mercoledì 27 gennaio 2016

La Cassazione sul caso Sanremo: sì agli arresti domiciliari per l'assenteista abituale

Quando l'assenteismo diventa una «prassi consolidata», portata avanti «in modo sistematico», può giustificare le misure cautelari a carico dei dipendenti, perché suggerisce il rischio concreto di ripetizione del reato.

La decisione
Su queste basi la Cassazione, nella sentenza 3289/2016depositata ieri, mette il bollino sugli arresti domiciliari e sull'obbligo di firma decisi dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia nei confronti di 25 dipendenti del Comune di Sanremo, fra cui il vigile della celebre timbratura in slip diventato suo malgrado l'icona della vicenda.

I reati in gioco
Le contestazioni del Tribunale puntano alla «falsa attestazione» della presenza in servizio, cioè il reato specifico per l'assenteismo nel pubblico impiego introdotto a suo tempo dalla riforma Brunetta (articolo 69, comma 1 del Dlgs 150/2009), a cui si affiancano la truffa aggravata, il falso ideologico e l'interruzione di pubblico servizio. Per il gruppo dei 25 che si è rivolto alla Suprema corte (all'interno dei 35 arrestati nell'inchiesta Stakanov che in tutto coinvolge 195 persone), il pm ha chiesto e il gip ha disposto due ordini di misure cautelari: l'arresto domiciliare per i casi più gravi e l'obbligo di firma per gli altri. A motivarli, accanto al rischio di allungare la lista dei reati, c'è il pericolo di inquinamento delle prove, tanto più che le indagini sono ancora in corso: in questo quadro, si affaccerebbe anche «l'agevole possibilità» di concordare versioni di comodo per respingere le obiezioni dei magistrati.

Botta e risposta
Nel tentativo di contrastare le decisioni del Gip, in realtà, il ricorso in Cassazione ha puntato più sulla procedura che sul merito, accusando di fatto il giudice di aver "copiato e incollato" le informazioni del pubblico ministero aderendo in modo acritico alla sua descrizione. Così facendo, mancherebbe quindi la «valutazione autonoma» dei gravi indizi di colpevolezza, che la riforma del Codice di procedura penale (articolo 8, comma 1 della legge 47/2015) impone per convalidare le misure cautelari.
Nella ricostruzione della Cassazione, però, il lavoro svolto dal giudice appare parecchio più "originale": è vero, spiega la sentenza, che il Gip ha rimandato a un «corposissimo numero di elementi investigativi» del pubblico ministero (pedinamenti, fotografie, video, timbrature eccetera), ma poi ne ha tratto valutazioni autonome, come dimostra il fatto che alcuni arresti domiciliari sono stati trasformati nell'obbligo di firma.

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