giovedì 1 ottobre 2015

La notifica della cartella esattoriale va fatta con raccomandata se il contribuente è momentaneamente irreperibile

Perché la notifica di una cartella di pagamento sia valida, deve essere inviata una raccomandata all’indirizzo del contribuente, se il messo notificatore non l'ha rintracciato di persona. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 17177/15.

La Commissione tributaria regionale aveva affermato che la notificazione a mezzo affissione era stata eseguita correttamente, e che non servisse una nuova comunicazione all’interessato per mezzo raccomandata, perchè il contribuente risultava irreperibile nella sua abitazione. Il contribuente, però, confermava la sua residenza abituale all’indirizzo al quale l’Agenzia aveva dichiarato di non averlo rintracciato, quindi la notifica doveva seguire l’iter previsto, con il deposito di copia dell’atto presso il comune, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e quindi la spedizione di raccomandata.

La procedura dell’affissione e del deposito nell’albo del Comune è applicabile solo nei casi di irreperibilità assoluta, quando ci si sia accertati che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto. Quindi la Cassazione cancella la precedente sentenza di appello, dando torto alla Commissione tributaria.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La notifica della cartella esattoriale va fatta con raccomandata se il contribuente è momentaneamente irreperibile - La Stampa

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