martedì 29 settembre 2015

Separazione tra coniugi: ribaditi i criteri per il mantenimento

La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, in un procedimento di modifica della condizioni di separazione, tra due coniugi, avevano stabilito a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie e aumentato l’importo dell’assegno dovuto ai figli, in base alla modifica delle condizioni economiche dei coniugi. Lo ha precisato con l’ordinanza 17854/15.

L'uomo aveva presentato ricorso la sentenza di merito, che però aveva correttamente evidenziato il miglioramento delle sue condizioni economiche, rilevando che quelle della moglie non erano sostanzialmente cambiate. La sentenza impugnata, inoltre, aveva correttamente tenuto conto della sopravvenuta piena disponibilità, da parte del marito, dell’abitazione coniugale.

Secondo la Cassazione è corretta la decisione della corte di merito di attribuire il mantenimento del figlio convivente con il padre esclusivamente allo stesso e di confermare la legittimazione della madre a richiedere assegno mensile per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che convive con la madre nei periodi di ritorno dalla località presso la quale sta svolgendo i propri studi. Vengono così giustificati l’aumento dell’assegno per i figli e l’erogazione dell’assegno per il coniuge. Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso dell’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Separazione tra coniugi: ribaditi i criteri per il mantenimento - La Stampa

lunedì 28 settembre 2015

Danno da trasfusione: l’onere della prova grava sull’ospedale

Nel caso di danno da infezione trasfusionale, spetta alla struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 18895/15.

Il caso

Una donna si rivolge al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni da infezione da HIV, causata, secondo la sua ricostruzione, da una trasfusione ospedaliera. La domanda è respinta. Si arriva al ricorso in Cassazione. La donna afferma che la Corte d’appello le ha erroneamente addossato l’onere di provare che essa fosse sana al momento di ingresso in ospedale.

La Cassazione ricorda che in tema di danno da infezione trasfusionale, le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno stabilito che alla struttura ospedaliera dimostrare che l’affezione era già in atto al momento del ricovero e che, dunque, il proprio inadempimento non è stato rilevante. Nel caso, la sentenza d’appello ha palesemente violato tale principio, pretendendo che fosse la paziente a dimostrare di essere stata sana al momento della trasfusione. Pertanto, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento». Per quanto sopra esposto, la Corte ha accolto il ricorso della ricorrente, rinviando la causa alla corte territoriale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Danno da trasfusione: l’onere della prova grava sull’ospedale - La Stampa

domenica 27 settembre 2015

Guida in stato di ebbrezza e consumo di farmaci influenti sull'etilometro

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36887/2015,depositata in data 11 settembre 2015, ha ribadito alcune tesi giurisprudenziali sull'uso dei farmaci capaci di alterare gli esiti sull'alcooltest. La Corte infatti ha stabilito che, anche se l'alcool test è risultato positivo a causa dei farmaci assunti per curare la tosse, ciò non rileva ai fini della condanna dell'automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione, infatti, con tale sentenza ha rigettato il ricorso di un automobilista avverso una sentenza della Corte D' Appello di Palermo che lo riteneva responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale in primo grado, condannandolo alla pena di giustizia e alla sospensione della patente per sei mesi.

Nel ricorso per Cassazione, l'imputato lamentava che la corte di merito avesse ritenuto rilevante unicamente la constatazione dei Carabinieri circa gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza come si evincevano dagli esiti dell'etilometro, senza tenere in considerazione, altresì, che gli esiti dell'alcol test erano alterati dall'assunzione da parte del conducente dell'autovettura di due fitofarmaci per la cura della tosse.

Nelle doglianze, altresì veniva esplicato che la Corte non avesse considerato rilevante neanche la relazione medica nella quale si specificava che i farmaci in questione potessero comportare un aumento del livello ematico di alcol.

Per la Suprema Corte di Cassazione invece è il conducente che deve accertarsi della compatibilità dell'assunzione del farmaco con la circolazione stradale prima di mettersi alla guida.

La S.C. ha affermato che "l'esito positivo dell'alcol test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria all'accertamento dando prova di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione. Dunque per la Suprema Corte non è sufficiente allegare la circostanza relativa alla assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia scevra da risconti probatori".

Infatti, trattandosi di un reato colposo spetta comunque al conducente accertarsi della compatibilità della assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi al volante, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza.

Con il rigetto del ricorso,la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Gia' in passato la Cassazione aveva ribadito che l'assunzione di un farmaco che ritarda l'eliminazione dell'etanolo nel sangue non salva il conducente risultato positivo al test alcoolemico dalla condanna per guida in stato di ebbrezza (sentenza 38793/11) in quanto non è rilevante che i valori siano sballati ma soltanto che l'etilometro li abbia rilevati ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento,dimostrando vizi e/o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione,non essendo sufficiente documentare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare il test.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Guida in stato di ebbrezza e consumo di farmaci influenti sull'etilometro

In Australia è #mobbing rimuovere una collega dagli amici di #Facebook

Rimuovere una collega dagli amici di Facebook può essere un atto di mobbing. È quanto ha stabilito un tribunale australiano, in una sentenza innovativa che amplia la casistica delle persecuzioni in ufficio. La Fair Work Commission, il tribunale per il diritto del lavoro, ha stabilito che Lisa Bird, dirigente di un’agenzia immobiliare, ha dimostrato una «mancanza di maturità emotiva» indicativa di «un comportamento irragionevole». Vittima del mobbing, racconta il quotidiano britannico The Telegraph, è la collega Rachel Roberts.

La donna si era lamentata con il principale, marito della Bird, che tutte le case a lei assegnate non venivano adeguatamente pubblicizzate sulla vetrina dell’agenzia. La Bird è allora intervenuta e con fare sprezzante ha accusato la Roberts di comportarsi «come una scolaretta che corre dal maestro». Uscita in lacrime dal posto di lavoro, l’agente immobiliare è poi andata andata a controllare se la dirigente aveva commentato l’incidente su Facebook. E così ha scoperto l’ultima prepotenza: era stata cancellata dagli amici.

La sentenza, spiegano gli esperti, non afferma che la cancellazione sia di per sé un atto di mobbing. Ma chiarisce che può diventarlo. E per la Roberts è stata l’ultima goccia dopo una serie di sgarberie di cui era stata vittima e che le hanno causato ansia e depressione. La Bird, infatti, non la salutava mai e la escludeva ogni volta che consegnava del materiale al resto dello staff. Se la sentenza amplia lo spettro dei vari modi di perseguitare ingiustamente i colleghi, potrebbe anche far riflettere se non sia il caso di separare più nettamente lavoro e vita privata sui social network.

Fonte: AdnKronos/www.lastampa.it/In Australia è mobbing rimuovere una collega dagli amici di Facebook - La Stampa

venerdì 25 settembre 2015

Le misure restrittive sugli stupefacenti tornano alla Corte costituzionale

Nuovo dubbio di costituzionalità sulle norme antidroga. Questa volta a sollevare la questione è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 38560 della Sesta sezione penale depositata ieri e sotto osservazione è l'articolo 75 bis del Testo unico, che introduce un pacchetto di misure restrittive che può essere applicato a chi si è reso colpevole di un illecito amministrativo in materia di detenzione di stupefacenti per uso personale.

Le misure, che possono essere disposte anche congiuntamente, consistono:

a) nell'obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso gli uffici di pubblica sicurezza (polizia o carabinieri) oppure in orari coincidenti con gli ingressi e uscite delle scuole;

b) obbligo di rientro e uscita dalla propria abitazione in orari fissi;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanamento dal comune di residenza;

e) divieto di guidare qualsiasi veicolo a motore.

Su questo intreccio di obblighi e divieti da adesso pesa la tagliola di una futura pronuncia di incostituzionalità. Che dovrebbe essere almeno probabile se la stessa Corte costituzionale tenesse fermo quanto già stabilito nel recente passato. La questione su cui è incentrata l'ordinanza della cassazione è infatti quella dell'eterogeneità della norma rispetto al provvedimento nel quale venne inserita.

fonte: www.ilsole24ore.com//Le misure restrittive sugli stupefacenti tornano alla Corte costituzionale

Disservizi nello smaltimento dei rifiuti? La tassa si paga lo stesso

Se il servizio della raccolta rifiuti non viene effettuato per buona parte dell’anno, bisogna pagare l’intero importo della TARSU? Sì: secondo i giudici della Cassazione, non si può sfuggire alla tassa, nemmeno se i cassonetti sono stati incendiati e per cinque mesi il contribuente si è dovuto arrangiare per smaltire il sacchetto nero.

La vicenda è stata analizzata nell’ordinanza 18854/15. La contribuente aveva presentato ricorso contro la decisione della Commissione Regionale, che aveva ribaltato la sentenza dei giudici provinciali in merito al pagamento di una cartella TARSU su un complesso immobiliare di proprietà. Secondo la ricorrente, doveva essere applicata una riduzione della tassa sui rifiuti, che andava dunque corrisposta in misura non superiore al 40%, poiché era capitato più volte che i cassonetti presenti nelle vicinanze dell’immobile fossero stati dati alle fiamme, con conseguente interruzione del servizio di raccolta per quasi metà dell’anno.

Per la Cassazione, però, la tassa sui rifiuti va pagata indipendentemente dal servizio reso. “Tale tassa – si legge nell’ordinanza – è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altra modalità, purché il servizio stesso sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione”. Il fatto che debba esistere la possibilità di fruire del servizio – sottolineano però i Giudici – non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa sia dovuta solo se la raccolta sia stata effettuata con regolarità. Insomma, niente da fare: la tassa si deve pagare in ogni caso; e per questo motivo i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso della contribuente.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/Disservizi nello smaltimento dei rifiuti? La tassa si paga lo stesso - La Stampa

giovedì 24 settembre 2015

Tassista ‘abusivo’ per gli stranieri del centro di accoglienza: semplice favoreggiamento, e non trasporto di ‘irregolari’

Dinanzi al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, il tassista ‘in nero’ resta in attesa delle richieste degli stranieri che, giunti clandestinamente in Italia, puntano ad arrivare o a Catania o a Caltagirone. E' evidente il profitto illecito realizzato dall’uomo, sfruttando proprio la condizione di illegalità dei potenziali passeggeri. Ciò nonostante, però, non si può contestare il reato di trasporto di immigrati clandestini. Di conseguenza, è illegittima l’applicazione della custodia in carcere (Cassazione, sentenza 36077/15).

