sabato 21 novembre 2015

Imputato assolto: rifusione delle spese va chiesta al giudice penale

L'imputato assolto può chiedere il danno economico conseguente alla necessità di difendersi in giudizio solo al giudice penale. E' quanto emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2015, n. 20313.

Il caso vedeva i giudici di merito non negare, in linea di principio, che competente a provvedere sulla domanda di rifusione delle spese giudiziali sostenute in sede penale dal querelato assolto fosse il giudice penale, ma riteneva che il querelato avesse formulato non una domanda di rifusione delle spese giudiziali penali, ma una domanda di risarcimento del danno derivante dalla infondata querela proposta nei propri confronti, per la quale la legge non prevede alcuna competenza funzionale del giudice penale.

Secondo gli ermellini, tale voce di spesa costituisce un danno in senso economico e non giuridico; le spese processuali, tra tutte le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito o di un inadempimento, continuano i giudici, sono le uniche cui la legge riserva una particolare disciplina negli artt. 91 e 92 c.p.c. Di conseguenza, assoggettare alla medesima disciplina il diritto al risarcimento del danno e quello alla rifusione delle spese processuali significherebbe abrogare le norme che regolano la competenza a provvedere sulle spese.

Una volta stabilito che le spese processuali, anche se sostenute per affrontare un giudizio provocato da un fatto illecito, restano soggette alla loro disciplina, viene affermato il principio secondo cui le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale è dovuta alla competenza funzionale del giudice penale. Se non viene richiesta a quel giudice, non potrà essere richiesta al giudice civile in un separato giudizio.

fonte: www.altalex.com//Imputato assolto: rifusione delle spese va chiesta al giudice penale | Altalex

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