domenica 6 dicembre 2015

Omessi versamenti, liberi tutti

La causa di non punibilità consistente nel ravvedimento del contribuente mediante il versamento di imposte e sanzioni di cui all’art. 13 del dlgs. 74/2000, come recentemente modificato dal dlgs 158/2015 riforma delle sanzioni tributarie, esclude la punibilità dei reati, anche per condotte commesse ante revisione del sistema sanzionatorio. Compito dei giudici quindi è quello di verificare che il ravvedimento operoso sia stato correttamente operato dal contribuente indagato di uno dei reati di omesso versamento di ritenute, di IVA e per indebita compensazione. Questo quanto emerge dalle sentenze n. n. 48211 e 48228 del 4 dicembre 2015 della sezione penale della Corte di Cassazione.

In particolare, con la prima sentenza la Corte di cassazione ha affermato che, per il reato di indebita compensazione, di cui all’art. 10 quater del dlgs. 74/2000, il giudice deve considerare, prima di concludere per la condanna del contribuente, la buona fede di questo considerando le difficoltà di interpretazione della norma e gli orientamenti dei giudici tributari. Oltre ciò inoltre i giudici di merito devono valutare la bontà del ravvedimento operoso qualora il contribuente abbia sanato la propria posizione con l’istituto di cui all’art. 13 del dlgs. 472/1997, ciò in quanto causa di esclusione della punibilità per il reato in esame ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 74/2000.

L’art. 10 quater del dlgs. 74/2000, nella vecchia formulazione, puniva con la reclusione da sei mesi a due anni i contribuenti che utilizzano in compensazione ex art. 17 dlgs. 241/1997 crediti non spettanti o inesistenti. Come affermato dalla Cassazione, tuttavia, "non si rinvengono precedenti significativi sul tema delle compensazioni per crediti non spettanti laddove riferiti a crediti esistenti sul piano oggettivo ma [utilizzati] in misura superiore" al limite massimo di € 700.000.

fonte: www.italiaoggi.it//Omessi versamenti, liberi tutti - News - Italiaoggi

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