Nessun dubbio sulla condotta del tassista, ricostruita nei minimi dettagli e finalizzata, come detto, a sfruttare gli immigrati clandestini approdati in Sicilia, offrendo loro – dietro esosi pagamenti – la possibilità di scappare dal centro di Mineo e di approdare o a Catania o a Caltagirone. A fronte di questo quadro – poggiato su acquisizioni testimoniali e sulla confessione del tassista –, per i giudici di merito è corretto parlare di «plurimi episodi di trasporto di immigrati clandestini all’interno dello Stato», e, di conseguenza, è logica l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Rilevante, in questa ottica, anche l’esigenza di «evitare la commissione di ulteriori reati», alla luce delle «modalità di svolgimento dei fatti, dimostrativi di professionalità ed organizzazione». Ma la visione tracciata dal gip e condivisa dal tribunale del riesame viene demolita dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, accolgono le obiezioni mosse dal legale del tassista, sancendo l’inapplicabilità del «carcere».

Il legale ha contestato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, spiegando che il suo cliente «aveva» sì «svolto il ruolo di tassista», ma «solo dopo che il reato» si era concretizzato, ossia l’approdo in Italia degli stranieri irregolari. E proprio questa sottolineatura viene considerata di rilievo dai Giudici della Cassazione, i quali annotano anche che, paradossalmente, pure il tribunale del riesame ha riconosciuto che l’uomo «non ha avuto nessun ruolo nell’ingresso illecito dei migranti» e che «il suo intervento di tassista abusivo si è collocato in un momento successivo, quando ormai il reato» – cioè quello di «trasporto di stranieri nel territorio dello Stato» – «si era consumato ed i migranti erano stati allocati nel centro di accoglienza di Mineo».

Ciò perché, evidenziano i giudici di terzo grado, normativa alla mano – cioè il Testo unico sull’immigrazione –, in questa vicenda «la condotta di trasporto di stranieri è svincolata dalla finalità specifica dell’immigrazione e viene posta in essere da un soggetto» che non ha presto parte «alla fase iniziale della permanenza dei migranti, avvenuta con l’ingresso, legale o illegale, nello Stato» e che «si approfitta di stranieri già presenti nel territorio italiano».

Molto più logico, invece, contestare il reato di «favoreggiamento della permanenza dello straniero» irregolare, finalizzato ad ottenere un «ingiusto profitto», sfruttando la «condizione di illegalità dello straniero». E tale addebito, «meno grave» e punibile con la «reclusione fino a quattro anni», sanciscono i giudici, «non consente più l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere». Scarcerazione non più discutibile, quindi, per il tassista abusivo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tassista ‘abusivo’ per gli stranieri del centro di accoglienza: semplice favoreggiamento, e non trasporto di ‘irregolari’ - La Stampa

Ogni omissione contributiva mensile è reato

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si ha, nell’arco di un anno solare, ogni volta che il datore di lavoro, con riferimento alle singole mensilità, omette di eseguire, parzialmente o per intero, il versamento dovuto. Dunque è soltanto all’interno delle singole mensilità che è irrilevante stabilire, ai fini della configurabilità della fattispecie, se le omissioni siano parziali o totali, mentre nel periodo di un anno ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 37860/15).

La Suprema Corte ribadisce che il reato si intende consumato nel momento in cui scade il termine utile (il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi) concesso al datore di lavoro per il versamento. Invece, nell’arco dell’anno, ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo e la pluralità delle omissioni potranno essere unificate sono se realizzate per eseguire lo stesso disegno criminoso. Detto ciò, nel reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, i fatti costitutivi dell’illecito, e tra questi l’avvenuto pagamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, devono essere dimostrati dall’accusa anche con prove documentali, testimoniali o indiziarie, mentre è onere dell’imputato provare i fatti.

Dal testo della sentenza impugnata, risulta che due lavoratori avessero dichiarato, in ordine ad alcune mensilità non pagate nel 2007 e 2008, di non essere in grado di indicare i mesi, sicché i giudici di merito concludevano che non fosse possibile chiarire se si trattasse delle omissioni contestate o no. In ordine a tali mensilità incorporate nel capo di imputazione, gli ermellini affermano che non sia possibile ritenere provato il reato, poiché mancano nella sentenza, a differenza degli altri anni, indicazioni che dimostrino che, per i mesi oggetto delle contestazioni in relazione alle suddette annualità, il datore di lavoro avrebbe commesso altre omissioni contributive nei confronti di lavoratori diversi da quelli prima menzionati. La Cassazione pertanto annulla parzialmente la sentenza, rinviandola alla Corte d’appello che dovrà verificare se, tramite atti acquisibili o altri atti del processo già acquisiti, risultino, con riferimento a specifiche mensilità, le omissioni per gli anni in questione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ogni omissione contributiva mensile è reato - La Stampa

mercoledì 23 settembre 2015

Non punibile il coltivatore occasionale di cannabis

Sì alla particolare tenuità del fatto per il coltivatore occasionale di canapa indiana. La Cassazione, con la sentenza 38364 depositata ieri, afferma che il beneficio della non punibilità previsto dall'articolo 131-bis del Dlgs 28/2015, può essere applicato a chi fa coltivazioni domestiche di cannabis in assenza di precedenti per lo stesso reato. Al contrario la Cassazione lo esclude se la condotta, come nel caso esaminato, è abituale, anche se i singoli fatti esaminati separatamente sono di particolare tenuità.

La Suprema corte ripercorre la giurisprudenza che si è occupata della coltivazione “fai da te”, ad iniziare dalla linea “dura”, alla quale aderisce, affermata dalle Sezioni unite (sentenza 28605/2008), secondo la quale è reato la coltivazione, anche ad uso personale, di piante dalle quali si può estrarre sostanza stupefacente. Una condotta che diventa inoffensiva solo la sostanza ricavabile non produce «un effetto stupefacente in concreto rilevabile». Più permissiva la conclusione della sentenza 25674 del 2014: è inoffensiva la cannabis in vaso se il principio attivo è pari a 16 mg. Droga a parte la Cassazione sottolinea come la giurisprudenza ha «seppure timidamente» fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibili anche altri reati. Sulla stessa linea si è mosso il legislatore con il Dlgs 274/2000 (articolo 34) che ha previsto l'archiviazione nei casi di particolare tenuità, precorrendo i tempi del Dlgs 28/2015.

fonte: www.ilsole24ore.com//Non punibile il coltivatore occasionale di cannabis

Il codice di comportamento per il personale dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicato ieri il Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate, che definisce le regole che i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo sono tenuti ad osservare per garantire imparzialità, diligenza, efficienza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità.

Tra le disposizioni più rilevanti, il divieto per i dipendenti delle Entrate di chiedere o accettare per sé o altri regali o altre utilità, anche di modico valore, per l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri; vietato anche accettarne la promessa da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. Unica deroga alla regola, i regali d’uso di modico valore (massimo 150 euro) occasionalmente effettuati nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice impone ai dipendenti, all’atto dell’assegnazione dell’ufficio, di informare per iscritto il responsabile dell’ufficio di tutti i rapporti – diretti o indiretti – di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. È, inoltre, fatto obbligo ai dipendenti delle Entrate di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

I dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, infine, nelle relazioni extralavorative, dovranno evitare di sfruttare o menzionare la propria posizione nell’Agenzia per ottenere utilità che non gli spettino. Numerose anche le regole dettate in materia di comportamenti da adottare in servizio, tra le quali spiccano il dovere di adottare un linguaggio comprensibile nei rapporti con il pubblico e quello di astenersi dall’influenzare i preposti all’adozione di un atto verso il quale il dipendente abbia un interesse personale.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/Il codice di comportamento per il personale dell'Agenzia delle Entrate - La Stampa

martedì 22 settembre 2015

Assistente ai finanziamenti tenuto lontano dalla clientela: è #demansionamento

Proteste inutili, quelle del lavoratore: è legittima la decisione della Banca di spostarlo dalla sede decentrata in un Comune di 35mila abitanti alla sede di riferimento nella città capoluogo di provincia. Il dipendente, inquadrato come assistente ai finanziamenti, è stato completamente privato, nel nuovo ambiente di lavoro, della possibilità di mettere a frutto le proprie competenze professionali. Per questo, è evidente il demansionamento messo in atto dall’azienda ai danni del lavoratore (Cassazione, sentenza 18223/15).

Il caso

Ad avviare la vicenda giudiziaria sono le lamentele di un dipendente, legate alle «mansioni» assegnategli nella nuova «sede». Per l’uomo si può e si deve parlare di «demansionamento», e tale visione viene condivisa dai giudici d’appello, i quali ritengono che i compiti attribuiti all’uomo non erano «riconducibili alla qualifica» da lui ricoperta, nella vecchia sede, come «assistente ai finanziamenti».

Pronta la replica della Banca, che, con un ricorso in Cassazione, ritiene illogico considerare, come fatto in appello, acclarato il «demansionamento» senza «accertare in fatto ciò che il lavoratore facesse in concreto, al di là della qualifica assegnata» e «omettendo di comparare le ultime mansioni con quelle assegnate in precedenza».

