sabato 30 gennaio 2016

Truffato al bancomat: responsabile la banca, non il cliente

«Carta illeggibile, sportello fuori servizio» e il bancomat non viene restituito, eppure il giorno dopo vengono prelevati dal conto del correntista 7000 euro. Questo quanto accaduto ad un uomo che, non riuscendo a prelevare, si fa aiutare da un passante – mostrandogli inavvertitamente il pin – e segnala l’inconveniente al vicepresidente dell’Istituto di credito che si trovava presso la filiale.
L’uomo denunciava l’accaduto anche alle autorità giudiziarie e conveniva in giudizio la banca, che, invece, deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto.
Condotta imprudente del correntista. I giudici di merito rigettavano la domanda del correntista, ritenendo che l’indebito prelievo fosse ascrivibile in via esclusiva alla sua responsabilità: la condotta tenuta dal cliente della banca era stata del tutto imprudente, dal momento che aveva digitato il pin sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde, come indicato dal funzionario della banca e limitandosi a segnalare la mancata restituzione della carta, omettendo di far menzione della presenza di un terzo.
E la condotta della Banca? La vittima della truffa ricorreva allora in Cassazione, lamentando che i precedenti Giudici avevano individuato nell’esclusiva sua responsabilità la causa del danno patrimoniale, da lui subita, ed inoltre, non avevano preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell’istituto bancario che, all’esito della segnalazione da parte dell’uomo, non aveva posto in essere alcuna cautela.
La diligenza professionale. Per la Cassazione il motivo è fondato,  «la Corte di Appello nel riconoscere l’esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l’individuazione del pin ad un terzo e non aver provveduto all’immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.».
La Banca avrebbe dovuto quindi indagare sulla condotta del funzionario che aveva avuto immediata notizia del malfunzionamento del bancomat, che aveva demandato al giorno successivo alla denuncia i controlli; inoltre, aveva anche omesso ogni tipo di controllo e verifica mediante il sistema di telecamere dell’avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi.
Concludendo. Secondo la Corte di Cassazione «ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dalla sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente» (Cass., n. 13777/2007).
Sulla base di tali argomenti la Cassazione, con la sentenza n. 806 del 19 gennaio scorso, ha accolto il ricorso dell’uomo.

Fonte: www.ridare.it/Truffato al bancomat: responsabile la banca, non il cliente - La Stampa

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...