mercoledì 5 agosto 2015

Partite Iva, c’è tempo fino al 22 agosto per scegliere il regime dei minimi

Sono decisamente numerosi i casi di contribuenti che iniziando l'attività commettono errori nella scelta del regime che intendono adottare, errori in parte giustificati dalle numerose novità introdotte nel 2015 in materia di regimi contabili semplificati. Sull'argomento di recente è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E del 23 luglio 2015 spiegando le regole per correggere una errata scelta di regime ordinario a favore del regime di vantaggio con imposta sostitutiva del 5%. Alla luce del contenuto della citata risoluzione è possibile fare un quadro dei possibili “ ravvedimenti” rispetto a scelte in tutto o in parte errate.

La prima ipotesi è quella del contribuente che iniziando l'attività non ha barrato alcuna casella del modello AA9 per comunicare la scelta del regime di vantaggio, ma il suo comportamento concludente

dimostra l'intenzione di voler applicare detto regime (quindi le fatture emesse non presentano addebito di Iva). Al riguardo va ricordato che la barratura della casella nel modello di inizio attività non rappresenta in sé l'opzione ma solo una modalità di comunicazione della stessa. L'opzione deriva dal comportamento concludente del contribuente, come ha ricordato anche la risoluzione 67/15, quindi una eventuale omissione nel modello di inizio attività non preclude l'accesso al regime di vantaggio. Ciò non significa che l'omissione non determini violazioni sanzionabili: se entro 30 giorni il contribuente corregge l'omissione con un nuovo modello AA9 non verrà irrogata alcuna sanzione mentre se la correzione avviene successivamente la circolare 7/08, par. 3.1 ipotizzava una sanzione minima di 516 euro.

La seconda ipotesi è quella descritta nella risoluzione 67/15, e cioè un contribuente che ha scelto il regime ordinario perché ha assunto partita Iva nel 2015 prima che intervenisse la possibilità sancita dall'articolo 10 , comma 12 undecies del Dl 192/14 che, in sede di conversione in legge, ha stabilito per l'ultima volta l'accesso al regime di vantaggio per chi inizia l'attività nel 2015. In questo caso il contribuente non poteva esprimere la scelta di tale regime nel modello di inizio attività per il semplice motivo che non era possibile dal punto di vista legislativo. Successivamente si è aperta tale possibilità e secondo le Entrate l'aver addebitato Iva sulle fatture emesse (dando prova di voler applicare il regime ordinario) è comportamento ravvedibile. La correzione però ha una scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione quindi il 22 agosto 2015, oppure entro la prima liquidazione Iva successiva se essa scade dopo il 22 agosto 2015. Bisogna sottolineare che questa apertura da parte delle Entrate è limitata al caso di chi ha assunto partita Iva nel 2015, ma prima del 1 marzo 2015 (la legge di conversione è stata pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 2015).

La terza ipotesi è quella di coloro che avendo assunto partita Iva dopo l'entrata in vigore della novità di cui al Dl 192/14, volevano applicare il regime di vantaggio ed invece si sono sbagliati ed hanno addebitato Iva in fattura ( oltre a non aver barrato la scelta nel modello AA9). Questa situazione non è stata esaminata dalla risoluzione 67/2015, ma nel passato, con la circolare 7/08, par. 3.2, si era permessa la correzione purchè fossero emesse le note di variazione dell'Iva erroneamente addebitata ed  il tutto avvenisse prima di aver detratto l'Iva sugli acquisti nella prima liquidazione periodica. Solo con l'effettiva detrazione dell'Iva sugli acquisti si rende definitiva, e quindi non più emendabile, la scelta eseguita.

La quarta ipotesi di errore è rappresentata dai contribuenti che hanno confuso il regime forfettario con quello di vantaggio , e quindi nel modello di inizio attività AA9/12 hanno barrato il codice 2 ( regime forfettario) al posto del codice 1 ( regime di vantaggio). In tal caso si ritiene che la correzione sia possibile, anche attesa la vicinanza dei due regimi sotto il profilo degli adempimenti contabili , modificando la dicitura nelle fatture emesse in merito alla norma che permette di non applicare l'Iva. Naturalmente anche in questo caso vi è un termine: il modello Unico 2016 nel quale i due regimi agevolati saranno collocati in diverse sezioni della dichiarazione.

fonte: www.ilsole24ore.com//Partite Iva, c’è tempo fino al 22 agosto per scegliere il regime dei minimi - Il Sole 24 ORE

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