Anche per la Cassazione è evidente la scorrettezza dell’operato della Banca. Ciò perché è emerso, dalla ricostruzione della vicenda, che all’uomo, «a seguito della destinazione» alla nuova «filiale», non sono mai state «assegnate mansioni riconducibili alla qualifica di assistente ai finanziamenti». Non a caso, nella nuova sede il lavoratore, evidenziano i giudici, «non aveva alcuna possibilità di fornire assistenza e consulenza alla clientela in merito ai finanziamenti, né aveva potuto realizzare eventuali operazioni connesse alle proposte di finanziamenti ed alla revisione degli affidamenti in scadenza». Decisivo, in questo caso, è il confronto tra le «mansioni effettuate» e la «qualifica posseduta», confronto che pone in evidenza una clamorosa «dequalificazione» del dipendente, con «attribuzione di mansioni inferiori alla qualifica». Confermata, di conseguenza, la condanna della Banca per il «demansionamento» del lavoratore.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assistente ai finanziamenti tenuto lontano dalla clientela: è demansionamento - La Stampa

lunedì 21 settembre 2015

“Troppo lavoro”: giustificate le dimissioni del dipendente. E l’azienda paga

“Ritmi di lavoro insostenibili”: così il dipendente ha motivato le proprie dimissioni. Pare una scelta folle, almeno in apparenza, ma si è rivelata assolutamente logica. Non a caso, il lavoratore passa all’incasso dalla propria vecchia azienda, ricevendo una corposa somma per differenze retributive, TFR e, soprattutto, indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, sentenza 18429/15).

Il caso

Il lavoratore vede condannare la sua azienda in primo e in secondo grado. Tale visione è condivisa, ora, anche dalla Cassazione, che ritiene legittime le pretese avanzate dall’uomo, poggiate, tra l’altro, su «periodo di attività, orario di lavoro, inquadramento». Il punto centrale è l’impegno richiesto dall’azienda al dipendente, impegno che l’uomo ha sempre definito «gravoso», tanto da «spingerlo a dimettersi». Anche su questo fronte i Giudici del Palazzaccio, valutano come corretta la visione tracciata in tribunale prima e in appello poi.

Le dimissioni erano state rassegnate perché l'uomo era «ormai esasperato dai ritmi lavorativi insostenibili cui la società lo sottoponeva e per i quali aveva contratto una patologia» – «sindrome ansiosa da stress per iperattività lavorativa» – certificata dal Servizio di medicina legale e fiscale. Di conseguenza, la conferma della decisione emessa in appello: azienda obbligata, quindi, a soddisfare le pretese economiche dell’ex dipendente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Troppo lavoro”: giustificate le dimissioni del dipendente. E l’azienda paga - La Stampa

sabato 19 settembre 2015

Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"

Non c'e' "truffa sentimentale" quando un partner menta all'altro sui propri sentimenti per farsi prestare del denaro che poi non restituisce. A metterlo 'nero su bianco' sono i giudici del Tribunale di Milano prendendo spunto dalla vicenda di una donna che, dopo aver prestato 16mila euro al suo compagno il quale le aveva promesso di costruire con lei una famiglia e restituirle il denaro, e' stata 'scaricata' vedendosi restituiti solo 280 euro. In questo caso, il "semplice mentire sui propri sentimenti", ossia la "nuda menzogna", non "integra una condotta tipica di truffa".

  Per questo il Tribunale ha assolto un uomo che era accusato di truffa e appropriazione indebita per aver sfruttato, secondo l'accusa, l'amore provato per lui da una donna, intascando il denaro. La sentenza e' stata pronunciata lo scorso luglio dal giudice Ilio Mannucci Pacini e le motivazioni, depositate qualche giorno fa, sono state pubblicate sul sito. L'uomo era imputato per aver "indotto in errore" la donna nel 2009, sfruttando il suo "sentimento affettivo" assicurando, in particolare, "a quest'ultima che l'avrebbe portata in Peru' ove avrebbe iniziato un'attivita' commerciale". E si "sarebbe fatto corrispondere svariate somme di denaro per un importo complessivo di 16.500 euro", mai restituite "nonostante le ripetute richieste". Il giudice osserva che "se la truffa sentimentale e' astrattamente ipotizzabile si potrebbe a ragione temere un abnorme ampliamento dell'area di rilevanza penale, tale da includere condotte, assai frequenti nelle relazioni di coppia, e, a buon senso, immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale". In questo caso, "difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa". Per il giudice "non c'e' truffa allorche' l'inganno non sia stato tessuto in modo artificioso attraverso un'alterazione della realta' esterna" o con una "menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realta'". Il "semplice mentire" in amore, dunque, non basta. Il dolo, poi, "deve essere presente al momento dell'inizio della condotta" e "sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell'ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso".

  Inoltre, spiega il giudice, anche nel caso di un "ricco erede" ingannato da una "giovane e bellissima donna" ricoperta di "doni" e "ingenti capitali" non c'e' reato, se esiste il "ragionevole dubbio" che la "presunta vittima" non si sarebbe comportata in modo diverso pur "sapendo della reale intenzione" della donna. La mancata restituzione del denaro "puo' dar luogo - precisano i giudici - a una violazione contrattuale rilevante in sede civile ma non al delitto di appropriazione indebita ne' a qualsivoglia illecito penale".

Fonte: www.agi.it//Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"

venerdì 18 settembre 2015

La "bigenitorialità" e il rapporto scuola-famiglia (circolare Ministero dell’Istruzione)

Con la circolare 5536/15 il Ministro dell’Istruzione fornisce alcune indicazioni sui rapporti tra il genitore separato che non convive con i figli e le scuole, cercando così di attuare il principio della “bigenitorialità”. Con la legge 176/1991 che ha recepito nell’ordinamento italiano la Convenzione sui diritti dell’infanzia e soprattutto con la legge n. 54/2006, viene sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo. A tal fine è stato istituito l’affidamento condiviso, il quale rappresenta un’importante svolta di innovazione sociale.

Proprio per tutelare il minore e la sua esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, è stato introdotto il principio della “bigenitorialità”, ossia il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Il ministero dell’Istruzione precisa che la legge 219/2012, stabilendo definitivamente la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso, ha esteso il principio di “bigenitorialità” anche alle famiglie di fatto in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei minorenni.

Il Ministero invita i dirigenti scolastici a «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF».

Il Miur, inoltre, segnala alcune azioni che le scuole possono attuare per tradurre in pratica il principio di bigenitorialità:

1) l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni, di qualsivoglia natura, anche al genitore separato/divorziato/non convivente, anche se non ha i figli in casa in base all’atto di separazione o divorzio;

2) l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o si trovi nell’impossibilità di presenziare di persona;

3) l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione rapida e immediata (sms o email);

4) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, dei principali documenti scuola – famiglia (e in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche, ma ancora moduli cartacei.

Infine, qualora risulti impossibile acquisire il necessario consenso scritto di entrambi i genitori, il Miur suggerisce di inserire nella modulistica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che se la dichiarazione risultasse falsa perché è mancato il consenso dell’altro genitore, il dichiarante si assumerà le conseguenze amministrative e penali relative alle dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La "bigenitorialità" e il rapporto scuola-famiglia - La Stampa

La quietanza sottoscritta solo dall'agente non prova il pagamento del premio assicurativo

La quietanza di pagamento, redatta su un modulo prestampato predisposto dall'assicuratore e recante la sola sottoscrizione dell'agente, non ha valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa e, pertanto, non è di per sé idonea a dimostrare il pagamento del premio da parte del contraente. Così ha statuito il Tribunale di Lecco, con la sentenza in epigrafe, all'esito di un giudizio promosso dall'assicurato nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

In particolare, l'attore aveva convenuto in giudizio l'assicuratore lamentando l'illecita appropriazione - da parte dell'agente - dei premi versati per la stipulazione di polizze che non risultavano ritualmente emesse, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della validità delle stesse e, in subordine, il risarcimento del danno, ex art. 2049 cod. civ., commisurato ai premi versati per la stipulazione di detti contratti assicurativi.

La Compagnia – in via preliminare – si è difesa sostenendo che, nella fattispecie, l'attore non aveva in alcun modo provato il pagamento dei premi, limitandosi a produrre una serie di quietanze non sottoscritte in modo autografo dall'assicuratore ma riportanti solamente una sigla indecifrabile, asseritamente riconducibile all'agente. Stante la carenza della prova del pagamento del premio, la domanda dell'attore doveva, quindi, essere respinta sia sotto il profilo contrattuale (in quanto, in mancanza del pagamento dei premi, la stipulazione delle polizze non si era perfezionata), sia sotto il profilo extracontrattuale (per omessa prova del danno asseritamente subito).

In subordine, la Compagnia sosteneva che tra l'assicurato e l'agente era intercorso un parallelo rapporto privato, estraneo al rapporto assicurativo, idoneo a rompere il rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente ed il mandato assicurativo conferitogli dall'assicuratore (presupposto minimo per poter sostenere la responsabilità della compagnia per l'illecito dell'agente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.).

Il Tribunale, in accoglimento alle tesi difensive della Compagnia, affermava il principio in epigrafe, precisando che la quietanza di pagamento (peraltro nemmeno sottoscritta dalla Compagnia) non può certo costituire, da sola, valida prova del trasferimento di denaro dall'assicurato all'assicuratore .

Accertata, per quanto sopra detto, la carenza di prova del pagamento dei premi, il Giudice ha poi ritenuto – in virtù del principio della c.d. "ragione più liquida" - di non esaminare le ulteriori numerose questioni sollevate dalle parti (inerenti, ad esempio, la responsabilità solidale della compagnia assicurativa per l'illecito dell'agente o l'eventuale concorso di colpa dell'assicurato) in quanto, in mancanza della prova del danno, la domanda attorea non avrebbe potuto, comunque, essere accolta.

Fonte: www.ilsole24ore.com//La quietanza sottoscritta solo dall'agente non prova il pagamento del premio assicurativo

Troppi rumori dal night club, scatta la condanna penale

Il superamento dei limiti differenziali del rumore, se disturba un numero indeterminato di persone, rende penalmente rilevante l’attività che li produce (Cassazione, sentenza 37097/15).

