lunedì 10 agosto 2015

Sinistro stradale: la fattura delle riparazioni non basta a provare il danno subito

In tema di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, produrre la fattura delle riparazioni non basta se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 15176/15.

Il caso

La carrozzeria attrice conveniva in giudizio una compagnia di assicurazioni al fine di vederla condannata al pagamento delle riparazioni effettuate alla vettura di una donna, affermandosi cessionaria del credito di quest’ultima nei confronti dell’automobilista sua controparte in un sinistro stradale da ascrivere alla responsabilità di quest’ultimo. Il gdp di Viterbo rigettava la domanda, e la sentenza veniva confermata in appello dal Tribunale di Viterbo.

Contro la pronuncia, ricorreva per cassazione la carrozzeria, contestando l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non era stato assolto da parte dell’attore l’onere probatorio circa l’effettivo valore della riparazione. Il ricorrente, inoltre, lamentava altresì la mancata valutazione da parte del giudice di merito della perizia effettuata dalla compagnia assicurativa, la cui richiesta di esibizione non era stata accolta.

I Giudici di legittimità hanno confermato come la fattura prodotta dalla ricorrente non possa essere considerata prova del danno, non essendo accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e provenendo dalla stessa parte che intende valersene in giudizio. Non solo: la fattura dimostra che i lavori effettuati dalla carrozzeria avevano interessato anche parti del veicolo che non erano state interessate dal sinistro, in accordo a quanto emerso dalle risultanze testimoniali. Né l’ammissione di responsabilità dell’altro conducente coinvolto nell’incidente – risultante dalla contestazione amichevole di sinistro, può costituire, secondo i Giudici di Piazza Cavour, prova che le riparazioni siano state effettivamente svolte; queste ultime, poi, essendo esborsi, non possono essere liquidate in via equitativa.

Quanto al lamentato mancato accoglimento della richiesta di esibizione della perizia espletata dalla società assicurativa, gli Ermellini hanno sottolineato che l’ordine di esibizione, per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, rientra nel potere discrezionale del giudice, talché ne risulta precluso il sindacato in sede di legittimità. Sulla base delle considerazioni sovraesposte, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Sinistro stradale: la fattura delle riparazioni non basta a provare il danno subito - La Stampa

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