mercoledì 18 novembre 2015

E' lecito attribuire al lavoratore mansioni inferiori se l’unica alternativa è il licenziamento

Deve ritenersi valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e, conseguentemente, retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito: in tal caso, infatti, prevale l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 del codice civile. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 22029/15.

Il caso

Due dipendenti di Poste Italiane convenivano in giudizio la società datrice di lavoro per vederla condannata a reintegrarli nelle precedenti mansioni tecniche o ad assegnare loro altre mansioni tecniche di contenuto equivalente, e a risarcire il danno derivante dal demansionamento consistito nell’essere stati adibiti a mansioni di sportello o comunque ad altre gestionali dell’area operativa in cui erano inquadrati. Di segno diametralmente opposto le decisioni dei giudici di merito: nonostante la richiesta avesse trovato accoglimento in primo grado, infatti, la decisione veniva completamente riformata in appello. Tale ultima pronuncia viene quindi impugnata davanti al Supremo Collegio dai due dipendenti.

È valido il demansionamento finalizzato ad evitare il licenziamento. Gli Ermellini hanno preliminarmente ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,è valido il patto di demansionamento che ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e, conseguentemente, retribuzione inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo in tal caso l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 c.c.. Il patto di demansionamento, in tal caso, è valido non solo laddove sia promosso dalla richiesta del lavoratore – che deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà –, ma anche quando l’iniziativa venga presa dal datore di lavoro, purché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo.

Nel caso di specie, la Corte di merito, secondo i Giudici di Piazza Cavour, ha positivamente accertato, con motivazione congrua e logica, che il demansionamento rappresentava l’unica alternativa praticabile ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza che nessuna censura può essere mossa alla pronuncia impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /E' lecito attribuire al lavoratore mansioni inferiori se l’unica alternativa è il licenziamento - La Stampa

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