Il caso

A una donna viene addebitato il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 codice penale) perché, quale titolare di un night club, con schiamazzi e rumori, provenienti dal rumore dei compressori di aria condizionata e dal volume della musica assordante, disturbava il riposo notturno degli inquilini di un condominio vicino. La questione, dopo un lungo percorso, finisce in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell’ambito di un’attività legittimamente autorizzata è un illecito amministrativo (art. 10, comma 2, l. n. 447/95) se si verifica il semplice superamento di limiti di rumore stabiliti dalle norme, ma è un reato (art. 659 c.p.) se si ha qualcosa di diverso dal semplice superamento. Ciò che conta in questo caso, afferma la Cassazione è che questo superamento - se disturba un numero indeterminato di persone - rende penale l’attività che li produce, quindi il comportamento della donna non comporta un semplice illecito amministrativo. Inoltre, il reato può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, ma se il giudice ritiene non complete le indagini non può pronunciare una causa di non punibilità, ma deve restituire gli atti al pm, anche se ritiene inattendibile la prova dichiarata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Troppi rumori dal night club, scatta la condanna penale - La Stampa

martedì 15 settembre 2015

Troppi analcolici per il cenone di Capodanno: automobilista condannato

L’esito dell’etilometro è chiaro, quindi è inutile che l’uomo dica di aver bevuto solo analcolici: questi prodotti, difatti, seppur in misura minima, contengono comunque alcol. Logica e prudenza avrebbero dovuto consigliare all’automobilista di non mettersi alla guida.

Il caso

Festa e bagordi, con bevute annesse. Tipico clima da Capodanno. Meglio, però, evitare, a tarda notte, di mettersi alla guida, anche se si è abusato non di alcolici ma di analcolici. Questi ultimi prodotti, difatti, sono comunque “alcolici, anche se a bassa gradazione”. E berne tanti, troppi, può comportare, legittimamente, la condanna per il reato di “guida in stato di ebbrezza” (Cassazione, sentenza 29904/15).

Il Primo dell’anno è pessimo per un automobilista, che, dopo il ‘cenone’ è fermato dalle forze dell’ordine e sottoposto ad etilometro, viene sanzionato per «guida in stato di ebbrezza». L'unico sollievo per l’uomo è nella decisione dei giudici d’Appello che - modificando in parte la decisione del Tribunale - confermano la responsabilità penale, ma sostituiscono la «pena dell’arresto» con un’«ammenda di 5mila euro».

L'automobilista, però, ricorre in Cassazione. La sua linea difensiva è questa: gli è vietata, per «motivi di salute», l’«assunzione di alcolici». Ciò significa che, molto probabilmente, «nel corso del ‘cenone di Capodanno’» gli sono stati «offerti analcolici» che «in realtà si sono rivelati» alcolici. L’uomo rivendica la propria innocenza, e la propria buonafede. Ma la Cassazione concorda con le osservazioni di Tribunale e Corte d’Appello.

E' decisiva, paradossalmente, proprio la «deduzione difensiva», da cui emerge «scarsa consapevolezza circa il fatto che anche i cosiddetti ‘analcolici’ sono, in realtà, alcolici, anche se a bassa gradazione». Ciò fa apparire evidente la «mancanza di diligenza» dell’uomo, il quale avrebbe dovuto «evitare di assumere bevande contenenti alcol», anche se in misura minima, o, in alternativa, «non porsi alla guida del veicolo». Tutto ciò conduce alla conferma della condanna per il reato di «guida in stato di ebbrezza», con relativa «ammenda di 5mila euro».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Troppi analcolici per il cenone di Capodanno: automobilista condannato - La Stampa

Per stabilire l'assegno divorzile va considerata la nascita di un figlio di secondo letto

Con la sentenza 14521/15 la Cassazione si è espressa sulla determinazione dell’importo dell’assegno divorzile.

Il caso

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Napoli, cambiando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, conferma l’importo dell’assegno previsto in favore della moglie e dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano presso i servizi sociali. Il marito ricorre in Cassazione. La Suprema Corte ribadisce che l’assegno per il coniuge deve essere diretto al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Per determinare l’importo dell'assegno, il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri della quantificazione: può decidere di privilegiarne uno od alcuni rispetto agli altri. Tuttavia non può non tenere in considerazione il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto, in conseguenza del quale il padre ha obbligo di mantenimento. La Cassazione accoglie perciò il ricorso del marito e cancella la sentenza impugnata rinviando al giudice la quantificazione dell’assegno.

Per stabilire l'assegno divorzile va considerata la nascita di un figlio di secondo letto - La Stampa

lunedì 14 settembre 2015

Nessun automatismo nella rideterminazione della pena per le droghe leggere

Il giudice chiamato a rideterminare in meglio la pena, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti, non può limitarsi, secondo la sentenza 35980/2015 della Corte di Cassazione, ad una operazione di ricalcolo matematico e proporzionale, essendo tenuto ad esercitare appieno i propri poteri valutativi disciplinati dall'articolo 133 c.p.

Il contesto normativo

La Corte di cassazione continua a fornire le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti dopo la nota sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale, dichiarando incostituzionale la legge Fini-Giovanardi, ha determinato, per le droghe “leggere”, il ritorno alla più favorevole previgente normativa contenuta nella legge Vassalli-Iervolino.

Infatti, il “recupero” del previgente articolo 73, comma 4, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 determina che, per le droghe “leggere” [tabelle II e IV], devono ora applicarsi le sanzioni della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468, mentre il trattamento sanzionatorio previsto nel comma 1 dello stesso articolo 73, nel testo introdotto dalla Fini-Giovanardi, prevedeva le più gravi sanzioni della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Le conseguenze

Ebbene, non è dubbio che coloro che siano stati condannati per fatti relativi a droghe “leggere” prima dell’intervento della Corte costituzionale, hanno diritto a vedersi applicata, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, c.p., la disciplina anteriore alla legge Fini-Giovannardi, senz’altro più favorevole.

Esattamente, però, precisa qui la Cassazione, il giudice chiamato a determinare la pena (anche se chiamato a pronunciarsi a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione) non è vincolato nei propri poteri valutativi dall’apprezzamento del primo giudice (ergo, il giudice che, in precedenza, ha applicato la pena più grave prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale), nel senso che non è tenuto a procedere solo ad una operazione di ricalcolo matematico e proporzionale della pena.

L’unico limite che incontra il giudice, a ben vedere, è quello del divieto di reformatio in peius, nei limiti di cui all’articolo 597, comma 3, c.p.p. quanto alla pena complessiva.

La regola di condotta

In altri termini, deve ritenersi che il giudice di appello chiamato ad applicare per gli illeciti relativi a droghe “leggere”, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la più favorevole normativa prevista dall’articolo 73, comma 4, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 49 del 2006 [c.d. legge Fini-Giovanardi], non trova alcun vincolo derivante dalla pena precedentemente irrogata se non quello del divieto di reformatio in peius nei limiti di cui all’articolo 597, comma 3, c.p.p. quanto alla pena complessiva.

Ciò significa che il giudice ha certamente l’obbligo di applicare la normativa più favorevole che rivive, per le droghe “leggere”, dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale ed ha anche l’obbligo collegato al divieto della reformatio in peius sulla pena in assenza di impugnazione della parte pubblica, da intendersi nel senso di non poter irrogare una pena superiore nel quantium finale a quella irrogata dal primo giudice.

Peraltro, rispettati tali obblighi, il giudice ha una plena cognitio per quanto riguarda la quantificazione della pena, non essendo vincolata dalla determinazioni assunte in proposito dal primo giudice.

Ne deriva che legittimamente il giudice di appello, nel rideterminare la pena complessiva in modo più favorevole all’imputato, applicando i limiti edittali previsti dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla legge Fini-Giovanardi, potrebbe di non applicarli nel “minimo”, come aveva invece fatto il giudice precedente chiamato ad applicare la disciplina poi dichiarata incostituzionale.

Tale principio, a ben vedere, la Corte lo trae dalla motivazione esauriente e puntuale della sentenza delle Sezioni unite 26 febbraio 2015, Jazouli, laddove si è chiarito che è compito del giudice, chiamato a “rimodulare” la pena, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, quello di procedere ab imis ad una “nuova” commisurazione della pena che assuma come parametro edittale quello stabilito dalla disciplina oggetto della reviviscenza determinata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il giudice dell’esecuzione

Va soggiunto che analoghi principi valgono anche per il giudice dell’esecuzione.

Nel senso che il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato per un illecito relativo a una droga “leggera” a norma degli articoli 132 e 133 c.p., attenendosi al rispetto sia dei limiti edittali previsti dalla originaria formulazione dell'articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, in relazione alla tipologia di condotta e di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, sia delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuibile.

Sarebbe invece sbagliato se il giudice dell’esecuzione si limitasse ad una operazione di riduzione meramente automatica o aritmetico proporzionale, per riportare la pena nei limiti edittali prevista dalla normativa anteriore alla legge Fini-Giovanardi, dovendo invece fare necessariamente uso dei propri poteri discrezionali ed adeguare in tal modo la pena, con congrua motivazione, al disvalore penale del fatto, come accertato dal giudice della cognizione (cfr., di recente, Cassazione, Sezione I, 18 novembre 2014, De Simone; nonché, Sezione III, 19 maggio 2015, T.).

fonte: www.quotidianogiuridico.it//Nessun automatismo nella rideterminazione della pena per le droghe leggere - Il Quotidiano Giuridico

sabato 12 settembre 2015

Processo tributario, paga chi soccombe

Cambia ancora una volta il regime dei costi nel processo tributario e i soggetti su cui devono gravare. Le spese processuali potranno essere compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca. La regola è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla controparte. E nell’ambito delle spese devono essere conteggiati il contributo unificato, l’Iva, il contributo previdenziale, nonché gli onorari, i diritti del difensore e tutti gli esborsi sostenuti. Lo prevede l’articolo 9 del decreto delegato di riforma del processo tributario, approvato dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari per il parere. Dunque, chi dà luogo a una controversia che poteva essere evitata usando l’ordinaria diligenza deve sopportare i costi del processo. La compensazione, al di là delle situazioni in cui sussiste una soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo per "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere adeguatamente motivate. Per esempio la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull’argomento che forma oggetto del contendere.

