martedì 8 settembre 2015

Incidente con danni alle persone: la sosta momentanea non esclude il reato di fuga

In tema di circolazione stradale, commette un reato (previsto dall’art. 189, comma 6, codice della strada) chi, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con danni alle persone, si limiti ad effettuare una sosta momentanea, non sufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. È quanto deciso dalla Cassazione con sentenza 33335/15.

Il caso

Un uomo veniva portato in giudizio perché, rimasto coinvolto in un incidente stradale, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva di prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado assolveva l’imputato dal reato di “fuga”, e la pronuncia trovava conferma in sede di appello. Contro la decisione ricorreva il PG presso la Corte d’appello territoriale, deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria.

La Corte di merito ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado sul presupposto che la condotta tenuta dall’imputato si presenta sì come elusiva dell’obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’investimento, ma l’imputato, dopo l’incidente, ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute, e solo successivamente si è allontanato dal luogo del sinistro.

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ricostruito nel dettaglio la disciplina dettata dall’art. 189 cds, che descrive in modo puntuale il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in relazione alla maggior delicatezza delle situazioni che si possono presentare. La norma prevede l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, in presenza di persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

Quanto, in particolare, al reato di cui all’art. 189, comma 6, cds, la Suprema Corte precisa che esso deve essere qualificato come reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento, impedendo o comunque ostacolando l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. In tema di circolazione stradale, pertanto, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cds il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. Per tutte le ragioni sovraesposte, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla disposta assoluzione dal reato di fuga e ha rinviato alla Corte d’appello territoriale per un nuovo esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Incidente con danni alle persone: la sosta momentanea non esclude il reato di fuga - La Stampa

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