martedì 19 gennaio 2016

Facebook: criticabile il bar presso cui si è stati serviti in maniera inadeguata

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che non assume rilievo penale laddove, nonostante lo stesso si sostanzi in una feroce critica, venga utilizzata una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, per cui va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
Secondo la Cassazione il gestore di un locale commerciale pubblico non può lamentarsi che a mezzi dei cosiddetti social network vengano diffuse nei confronti della sua attività recensioni fortemente critiche formulata anche a mezzo di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta.

Il fatto
Un imputato era tratto a giudizio per il delitto di diffamazione avendo lo stesso postato su Facebook diversi commenti offensivi nei confronti di un locale commerciale ed avendo fondato, sempre nell'ambito della social network predetto, il gruppo cosiddetto "aboliamo il no bar".

La decisione
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica riteneva insussistente il fatto di reato, in particolare escludendo che le espressioni utilizzate nei confronti del titolare del locale commerciale criticato su Facebook avessero carattere ingiurioso o diffamatorio, essendo invece le stesse espressione del diritto di critica sia pur esercitato mediante il ricorso a formule linguistiche ironiche o goliardiche.
In effetti, la condotta censurata all'imputato era consistita nell'utilizzo di espressioni critiche con riferimento alle attività svolte all'interno di un bar ed in particolare con riferimento alla qualità scadente dei servizi offerti, lamentandosi la ristrettezza del locale e la cattiva modalità di preparazione dei drink e degli aperitivi offerti. Tuttavia, la formulazione di tali critiche - secondo il giudicante - rientra senz'altro, nonostante la forte ironia utilizzata, nell'esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelata, anche in ragione del fatto che chi esercita un'attività commerciale deve accettare il rischio delle altrui critiche qualora i servizi da lui offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono.
D’altronde, la stessa giurisprudenza si è pronunciata più volte in questo senso, asserendo che “in tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza … esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass., sez. V, 9 marzo 2015, n. 18170), con la conseguenza che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato sicché è legittimamente formulabile la critica più aspra purché la stessa sia espressa in “una forma espositiva corretta della critica - e cioè [sia] strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione – [non essendo vietato] l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass., sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669).

Per leggere la sentenza clicca qui:www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/19/facebook-criticabile-il-bar-presso-cui-si-e-stati-serviti-in-maniera-inadeguata/5665 pdf.pdf

fonte: www.quotidianogiuridico.it

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