Negli ultimi tempi i giudici hanno rafforzato sempre di più lo stop alle compensazioni a pioggia nel processo tributario. La Cassazione (ordinanza 14550/2015) ha affermato che la vittoria non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. E’ quello che accade, secondo la Cassazione, se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché la causa è di valore modesto. La compensazione deve essere un fatto eccezionale ed esige un’adeguata motivazione. Si lede, infatti, il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute.

fonte: www.italiaoggi.it//Processo, paga chi soccombe - News - Italiaoggi

venerdì 11 settembre 2015

Vettura di servizio e autista requisiti per accompagnare prostitute: sindaco condannato

Pessime abitudini: requisire l’automobile di servizio, con tanto di autista, e utilizzarla, pagata dai cittadini, per i propri comodi. Protagonista, stavolta, il sindaco di un Comune, beccato a usare il veicolo, di proprietà pubblica, talvolta per viaggiare in compagnia di alcune prostitute e talvolta, su richiesta specifica nei confronti dell’autista, per riaccompagnare quelle donne. Quadro chiarissimo, che, nonostante le obiezioni da parte dell’oramai ex primo cittadino, comporta una condanna a ben tre anni di reclusione (Cassazione, sentenza 35676/15).
Elemento centrale, per l’accusa, è l’ipotesi di «peculato»: su questo fronte, difatti, una volta ricostruita nei dettagli la vicenda, è emerso che l’uomo, in «qualità di sindaco del Comune», si è «ripetutamente appropriato dell’auto di servizio a lui assegnata, con tutte le relative spese a carico dell’ente pubblico, nonché del lavoro dell’autista, che di volta in volta veniva distolto dai suoi compiti, in relazione a plurimi episodi, del tutto estranei ad esigenze e motivi d’ufficio, nei quali l’autovettura di servizio veniva usata per far viaggiare cittadine straniere, da sole» o in compagnia dell’uomo. Tutto ciò ha spinto i giudici di merito a ritenere assolutamente evidente la colpevolezza dell’ex sindaco. E la linea di pensiero tracciata tra Tribunale e Corte d’Appello è ora condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna «a tre anni di reclusione» per il reato di «peculato».
Per i giudici, i «viaggi abusivi effettuati» vanno «valutati come un complessivo ed abituale abuso, produttivo di effetti negativi sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sul funzionamento dell’ente», tenendo presenti non solo le «spese» relative all’uso della vettura di servizio, ossia «consumo di benzina e usura della vettura», ma anche la «sottrazione dell’autista» dai propri «compiti». Consequenziale, quindi, è la decisione di ritenere non più discutibile la sanzione nei confronti dell’ex sindaco.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Vettura di servizio e autista requisiti per accompagnare prostitute: sindaco condannato - La Stampa

giovedì 10 settembre 2015

Incidente mortale in autostrada: l’eventuale rispetto dei limiti di velocità non esclude la colpa

La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado e giudicava colpevole un uomo per il delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale. Il condannato aveva, per colpa specifica, tenuto una velocità molto maggiore al limite consentito e, ad ogni modo, inadeguata al contesto e, per colpa generica, aveva violentemente tamponato un’autovettura che lo precedeva, procurando la morte della conducente a causa delle gravissime lesioni riportate. L’imputato propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivazioni. Innanzitutto si sostiene che la dinamica del sinistro sia stata ricostruita erroneamente.

L’imputato ritiene di non aver potuto evitare l’impatto: un’autovettura in panne si trovava nella corsia centrale dell’autostrada; l’autocarro che precedeva entrambe le autovetture coinvolte nell’incidente, dopo aver avviato una manovra a sinistra, si era spostato nella corsia di destra e la vittima, a velocità ridotta, aveva cominciato a superare il mezzo fermo, occupando la corsia di destra. Nel secondo motivo il condannato sostiene che la velocità tenuta non era di 180 km/h, ma di 130 km/h, nel rispetto dei limiti. Infatti si ritiene che la maggior velocità stimata sia frutto di mere congetture, sensazione dei testimoni e risultato di accertamento tecnico non risolutivo.

Infine, nel terzo motivo si specifica che non vi era ragione per tenere una velocità inferiore al massimo consentito e per questo non si poteva addebitare l’evento all’imputato che non poteva evitarlo: la visuale era coperta e non poteva fronteggiare l’improvviso rallentamento dei veicoli che lo precedevano. Nel ricorso si precisa, inoltre, che la Corte di merito non ha preso in considerazione la condotta colposa della vittima e non ha dimostrato che, pur ammettendo una velocità maggiore al limite, a 130 km/h l’incidente sarebbe stato evitato. La Corte ritiene il ricorso infondato: i motivi propongono una versione dell’incidente totalmente congetturale che la rende priva di richiami processuali e sfornita di apprezzabile specificità. La Cassazione infatti reputa la motivazione dei giudici di merito logica e coerente.

Il fatto che l’imputato, alla guida della potente autovettura, marciasse a velocità palesemente eccessiva risulta ampiamente dimostrato sia dalle risultanze univoche dell’accertamento tecnico che dalle dichiarazioni testimoniali e dalle impressionanti conseguenze procurate dall’impatto. Risulta provata anche la circostanza per cui se l’imputato avesse tenuto il massimo della velocità astrattamente consentita l’urto sarebbe stato evitato o, comunque, avrebbe avuto conseguenze assai minori.

E se i limiti di velocità fossero rispettati? La Corte, nonostante ritenga i motivi di ricorso infondati, si concede a un ragionamento puramente teorico. Sottolinea, infatti, che, anche se l’imputato marciasse alla velocità massima, sarebbe comunque in colpa. Infatti una tale velocità presuppone che la visuale autostradale sia libera per un lungo tratto, in modo da permettere una tempestiva ed approfondita ispezione, assicurare un’eventuale manovra di emergenza e, in ogni caso, mantenere una distanza di sicurezza che sia ovviamente proporzionale all’elevata velocità tenuta e al corrispondente spazio di frenata necessario.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Incidente mortale in autostrada: l’eventuale rispetto dei limiti di velocità non esclude la colpa - La Stampa

#Pensioni, stop del ministero alla salvaguardia degli esodati e all’opzione donna

Arriva senza mezzi termini lo stop del ministero dell'Economia alla settima salvaguardia per gli esodati: in sostanza le risorse non utilizzate, sostiene il Mef, sono tornate nelle casse dello Stato e non potranno essere più usate per questo scopo. È questo l'esito dell'incontro che si è tenuto oggi nella commissione Lavoro della Camera con il Mef, il ministero del Lavoro, l'Inps e la Rgs. Da notare che la posizione del Mef, secondo quanto riferito dal presidente dem della commissione Cesare Damiano, sarebbe diversa da quanto espresso dal ministero del Lavoro. «Insieme a noi non concorda il ministero del Lavoro», ha sottolineato Damiano.

Damiano: inaccettabile la linea restrittiva del Mef

«Se prevalesse la linea restrittiva del Mef - ha detto Damiano - per noi questo è inaccettabile. La questione diventa politica e va affrontata a livello di ministri competenti». Non ci sarebbero i fondi neppure per estendere oltre il 2015 la cosiddetta “Opzione donna” (la possibilità offerta dall'Inps alle lavoratrici di ottenere l'accesso anticipato alla pensione passando al calcolo contributivo). Il problema è la copertura, stimata dall'istituto di previdenza in 2 miliardi di euro fino al 2023. Troppo, secondo Damiano, che parla di «cifra esagerata probabilmente calcolata su una platea più ampia di quella reale». L’ex ministro del Lavoro sottolinea come «l'anticipo a 57 anni con 35 di contributi con il ricalcolo tutto contributivo dell'assegno non abbia bisogno di alcuna copertura».

I possibili risparmi nel lungo periodo

«Vogliamo anche in questo caso sottolineare - prosegue Damiano - che nel momento in cui l'aspettativa di vita delle donne è oltre gli ottant'anni queste lavoratrici percepiranno un un assegno decurtato del 30% per piu' di 23 anni. Quindi nel lungo periodo non solo non ci saranno costi ma si produrranno dei risparmi. Noi non possiamo contabilizzare soltanto i costi».

Il nodo interpretativo

Alla base della difformità di vedute, la differente interpretazione sulle risorse stanziate per le salvaguardie a favore degli esodati, che danno il Mef e il ministero del Lavoro. Per il primo le risorse sono da considerarsi stanziate con l’obiettivo di spesa e in caso di non utilizzo diventano “economie” per il ministero: in altre parole, il denato non utilizzato viene risparmiato dallo Stato. Per il econdo invece i fondi non spesi sono da considerarsi utilizzabili negli anni successivi.

M5S: «escamotage interpretativo» che scippa 500 mln a pensionandi

La diversità di vedute tra i due ministeri nasconde in realtà una «spaccatura dentro l'esecutivo che in un Paese normale potrebbe aprire una crisi di governo». Per i deputati M5S della commissione, l’«escamotage interpretativo» del ministero dell’Economia «ha scippato mezzo miliardo di euro ad esodati e categorie di pensionandi che prima si sono visti privati del diritto alla pensione dalla Fornero e poi sono stati esclusi dalle varie salvaguardie». Ancora una volta, conclude una nota diffusa nel pomeriggio, il governo «per fare cassa e ottemperare ai diktat Ue ha deciso di tradire le promesse e calpestare i diritti dei lavoratori».

fonte: www.isole24ore.com//Pensioni, stop del ministero alla salvaguardia degli esodati e all’opzione donna - Il Sole 24 ORE

mercoledì 9 settembre 2015

Nozze nulle, gratis e in breve

Abbattimento dei tempi, introduzione del rito abbreviato innanzi al proprio vescovo diocesano, gratuità del procedimento salvo onorari degli avvocati. La riforma delle cause di nullità matrimoniale voluta da Papa Francesco batte il divorzio breve ma non è un divorzio in salsa cattolica: questo perché la nullità accerta che il matrimonio non è mai nato. Vediamo più nello specifico le norme emanate dal Pontefice con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus pubblicato ieri e che entrerà in vigore l’8 dicembre prossimo.

