martedì 12 gennaio 2016

Ritardi nello sfratto? Non si perde il beneficio prima casa

La Cassazione ha affermato che l'impossibilità di trasferirsi nell'immobile acquistato, a causa del ritardo nelle procedure di sfratto dell'inquilino, non fa perdere l'agevolazione prima casa.

Per poter applicare l'imposta di registro in misura ridotta, chi acquista la c.d. "abitazione principale"  è tenuto a trasferire tempestivamente la propria residenza (la norma parla di 18 mesi). Secondo i Giudici della Suprema Corte se si acquista un immobile occupato da un inquilino e questi rifiuta di liberarlo, può sicuramente sussistere una causa di forza maggiore, idonea ad evitare la decadenza dal beneficio fiscale prima casa. Ad affermarlo è la Cassazione con una recente pronuncia (Sezione civile tributaria, Ordinanza n.25437 del 17 dicembre scorso).

Il caso preso in esame dai giudici riguardava un contribuente che intendeva usufruire dell'agevolazione, avendo acquistato un immobile precedentemente occupato da un inquilina che aveva “frapposto ostacoli” al rilascio.

Per la Cassazione si tratta di uno di quegli eventi successivi alla data di acquisto che possono giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge e, conseguentemente, consentire di non decadere dall’agevolazione. Secondo i giudici, infatti, “il ritardo di dieci mesi nell’effettiva acquisizione del possesso dell’immobile” va “sostanzialmente aggiunto ai 18 mesi consentiti per il trasferimento della residenza”.

Fonte: www.lastampa.it//Giuffrè//Ritardi nello sfratto? Non si perde il beneficio prima casa - La Stampa

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