellare) e sollecitando i successivi interventi normativi del legislatore.
Meritano menzione, per quanto qui interessa, la legge 146/2013 che, nel modificare l’art. 73 co. V D.P.R. 309/90, ha qualificato la condotta di lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più circostanza attenuante, nonché la legge 79 del 2014 che ha introdotto le nuove Tabelle. (Tabelle ministeriali sostanze stupefacenti e psicotrope )
Ritornando alla questione del caso de quo, occorre rilevare che l’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti è stata da sempre al centro di un turbinio di pronunce della Corte di legittimità che in più di un’occasione ha rimesso la soluzione alle Sezioni Unite.
Tale dibattito pareva ormai sopito dopo la pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. 36258/2012. In particolare il Collegio in quell’occasione aveva individuato il criterio dirimente nella metodica del multiplo della dose giornaliera. Secondo tale impostazione, l’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 309/90 sussiste allorquando il reato abbia ad oggetto sostanze stupefacenti in misura superiore alle 2000 dosi giornaliere. Sennonché, in quella sede, la Suprema Corte precisa che siffatto criterio rivela l’offensività in astratto della condotta. Ne deriva che è in ogni caso rimessa alla discrezionalità del giudice la verifica in concreto della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità anche quando siano superate le 2000 dosi giornaliere.
Sul punto, la Suprema Corte nella sentenza 1609/2016 rileva che “la riferita impostazione…deve intendersi rapportata al sistema tabellare che il decreto legge n. 272 del 2005…aveva introdotto tramite art. 4-viciester, nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3), un’unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti”.
Ne deriva che il criterio della metodica del multiplo della dose giornaliera è anacronistico.
Gli argomenti a supporto di tale soluzione sono molteplici:
ripristino del sistema sanzionatorio bipartito tra droghe leggere e droghe pesanti;
la riforma dell’art. 73, co. V, D.P.R. 309/90 che qualifica la condotta di lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più circostanza attenuante;
il nuovo sistema multi-tabellare introdotto dalla legge 79/2014.
In conclusione, secondo il Collegio, la giurisprudenza che riteneva applicabile il criterio del multiplo della dose giornaliera “dovrà essere rimeditata, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell’aggravante dell’ingente quantità".
La sentenza in epigrafe, pur segnalandosi per il tentativo di innovare nel sistema del T.U. stupefacenti la determinazione dell’aggravante dell’ingente quantità, appare ( forse) troppo stringata nelle conclusioni. Infatti, se è vero che il nuovo sistema sanzionatorio del D.P.R. 309/90 smentisce la ratio del regime vigente all’epoca della legge Fini-Giovanardi, il Collegio non precisa qual è il criterio adottabile, alla luce dei recenti interventi normativi, per stabilire se nel caso concreto ricorrano gli estremi dell’aggravante dell’ingente quantità.
Peraltro è opportuno porre all’attenzione del lettore la circostanza che ad oggi risulta ancora maggioritario l’orientamento ( di quella parte della giurisprudenza) che ritiene applicabile anche al nuovo regime sanzionatorio del T.U. stupefacenti la modulazione del multiplo della dose giornaliera.
Appare, pertanto, auspicabile una nuova pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite per risolvere la questione dell’applicazione o meno del criterio aritmetico della dose giornaliera anche alla “nuova” normativa in tema di stupefacenti senza soluzione di continuità.

Per leggere la sentenza clicca qui: Corte-di-Cassazione-sentenza-n.1609-del-2016..pdf

Fonte: www.easyius.it

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