La nullità si fa speedy. Innanzitutto il motu proprio presenta, al di là del preambolo introduttivo e delle regole procedurali per la trattazione delle cause, una novella del Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica di rito latino (per le Chiese orientali è stato emanato un motu proprio apposito) dei canoni da 1671 a 1691. Con le nuove norme basta una sola sentenza a favore della nullità presso la propria diocesi e non più come in passato due sentenze uguali presso il Tribunale regionale ecclesiastico. Nasce il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo. Per iniziare questo giudizio occorre la domanda dei coniugi o uno di essi col consenso degli altri, più circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un’inchiesta o istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità (can. 1683). Formulato il libello che espone i fatti, indica le prove e i documenti (can. 1684), il vicario giudiziale della diocesi (che ha la potestà di giudicare insieme al vescovo) lo notifica al difensore del vincolo (il «pubblico ministero» delle cause matrimoniali) per esprimere la sua posizione sulla domanda, dandogli 15 giorni di tempo. Trascorso questo termine, se il vicario decide di ammettere la causa al processo abbreviato deve fissare non oltre 30 giorni la sessione (cioè l’udienza) e citare tutti coloro che devono parteciparvi (can. 1685).

fonte: www.italiaoggi.it//Nozze nulle, gratis e in breve - News - Italiaoggi

Nessuna canna fumaria sul muro di confine che sfregia il palazzo

Va rimossa la canna fumaria montata sul muro di confine di un palazzo di pregio, in quanto altera notevolmente l’estetica dell’edificio, impone una servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla condensazione dei fumi e costituisce turbativa al godimento della luce. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 17072/15.

Il caso

Il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di rimozione di una canna fumaria presentata dai proprietari di un immobile. Questi lamentavano infatti che, in violazione del regolamento condominiale (il quale prevede che le canne fumarie vanno poste all’interno delle singole unità familiari), la società convenuta avesse apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di un palazzo di pregio, costituendo così sfregio della facciata della corte stessa e imponendo una servitù di stillicidio di acque sporche dovuta alla condensazione dei fumi.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Bologna ordinava la rimozione dell’oggetto causa di turbativa. Contro la sentenza, la società ricorre per cassazione, adducendo diversi motivi. Tutela possessoria. In particolare, la ricorrente afferma che la canna fumaria è un impianto indispensabile per un’effettiva abitabilità del suo appartamento. Sul tema, gli Ermellini osservano che il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge a oggetto di tutela possessoria quando uno di loro abbia alterato e violato, arrecando danno agli altri condomini e senza il loro consenso, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, tale da impedire o da limitare il godimento di cui ha diritto ciascun compossessore pro indiviso sulla cosa stessa.

Di conseguenza, la modifica di una parte comune e della sua destinazione ad opera di un condomino, privando così il bene della sua specifica funzione e sottraendola al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri condomini a richiedere di riportare la cosa allo stato anteriore in modo che possa ritornare a svolgere l’originaria funzione. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano accertato che la canna fumaria in questione aveva notevoli dimensioni, in quanto accompagnata da una sovrastruttura installata nella facciata del palazzo condominiale priva di qualsiasi collegamento dal punto di vista architettonico o funzionale con la parete esterna dell’edificio. In tal modo, è stato accertato che l’oggetto contestato incideva notevolmente sull’estetica dello stabile, costituiva un elemento di grave degrado e riduceva notevolmente la luce nella stanza che affaccia dalla finestra sottostante la canna, causando così turbativa al godimento della luce stessa.

I giudici di legittimità constatano infine la sussistenza in capo alla società ricorrente di un animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a svantaggio del possesso altrui, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore. Questa si profila, in genere, tutte le volte che in concreto si integrano gli estremi della turbativa, non rilevando di regola l’eventuale convinzione dell’autore della turbativa di esercitare propri diritti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Nessuna canna fumaria sul muro di confine che sfregia il palazzo - La Stampa

Emissione di assegni postdatati con la consapevolezza che non ci sarà adeguata copertura: è truffa aggravata

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla configurabilità del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p. nell’ipotesi di emissione di assegni postdatati.

Emettere un assegno postdatato con la ragionevole consapevolezza che non c’è e non ci sarà adeguata copertura integra il reato di truffa aggravata. Lo ha chiarito la seconda sezione della Cassazione con la sentenza n. 33441 del 29 luglio 2015.

Nella vicenda giudiziaria in commento un imprenditore veniva condannato per il delitto di truffa aggravata perchè non rivelando le reali condizioni economiche in cui versava la propria ditta, si era fatto consegnare materiale fornendo a garanzia del pagamento assegni postdatati e facendo leva sulla sua notorietà e referenzialità a livello economico.

Come è noto, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura – non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo – concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cass. Sez. 2, sent. n. 10850 del 20/02/2014, dep. 06/03/2014, Rv. 259427) ne consegue che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto occorre un “quid pluris” tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 2, sent. n. 46890 del 06/12/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251452).

Per quanto riguarda l’emissione di assegni postdatati per il pagamento di merci, emettere assegni postdadati non integra nessun illecito penale e il mancato pagamento integra un inadempimento contrattuale tale da giustificare un azione civile per il recupero del prezzo e per il risarcimento del danno.

Tuttavia, siffatto comportamento può assumere rilevanza penale, se le rassicurazioni sulla possibilità di pagare l’assegno alla data di scadenza, consapevole che non c’è e non ci sarà adeguata copertura, qualora siano tali da ingenerare, nella vittima, l’affidamento sul regolare pagamento dei titoli. Infatti, tali condotte vanno qualificati come artificio o raggiro e quindi determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.

Per concludere, questo il principio di diritto espresso nella sentenza in esame:

Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, inducendo in errore l’altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte.

fonte: www.giurisprudenzapenale.com//Emissione di assegni postdatati con la consapevolezza che non ci sarà adeguata copertura: è truffa aggravata

martedì 8 settembre 2015

Clausole vessatorie e contratti di assicurazione sulla vita dopo la sentenza della Cassazione 17024/2015

La recente sentenza della Corte Supreme di Cassazione del 20 agosto scorso n. 17024 ritorna sul tema, da sempre "caldo", delle clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita.

1.Il caso

Il caso da cui origina la sentenza sopra citata riguardava una richiesta di indennizzo presentata da un beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita che si era sentito rifiutare il pagamento dall'impresa di assicurazione, in ragione del fatto che la richiesta non era stata presentata con né accompagnata dai documenti espressamente richiesti dalla compagnia.

In particolare, le Condizioni della Polizza in questione subordinavano il pagamento dell'indennizzo alle seguenti circostanze:

I.la richiesta di indennizzo avrebbe dovuto essere formulata sul modulo predisposto dall'assicuratore;

II.il modulo avrebbe dovuto essere sottoscritto presso l'agenzia di competenza, presso la quale era stata originariamente sottoscritta la polizza;

III.il beneficiario avrebbe dovuto accompagnare la richiesta di indennizzo con una relazione medica sulle cause della morte dell'assicurato;

IV.a semplice richiesta della compagnia di assicurazioni, il beneficiario avrebbe dovuto produrre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta;

V.il beneficiario avrebbe inoltre dovuto produrre un atto notorio riguardante lo stato successorio del deceduto; e infine

VI.sempre il beneficiario avrebbe dovuto produrre l'originale del certificato di polizza.

2.La decisione della Corte Suprema di Cassazione

La Corte non ha esitato a qualificare le clausole sopra sommariamente ricordate e che comparivano nelle Condizioni Generali di assicurazione della polizza in questione come vessatorie, alla luce del principio posto dall'articolo 33, comma 2, lett. (q), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del Consumo"), ai sensi del quale "Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità", dal momento che, come ha affermato il supremo giudice, "[…] Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali è già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio e opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo".

In particolare, come si ricorderà, le clausole presunte come vessatorie ed elencate dall'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, come sopra ricordate e alle quali appartiene la lettera (q) di tale previsione, richiamata dalla Corte di Cassazione, sono clausole tipizzate dal legislatore (a differenza di quelle contemplate dal comma 1 della stessa previsione), che impongono al professionista di provare l'assenza dello squilibrio nei rapporti tra le parti o la presenza di una trattativa individuale, al fine di escluderne ogni vessatorietà.

In generale, sempre la Cassazione, con sentenza n. 24262/2008, ha stabilito che, perché la trattativa escluda la vessatorietà, quest'ultima deve essere:

a.individuale: la trattativa deve avere ad oggetto clausole o elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente o rispetto al significato che assumono nel complessivo tenore del contratto;

b.seria: le parti devono assumere un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui la trattativa è diretta; e

c.effettiva: la trattativa deve essere svolta nel rispetto dell'autonomia privata delle parti, inclusa quella del consumatore di determinare il contenuto del contratto.

Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari, peraltro, (come nel caso in esame), è onere del professionista provare che le clausole, malgrado predisposte unilateralmente, siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

3.La vessatorietà delle clausole contenute nelle Condizioni Generali di assicurazione in esame

In base ai principi sopra ricordati, la Corte ha affermato il carattere vessatorie delle clausole sopra elencate per i seguenti motivi:

I.la richiesta da parte dell'impresa di sottoporre l'indennizzo sul modulo predisposto da quest'ultima si pone in contrasto con il principio della c.d. "libertà delle forme", che permea il mondo delle obbligazioni;

II.la previsione di far sottoscrivere la richiesta di indennizzo presso l'agenzia di competenza viola la libertà di movimento del beneficiario;

III.l'onere di produrre una relazione medica sulle cause del decesso crea un onere economico e giuridico di documentare le cause del sinistro che in legge non esiste;

IV.la richiesta di produzione, a semplice richiesta, delle cartelle cliniche del deceduto, facoltizzando l'assicuratore a richiedere cartelle anche molto risalenti nel tempo, oltre a rappresentare un ingiusto onere economico, impone al beneficiario di contrastare eventuali eccezioni di riservatezza che le strutture sanitarie potrebbero legittimamente opporre;

V.la richiesta di atto notorio dello stato successorio è poi inutile, posto che il beneficiario acquista un diritto iure proprio; infine

VI.la richiesta di originale di polizza è inutilmente gravosa, visto che l'assicuratore ne è già in possesso.

