mercoledì 23 settembre 2015

Non punibile il coltivatore occasionale di cannabis

Sì alla particolare tenuità del fatto per il coltivatore occasionale di canapa indiana. La Cassazione, con la sentenza 38364 depositata ieri, afferma che il beneficio della non punibilità previsto dall'articolo 131-bis del Dlgs 28/2015, può essere applicato a chi fa coltivazioni domestiche di cannabis in assenza di precedenti per lo stesso reato. Al contrario la Cassazione lo esclude se la condotta, come nel caso esaminato, è abituale, anche se i singoli fatti esaminati separatamente sono di particolare tenuità.

La Suprema corte ripercorre la giurisprudenza che si è occupata della coltivazione “fai da te”, ad iniziare dalla linea “dura”, alla quale aderisce, affermata dalle Sezioni unite (sentenza 28605/2008), secondo la quale è reato la coltivazione, anche ad uso personale, di piante dalle quali si può estrarre sostanza stupefacente. Una condotta che diventa inoffensiva solo la sostanza ricavabile non produce «un effetto stupefacente in concreto rilevabile». Più permissiva la conclusione della sentenza 25674 del 2014: è inoffensiva la cannabis in vaso se il principio attivo è pari a 16 mg. Droga a parte la Cassazione sottolinea come la giurisprudenza ha «seppure timidamente» fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibili anche altri reati. Sulla stessa linea si è mosso il legislatore con il Dlgs 274/2000 (articolo 34) che ha previsto l'archiviazione nei casi di particolare tenuità, precorrendo i tempi del Dlgs 28/2015.

fonte: www.ilsole24ore.com//Non punibile il coltivatore occasionale di cannabis

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