4.Conclusioni

E' certo che la sentenza sopra commentata è destinata a lasciare un'eco dietro di sé, anche e soprattutto per la capillarità dell'analisi in essa contenuta del carattere vessatorio che, in molti casi, anche in qualità di consumatori, siamo abituati a considerare pressoché comuni in questa tipologia di contratti.

Proprio in ragione di questa consuetudine, è altresì evidente che lo sforzo di adeguamento da parte delle imprese sarà rilevante, anche perché destinato a prodursi in tempi rapidi, onde evitare che i consumatori, e le associazioni di essi rappresentative, sfruttino il contenuto della sentenza nei prossimi mesi.

fonte: www.ilsole24ore.com//Clausole vessatorie e contratti di assicurazione sulla vita dopo la sentenza della Cassazione 17024/2015

Incidente con danni alle persone: la sosta momentanea non esclude il reato di fuga

In tema di circolazione stradale, commette un reato (previsto dall’art. 189, comma 6, codice della strada) chi, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con danni alle persone, si limiti ad effettuare una sosta momentanea, non sufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. È quanto deciso dalla Cassazione con sentenza 33335/15.

Il caso

Un uomo veniva portato in giudizio perché, rimasto coinvolto in un incidente stradale, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva di prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado assolveva l’imputato dal reato di “fuga”, e la pronuncia trovava conferma in sede di appello. Contro la decisione ricorreva il PG presso la Corte d’appello territoriale, deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria.

La Corte di merito ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado sul presupposto che la condotta tenuta dall’imputato si presenta sì come elusiva dell’obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’investimento, ma l’imputato, dopo l’incidente, ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute, e solo successivamente si è allontanato dal luogo del sinistro.

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ricostruito nel dettaglio la disciplina dettata dall’art. 189 cds, che descrive in modo puntuale il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in relazione alla maggior delicatezza delle situazioni che si possono presentare. La norma prevede l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, in presenza di persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

Quanto, in particolare, al reato di cui all’art. 189, comma 6, cds, la Suprema Corte precisa che esso deve essere qualificato come reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento, impedendo o comunque ostacolando l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. In tema di circolazione stradale, pertanto, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cds il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. Per tutte le ragioni sovraesposte, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla disposta assoluzione dal reato di fuga e ha rinviato alla Corte d’appello territoriale per un nuovo esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Incidente con danni alle persone: la sosta momentanea non esclude il reato di fuga - La Stampa

Requisiti doc per gli #avvocati

Per continuare a stare nell’albo degli avvocati, i legali dovranno avere uno studio, il telefono, la partita Iva e trattare almeno cinque affari l’anno. Ma anche la posta elettronica certificata, la polizza assicurativa, l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti all’ordine e alla Cassa di previdenza e l’essere in regola con l’aggiornamento professionale saranno tra i requisiti richiesti. Solo in presenza di tutto ciò, l’esercizio della professione avverrà in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Consentendo, appunto, la permanenza nell’albo. Attenzione, però: situazioni particolari, quali per esempio la crisi economica o problemi personali, possono evitare la cancellazione. A prevederlo è lo schema di decreto ministeriale concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», che il ministero della giustizia, dopo averlo fatto avere al Consiglio nazionale forense per il placet (si veda ItaliaOggi del 4 e del 16 febbraio scorso), ha inviato al Consiglio di stato. Il quale, nell’adunanza del 27 agosto scorso, ha dato parere favorevole con alcune osservazioni. La legge di riforma forense affida allo schema di regolamento il compito di stabilire le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo. I requisiti individuati - si legge nell’articolato (si veda tabella in pagina) - devono ricorrere congiuntamente, vale a dire che l’esercizio della professione può dirsi effettivo solo se essi sussistono tutti. Possono tuttavia essere autocertificati, quindi comprovati nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, con dichiarazioni sostitutive da sottoporre comunque a controllo a campione. L’art. 3 dello schema di decreto, ormai in dirittura d’arrivo, prevede che l’accertata mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo del professionista. L’avvocato può però dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. Questi possono essere sia di ordine oggettivo sia soggettivo, «in modo da dare rilevanza sia a casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista oggetto dell’accertamento, sia a eventi che si riferiscono alla persona di quest’ultimo», specifica il provvedimento.

Fonte: www.italiaoggi.it//Requisiti doc per gli avvocati - News - Italiaoggi

lunedì 7 settembre 2015

Il lavoratore si assenta ripetutamente per malattia: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento

Nel caso di ripetute assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 17436/15.

Il caso

La corte d’appello territoriale, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo l’esonero dal servizio per scarso rendimento ex art. 27, regolamento attuativo all. a), r.d. n. 148/31 comunicato ad un uomo dalla società datrice di lavoro e, per l’effetto, condannava quest’ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto maturate dal provvedimento di esonero sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società datrice di lavoro, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto che le assenze per malattia non potevano essere considerate utili ai fini della configurabilità dello scarso rendimento idoneo a giustificare l’esonero dal servizio dell’agente. Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente ricordato che l’ipotesi dello scarso rendimento è «diversa e separata» da quella delle ripetute assenze per malattia. Proprio tale separazione, prosegue la Corte, porta a ritenere che - ai fini dell’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione - in sede di valutazione del comportamento del lavoratore non possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità, negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia, poiché queste ultime possono rilevare solo nell’ambito di una diversa previsione e delle correlative modalità di adozione del provvedimento di esonero.

Lo scarso rendimento, inoltre, è caratterizzato da colpa del lavoratore, mentre non è così per le assenze dovute a malattia. E poiché il licenziamento è stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente ad un numero di assenze elevato ma non tale da esaurire il periodo di comporto, il recesso in esame si rivela ingiustificato. Contrariamente, proseguono gli Ermellini, ci si porrebbe in contrasto con il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. In forza della ricostruzione sovraesposta, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il lavoratore si assenta ripetutamente per malattia: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento - La Stampa

Responsabilità medica, se manca la causalità inutile affrontare la questione della colpa

In un magistrale saggio del compianto Maestro Giorgio Marinucci veniva affermato con estrema lucidità che in tema di causalità colposa prima si accerta la causalità reale naturalistica (la spiegazione scientifica dell'evento) e dopo si accerta la causalità ipotetica connessa alla efficacia impeditiva della condotta doverosa, e che in assenza della prima non ha senso accertare la seconda. La sentenza 34296/2015 della Suprema Corte può essere considerata una esatta applicazione di questo fondamentale principio.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 06/08/2015 08/05/2015, n. 34296)

Un medico viene assolto in primo grado dall’accusa di omicidio colposo di un bambino, ricoverato per una stipsi ostinata accompagnata da vomito, al quale era stato somministrato dalla madre, su indicazione del medico, dell’olio di ricino.

Il primo giudice rileva che sul piano causale la morte è dovuta a una sepsi la cui causa è rimasta ignota e comunque non risulta riconducibile al disturbo intestinale. In ordine alla colpa, vero che il medico ha tenuto una condotta colposa, in quanto non avrebbe dovuto somministrare un lassativo così potente considerata la disidratazione del bambino, tuttavia il Tribunale ritiene che il decesso causato dalla sepsi fosse del tutto imprevedibile.

In appello il medico viene invece condannato. Sul piano causale, pur specificando che la sepsi non era dovuta al disturbo intestinale, il secondo giudice rimarca come la condotta del medico dovesse considerarsi quale “concausa dell’evento”, risultando assolutamente evidente dagli atti del procedimento che la severa crisi di vomito, seguita alla somministrazione dell’olio di ricino, fosse stata determinante nel favorire la sepsi rendendola virulenta, quindi meno trattabile e incontrollabile. In altre parole, «per quanto non fosse stata accertata fino in fondo la natura della sepsi (se virale, batterica o mista), non poteva dubitarsi che essa avesse avuto gli effetti devastanti che aveva avuto anche a causa del fisico fortemente indebolito del piccolo, prostrato dallo stato di disidratazione cagionato dalla somministrazione dell’olio di ricino». In ordine alla colpa, si ritiene che il medico si era comunque rappresentato ex ante l’evento, in quanto per la sua esperienza professionale, avrebbe dovuto prefigurarsi il grave danno che la somministrazione di olio di ricino, per il suo collaterale effetto emetico, avrebbe potuto di per sé determinare nel fisico di un bambino di appena quattordici mesi. Anche in considerazione del fatto che l’imputato ben conosceva le peculiari condizioni di salute in cui versava il bambino sin dalla nascita.

La Cassazione ritiene il ricorso dell’imputato fondato. La causalità viene categoricamente esclusa: «l’evento lesivo viene invero ricondotto sotto il profilo causale, alla condotta commissiva dell’imputato – quest’ultima ravvisata nella prescrizione di olio di ricino – in virtù di un ragionamento ipotetico che risulta, però, in radice viziato dal mancato o, comunque, palesemente insufficiente svolgimento del doveroso giudizio controfattuale». Non può dubitarsi, infatti, «che in tema di causalità, il giudizio controfattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita avrebbe potuto evitare l’evento (c.d. giudizio predittivo) – richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta […] Tali verifiche risultano omesse nel caso di specie, caratterizzato, anzi, per specifica e significativa indicazione dei periti, pure ripresa in sentenza, dalla assenza di certezza alcuna circa l’origine e la natura della sepsi (se di tipo batterico, virale o mista), accompagnata peraltro dalla indicazione del suo carattere severo tale da condurre il piccolo paziente ad un “rapidissimo decesso”».

Sul piano della colpa, poi, si esclude sia la prevedibilità che l’evitabilità. In ordine alla prima, si osserva che la violazione della regola cautelare non era comunque correlabile a un rischio di morte da infezione settica, essendo peraltro, rimaste ignote la sua origine e natura. Circa la evitabilità, si precisa che se anche il medico avesse somministrato un emolliente meno energico dell’olio di ricino, l’evento si sarebbe verificato egualmente.

La conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione non può che essere condivisa. In termini sintetici si può dire che il caso in esame è un classico caso di presenza di colpa, ma in assenza di causalità. Tuttavia, come precisa molto opportunamente la stessa Corte, l’accertamento del nesso causale, sulla base di un paradigma esplicativo, è preliminare all’accertamento della colpa, che invece implica un giudizio predittivo. Nel momento in cui, la causa della morte di una persona risulta nella sostanza ignota, o comunque risulta scientificamente spiegata attraverso una catena causale che non è in grado di “incrociare” una condotta umana, sia essa commissiva od omissiva, viene a mancare lo stesso nesso causale e non ha senso interrogarsi se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato o meno in grado di evitare la verificazione dell’evento. Tanto è vero che, se il medico avesse tenuto la condotta dovuta – somministrazione di un lassativo meno potente dell’olio di ricino – l’evento si sarebbe verificato egualmente.

La sentenza risulta particolarmente apprezzabile proprio perché scolpisce con estrema chiarezza le due componenti in cui si articola l’accertamento della causalità colposa (esplicazione e predizione) e afferma con forza che in assenza di causalità non è possibile considerare il soggetto responsabile, anche se si riscontrano profili di colpa.

L’unico appunto che può essere fatto a questa sentenza è là dove afferma che rispetto alla causalità reale si deve raggiungere una “certezza processuale”. In verità, la certezza che deve essere raggiunta è anzitutto scientifica, nel senso che deve essere la scienza a dire se un certo evento è stato cagionato da un determinato decorso. Poi in secondo luogo si pone un problema di prova del decorso, che risponderà ad esigenze di certezza processuali. Si tratta di una precisazione fondamentale, perché mentre la certezza scientifica deve essere assoluta, quella processuale, invece, presenta caratteri di “relatività”, e quindi mentre per la certezza scientifica il giudice non può che avvalersi del sapere scientifico, in ordine alla prova vengono in gioco le valutazioni proprie del ragionamento probatorio. E perché si ponga un problema di prova del decorso, è necessario che si discuta in ordine a due possibili decorsi casuali entrambi scientificamente fondati.

fonte: www.quotidianogiuridico.it//Responsabilità medica, se manca la causalità inutile affrontare la questione della colpa - Il Quotidiano Giuridico

sabato 5 settembre 2015

Cassazione, no a videosorveglianza nascosta nei negozi

I gestori di un esercizio commerciale possono legittimamente installare telecamere per sorvegliare l'accesso al proprio negozio, ma, per rispettare la privacy, hanno l'obbligo di rendere nota l'attivita' di videosorveglianza. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, accogliendo un ricorso del Garante per la privacy contro una sentenza con cui il tribunale di Palmi aveva annullato la sanzione disposta dall'Autorita' nei confronti di una torrefazione: nel negozio, infatti, la polizia aveva accertato la presenza di una telecamera collegata ad un monitor nel soppalco, con la quale il titolare dell'impresa controllava l'entrata quando si recava al piano superiore. Secondo il tribunale, tale videosorveglianza rientrava nel concetto di «trattamento», ma non integrava gli estremi della definizione di «dati personali». Per la Suprema Corte, invece, in questa vicenda, «sussistono entrambi gli elementi» in presenza dei quali il codice in materia di protezione dei dati personali «prescrive l'obbligo di informativa»: da un lato il «trattamento, consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese da una videocamera non segnalata», dall'altro «il dato personale», perche' «non appare possibile - si legge nella sentenza depositata oggi - dubitare del fatto che l'immagine costituisca dato personale, immediatamente idoneo a identificare una persona». Dunque, il titolare della torrefazione, concludono i giudici di piazza Cavour, «poteva procedere alla videosorveglianza del piano terra del proprio locale», ma tale attivita' «integra un trattamento di dati personali», riguardando la «raccolta» e l'«immagine» delle persone e dunque «avrebbe dovuto formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che accedevano al locale ove era installata la telecamera».

fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-09-03/cassazione-no-videosorveglianza-nascosta-negozi--182504.php

Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione

La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, il quale, pronunciando la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, aveva attribuito all’ex-moglie un assegno pari a 760 euro mensili. La Corte territoriale rilevava le deteriori condizioni della donna rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio: questa, privata anche della pensione di cui era titolare, poteva contare soltanto sul contributo dell’ex-marito, essendo inabile al lavoro a causa di un’infermità e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a 459 euro mensili.

L’uomo, invece, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto ad un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva un reddito netto, come dipendente, di 900 euro mensili. L’ex-marito ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che l’uomo aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, essendo inesistente, ulteriore documentazione.

La Corte territoriale, a suo giudizio, avrebbe dato credito alla mera asserzione dell’ex-moglie circa l’esistenza di ulteriori rapporti, senza però che quest’ultima assolvesse l’onere probatorio richiesto. Deduceva, infine, che, a fronte di un reddito di 900 euro mensili, il versamento di un assegno di 760 euro comporterebbe l’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita.

La Cassazione (sentenza 14051/15) rileva che la quantificazione dell’assegno non sia stata adeguatamente giustificata dai giudici di merito: da una parte, venivano indicati i redditi lordi del ricorrente, «in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto nel ricorso», dall’altra si rilevava che l’ex-marito aveva omesso di integrare sia in primo che in secondo grado le produzioni documentali richieste, e non soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari.

Gli Ermellini sottolineano, tuttavia, che non risultava indicata, a fronte della contestazione dell’esistenza di tali rapporti, la fonte di prova ad essi relativa, che incombeva sulla controparte, cioè sull’ex-moglie. Perciò, non era possibile capire come i giudici territoriali avessero ricostruito i redditi dell’uomo. Se, però, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce un valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell’assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c. (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici di merito di Milano.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione - La Stampa

giovedì 3 settembre 2015

Infiltrazioni danneggiano l’appartamento sottostante: vanno risarciti tutti gli interventi di ripristino

Il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante ha diritto a conseguire il rimborso dell’intera somma necessaria per la totale ristrutturazione, essendo state danneggiate alcune parti dell'immobile che, per esigenza di uniformità, richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 12920/15.

Il caso

Una coppia di coniugi impugnava in appello la sentenza con cui il Tribunale di Catania li aveva condannati al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento sottostante a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal loro appartamento. La Corte adita confermava la sentenza di prime cure ritenendo che i danni subiti dagli attori erano riconducibili causalmente alle perdite idrauliche riscontrate nell’appartamento dei convenuti, i quali ricorrono per la cassazione di questa pronuncia.

Con il primo motivo di ricorso viene lamentato che, nel giudizio di merito, nessuna prova era stata fornita in ordine alla causa dei danni di cui veniva chiesto il risarcimento, né tantomeno al nesso di causalità. Tale doglianza si riduce ad una diversa valutazione dei fatti ed è dunque rigettata. Con un altro motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2055 c.c. in quanto i danni effettivamente subiti dalla controparte sarebbero in parte dovuti alla responsabilità del condominio, perché una delle macchie riscontrate dai danneggiati proveniva dall’umidità del muro perimetrale, circostanza trascurata dalla motivazione del provvedimento impugnato.

La Corte d’appello ha infatti valorizzato gli elementi fattuali rilevati in secondo grado dal consulente tecnico, recependo poi la quantificazione del danno già effettuata in primo grado, fondando tale soluzione sul principio di solidarietà posta l’unicità del fatto dannoso e la necessità di interventi nell’appartamento danneggiato per sostituire la vecchia carta da parati in modo da eliminare completamente i danni. La Cassazione condivide la soluzione e la conseguente condanna dei ricorrenti al risarcimento dell’intero danno patito dalla controparte, ma interviene correggendone la motivazione in punto di principio di solidarietà passiva a carico dei danneggianti ex art. 2055 c.c.. Tale norma trova applicazione quando vi sia un unico fatto dannose ovvero quando «le condotte attive od omissive di più soggetti concorrono, ciascuna con un suo apporto causale, a provocare un unico danno», interpretazione estendibile anche alla materia condominiale.

Richiamando un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ribadisce dunque che il condominio è un autonomo centro di imputazione di interessi, non identificabile con i singoli condomini. Chi risponde dei danni subiti dal singolo condomino? In tema di responsabilità extracontrattuale dunque «se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio» trovando così applicazione non l’art. 1227 c.c., bensì l’art. 2055 c.c..

Nel caso, essendo stato accertato che oltre ai danni dalle infiltrazioni provenienti dall’appartamento dei ricorrenti, vi è un’ulteriore macchia di umidità dovuta a cause indipendenti, la condanna dei ricorrenti medesimi al risarcimento dell’intero danno subito non si fonda sull’applicazione del principio summenzionato, che non sarebbe giustificabile mancando l’unicità del fatto dannoso, ma essa deve essere motivata sulla base del diritto dei danneggiati ad ottenere il ristoro integrale del danno subito che consiste in un intervento ripristinatorio di tutto l’appartamento.

La Cassazione afferma in conclusione che il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, essendo state danneggiate alcune parti che per esigenza di uniformità richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto a conseguire il rimborso dell’intera somma a tal fine necessaria, in quanto esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenza pregiudizievoli dell’illecito non addebitabile al danneggiato stesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Infiltrazioni danneggiano l’appartamento sottostante: vanno risarciti tutti gli interventi di ripristino - La Stampa

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...